Pubblicata in Gazzetta Ufficiale legge n. 88/2026
01 Giugno 2026
È stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge 88/2026, di conversione del d.l. n. 38/2026, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica» introduttivo di una serie di novità attinenti al sistema fiscale, ivi comprese, alcune relative alla fiscalità locale. Da tempo, ormai, gli enti locali sono destinatari delle modifiche e degli interventi governativi che attengono alle imposte erariali, in linea con il cd. federalismo fiscale. Ebbene, l’art. 10-quinquies della legge 88/2026, prevede l’estensione della disciplina sulla definizione agevolata anche alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto i tributi locali. La norma rubricata «Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ai carichi degli enti territoriali», precisamente, legittima l’estensione della disciplina sulla definizione agevolata a tutti i debiti, tributari e non, ad esclusione di quelli derivanti dalle pronunce della Corte dei Conti. In concreto, la cosiddetta “rottamazione” non riguarda più soltanto i tributi statali, ma può essere applicata anche ai tributi locali, purché l’ente locale decida di recepire le disposizioni con un proprio regolamento. Tuttavia, se da un lato, la norma autorizza l’estensione, dall’altro specifica che la disciplina è suscettibile di deroghe. È rimessa, infatti, agli enti locali, in linea con l’autonomia finanziaria di cui sono titolari, la decisione circa l’applicazione della definizione agevolata alle proprie entrate (art. 119 Cost.), tenendo in debita considerazione anche le condizioni e le esigenze economiche del territorio (e nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio). Per ciò che concerne gli aspetti puramente tecnici, la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026. Le modalità per la presentazione della dichiarazione saranno indicate dall’Agenzia delle Entrare che vi provvederà attraverso il sito istituzionale. Entro il 15 settembre 2026, l’Agenzia delle entrate - riscossione renderà disponibili ai debitori nell’area riservata del sito istituzionale i dati necessari ad individuare i carichi definibili e il versamento potrà essere effettuato a rate o in unica soluzione. Il decreto, dunque, pone al centro il federalismo fiscale e, d’altronde, non vi sarebbe motivo per escludere dalle riforme gli enti locali, se si considera che l’art. 119 Cost. riconosce l’autonomia tributaria degli enti locali, sicché non solo le modifiche devono estendersi ai tributi locali, ma devono essere riconosciute ai contribuenti che ricevano un atto impositivo avente ad oggetto i tributi locali, le medesime garanzie previste per i tributi erariali. Viene, dunque, attribuito un ruolo attivo agli enti locali, i quali vengono “responsabilizzati”, nella gestione delle risorse economiche scegliendo, in base alla situazione economica del territorio che amministrano, l’an e il quomodo della definizione agevolata. Infine, il decreto contiene anche ulteriori previsioni, ad esempio, sollecita l’intervento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, ogniqualvolta vi sia un aumento dei prezzi dei carburanti (in ragione dell’ultimo periodo caratterizzato da un elevato aumento dei prezzi sulla benzina). È previsto, inoltre, all’art. 8-ter, il riconoscimento di crediti di imposta in favore delle imprese agricole che acquistino gasolio e benzina, ciò al fine di supportare il comparto agricolo, riconosciuto, ancora oggi, come il principale volano di sviluppo della economia. |