La revocatoria ordinaria tra vecchia Legge fallimentare e Codice della crisi: continuità sistematica, nuove regole ed effetti sul contenzioso

08 Giugno 2026

Lo scritto, rilevata una solo apparente continuità tra la disciplina della Legge fallimentare e quella del Codice della Crisi in merito all’azione revocatoria ordinaria, si interroga su quali siano, in concreto, a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi, le regole applicabili a tale istituto laddove esercitato dal curatore. L’Autore, allo scopo di offrire alcuni spunti di riflessione per giungere a una risposta il più possibile attendibile, procede a un’analisi condotta su tre distinti livelli riguardanti: a) il complessivo dato normativo che emerge dal passaggio dalla vecchia legge fallimentare al c.c.i.i.; b) l’evoluzione giurisprudenziale che ha interessato l’azione revocatoria ordinaria in ambito concorsuale e il tema dell’applicabilità alla stessa delle esenzioni previste per la revocatoria speciale; c) nuova architettura sistematica disegnata dal c.c.i.i.

Premessa e obiettivo dell’indagine

Sebbene il passaggio dalla legge fallimentare del 1942 al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza abbia certamente comportato un profondo riassetto sistematico della disciplina delle procedure concorsuali, da un’analisi comparativa delle norme che regolano l’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore sembrerebbe, ad una prima lettura, che tale passaggio non abbia introdotto novità altrettanto incisive [sulla continuità tra l’art. 66 l. fall. e l’art. 165 c.c.i.i., quanto a struttura della disposizione, al rinvio all’art. 2901 c.c. e alla funzione dell’azione di revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, v. M. Fabiani, Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori: azioni di inefficacia e revocatorie, relazione svolta nell’ambito del corso “La liquidazione giudiziale” (cod. P22082) organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, 14–16 novembre 2022, testo consultato in formato PDF, pp. 0‑1 e 17‑19. In particolare, sottolinea l’Autore, che l’art. 165 c.c.i.i., nel riprodurre la disciplina dell’art. 66 l. fall., configura la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore come azione che, pur restando ordinaria quanto ai presupposti (rinvio all’art. 2901 c.c.), è tuttavia concorsuale quanto agli effetti, giacché il risultato utile dell’azione si riversa sulla massa dei creditori e il terzo revocato partecipa al concorso].

Parte della dottrina ha avuto modo, tuttavia, di sottolineare come sia la riforma del 2005 sia, successivamente, il Codice della crisi abbiano segnato un mutamento del ruolo sistemico delle azioni di inefficacia e revocatorie, ridimensionando la centralità della revocatoria concorsuale, ampliando nel contempo il ventaglio delle cause di esenzione [sul mutamento del ruolo sistemico delle azioni di inefficacia e revocatorie nel c.c.i.i. – dal modello tradizionale centrato sulla revocatoria concorsuale come pietra angolare del sistema alla sua progressiva marginalizzazione per effetto del rafforzamento degli strumenti negoziali e dell’ampliamento del catalogo delle esenzioni – v. M. Fabiani, Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale cit., 5, 7, 9, 19, 35‑36].

La continuità tra la vecchia e la nuova disciplina fondata su una sostanziale stabilità testuale delle stesse si rivela, dunque, soltanto apparente in ragione di un contesto sistemico e giurisprudenziale radicalmente modificato.

È proprio in tale mutata prospettiva che – anche in ottica di confronto con la comunità scientifica e professionale – occorre allora interrogarsi su quali siano, in concreto, le regole oggi effettivamente applicabili e quali possano, invece, dirsi definitivamente consegnate alla passata stagione della legge fallimentare per poter dare una risposta alla domanda: «a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi quali sono le regole applicabili alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore?».

La soluzione a tale quesito, apparentemente lineare, si rivela in realtà più complessa di quanto potrebbe sembrare.

L’obiettivo è quindi quello di condividere - senza alcuna pretesa di esaustività - alcune considerazioni utili ad offrire spunti di riflessione concreti per giungere a una risposta il più possibile attendibile che, a parere di chi scrive, va individuata procedendo a un’analisi condotta su tre distinti livelli strettamente interconnessi riguardanti:

  1. il complessivo dato normativo che emerge dal passaggio dalla vecchia legge fallimentare al c.c.i.i. attraverso la ricostruzione del quadro normativo della revocatoria ordinaria nel transito dall’art. 66 l. fall. all’art. 165 c.c.i.i. anche sulla scorta dei profili di continuità e discontinuità delle due disposizioni normative;
  2. l’evoluzione giurisprudenziale che ha interessato l’azione revocatoria ordinaria in ambito concorsuale e il tema dell’applicabilità alla stessa delle esenzioni previste per la revocatoria speciale tenuto conto del revirement del 2023 sull’estensione delle esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall. all’azione revocatoria ordinaria e della nuova regola applicabile introdotta dall’art. 166 c.c.i.i.;
  3. la nuova architettura sistematica disegnata dal c.c.i.i.

Dall’art. 66 l. fall. all’art. 165 c.c.i.i.: continuità testuale e mutamento di scenario

Le norme del d.lgs. n. 14/2019 (artt. 165 e 166) che hanno sostituito gli artt. 66 e 67 della legge fallimentare, pur mantenendo una forte continuità di impianto rispetto alla precedente disciplina, hanno comportato talune modifiche che possono essere qualificate come vere e proprie nuove regole applicabili [per una lettura sistematica degli artt. 165166 d.lgs. n. 14/2019 in chiave di “nuova regola applicabile”: S.F. Marzo, L’incerta delimitazione della portata applicativa delle esenzioni da revocatoria previste dall’art. 67, 3° comma, L. Fall. (nonché dall’art. 166, 3° comma, d.lgs. n. 14/2019), in Dir. fall. e delle soc. comm., 2020, 1, 159 ss., spec. 177 ss.].

  1. Sulla scorta di una breve analisi comparativa tra le vecchia e la nuova disciplina della revocatoria ordinaria esperita o proseguita dal curatore può sinteticamente ricordarsi come, nel sistema della legge fallimentare, ai sensi dell’art. 66 quest’ultimo poteva esercitare l’azione pauliana invocando l’inefficacia degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori sia dal contraente immediato sia dai suoi aventi causa, secondo la disciplina contemplata dall’art. 2901 c.c., proponendo la domanda innanzi al Tribunale fallimentare

Parte della dottrina ha evidenziato come il rinvio alle “norme del codice civile” rispondesse allo scopo di travasare in ambito concorsuale la disciplina civilistica dell’actio pauliana, con i suoi presupposti tipici (eventus damni, scientia damni/consilium fraudis), a beneficio degli interessi della massa dei creditori tanto da configurarla come “revocatoria ordinaria concorsuale quanto agli effetti” [sulla qualificazione dell’azione del curatore ex art. 66 regio decreto n. 267/1942 – oggi trasfusa nell’art. 165 d.lgs. n. 14/2019 – come revocatoria “ordinaria” quanto alla struttura, in ragione del rinvio alle norme del codice civile (art. 2901 c.c.), ma “concorsuale” quanto agli effetti, in quanto esercitata nell’interesse della massa dei creditori, v. M. Fabiani, Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale cit., 6]

In questa prospettiva, è stato osservato che il risultato utile dell’azione, allorquando esercitata dal curatore, non si risolve nel ripristino della garanzia patrimoniale a favore del singolo creditore quanto piuttosto nella reintegrazione della garanzia comune consentendo anche ai creditori sorti successivamente all’atto revocato di beneficiare dell’esito vittorioso della causa [ibidem; in giurisprudenza, v. le massime raccolte da M. Fabiani, in particolare sub art. 66 regio decreto n. 267/1942 e art. 165 d.lgs. n. 14/2019 (pp. 6–7)].

Tale rimedio revocatorio ha sempre operato, in quest’ambito, come una sorta di ponte tra la disciplina speciale fallimentare e la revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c., svolgendo una funzione complementare rispetto alla revocatoria “speciale fallimentare, consentendo al curatore di estendere la tutela della massa ad atti pregiudizievoli che sfuggivano alle fattispecie tipizzate e ai periodi sospetti dell’art. 67 l. fall. avvalendosi dello strumento generale civilistico

  1. L’art. 165 c.c.i.i. riproduce, almeno sul piano letterale, lo schema dell’art. 66 l. fall.: il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori «secondo le norme del codice civile»; l’azione si propone dinanzi al tribunale competente ex art. 27 c.c.i.i., contro il contraente immediato e i suoi aventi causa. Il d.lgs. n. 14/2019 conferma, dunque, la strutturale distinzione fra azioni di inefficacia in senso stretto (artt. 163‑164 d.lgs. n. 14/2019) di natura dichiarativa, fondate su una inefficacia ex lege e azioni revocatorie in senso stretto (artt. 165166 c.c.i.i.) di natura costitutiva che trasformano un atto valido in atto inefficace nei confronti della massa.

La norma si limita, dunque, a traslare nel contesto della liquidazione giudiziale l’azione di revocatoria ordinaria del curatore già prevista dall’art. 66 regio decreto n. 267/1942, collocandola accanto alla revocatoria concorsuale, aggiornando esclusivamente il criterio di competenza (sostituendo al “tribunale fallimentare” quello “tribunale individuato ex art. 27 CCII”).

Sotto il profilo sostanziale, è ravvisabile una continuità tra le due discipline ove si consideri che immutati rimangono i presupposti dell’azione (eventus damni, consilium fraudis o scientia damni) che sono quelli dell’art. 2901 c.c., la legittimazione attiva del curatore e la legittimazione passiva del contraente immediato e dei suoi aventi causa.

  1. Più che nel contenuto dell’art. 165, la vera novità può invece individuarsi nel contesto sistemico in cui esso opera.

L’art. 166 d.lgs. n. 14/2019 – che, com’è noto, contempla la disciplina della revocatoria “speciale” nell’ambito della liquidazione giudiziale – riproduce in larga misura la struttura dell’art. 67 regio decreto n. 267/1942, mantenendone inalterata la logica.

Emerge una forte continuità strutturale tra le due disposizioni: la medesima distinzione tra atti anomali e normali; lo stesso meccanismo di presunzioni e di riparto dell’onere probatorio.

È sul terreno delle esenzioni che deve registrarsi l’evoluzione più significativa.

È stato sottolineato già da tempo, come il catalogo delle esenzioni – introdotto nel 2005 e poi trasfuso nell’art. 166, comma 3, c.c.i.i. – abbia un carattere così fortemente pervasivo e frammentato da rendere difficile individuare quale sia oggi la regola e quale l’eccezione [sul carattere ormai fortemente pervasivo e frammentato del catalogo delle esenzioni dalla revocatoria concorsuale, introdotto con la riforma del 2005 e oggi sistematizzato nell’art. 166, comma 3, c.c.i.i., al punto da comprimere l’area di effettiva operatività della regola revocatoria e rendere problematica la stessa distinzione tra ciò che costituisce regola (revocabilità) e ciò che integra eccezione (esenzione), v. Fabiani, op. cit., pp. 7–9 e 13, il quale parla di una revocatoria concorsuale “destrutturata”, di fatto marginalizzata nella pratica applicativa e sovrastata dalla sequenza delle esenzioni e delle clausole di salvaguardia].

Il Codice conferma le ipotesi già note – pagamenti correnti, rimesse non “consistenti e durevoli”, vendite dell’abitazione o della sede d’impresa, pagamenti per lavoro – ma aggiorna e amplia in modo sistematico la tutela per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione degli strumenti di composizione della crisi.

La norma fa oggi espresso riferimento a piani attestati, piani di ristrutturazione omologati, accordi di ristrutturazione omologati, concordato preventivo e concordato semplificato, subordinando l’esenzione a condizioni precise (indicazione degli atti, assenza di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore, conoscenza da parte del creditore).

L’elemento di maggior rilievo è che, per talune di queste ipotesi, l’art. 166, comma 3 – con formula inequivoca – chiarisce come l’esclusione di cui alle:

  • lett. d): atti, pagamenti e garanzie su beni del debitore, posti in essere in esecuzione di piani attestati (artt. 56 e 284 c.c.i.i.),
  • lett. e): atti, pagamenti e garanzie eseguiti in esecuzione di concordato preventivo, piano di ristrutturazione omologato e accordo di ristrutturazione omologato, nonché quelli legalmente compiuti dopo il deposito della domanda di accesso a tali strumenti trovi applicazione «anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria» [cfr. Marzo, op. cit., spec. pp. 167 ss. e 175 ss., il quale evidenzia come l’art. 166, comma 3, c.c.i.i., per gli atti di cui alle lett. d) ed e), precisi ora espressamente che «l’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria», segnando un ampliamento rispetto al regime previgente].

La regola introdotta dal c.c.i.i. applicabile alla revocatoria speciale si concentra essenzialmente su tre profili:

  • riferimento temporale: non si guarda più solo all’anno o ai sei mesi anteriori alla dichiarazione, ma anche agli atti compiuti dopo il deposito della domanda che sfocia nella liquidazione giudiziale; il periodo sensibile viene così ampliato e spalmato attorno alla domanda;
  • aggiornamento degli strumenti di risanamento: il legislatore tipizza in modo più puntuale piani attestati, piani di ristrutturazione, accordi e concordati, agganciandovi espressamente le relative esenzioni;
  • estensione selettiva delle esenzioni alla revocatoria ordinaria: per alcune ipotesi, l’art. 166 stabilisce che la protezione opera non solo contro la revocatoria speciale, ma anche contro la revocatoria ordinaria, rafforzando così la stabilità degli atti esecutivi di piani corretti e trasparenti.

È in questo nucleo che può quindi sintetizzarsi la nuova regola applicabile: il legislatore del Codice ha scelto di estendere in modo espresso – ma selettivo – talune esenzioni tipiche della revocatoria speciale anche alla revocatoria ordinaria, rafforzando la stabilità degli atti esecutivi degli strumenti di regolazione della crisi, ma senza generalizzare tale estensione all’intero catalogo delle esenzioni [in senso conforme alla lettura che, nel vigore del Codice della crisi, circoscrive l’estensione delle esenzioni alla revocatoria ordinaria alle sole ipotesi di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 166, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, valorizzando il dato testuale e la funzione selettiva del nuovo assetto normativo, v. anche D. Bonaccorsi di Patti, Note minime sull’applicabilità dell’esenzione dall’azione revocatoria concorsuale all’azione revocatoria ordinaria nota a Cass., 16 gennaio 2023, n. 1147, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2025, 140 ss.].

Le esenzioni dell’art. 67, comma 3, l. fall.: genesi, incertezze e prime letture dottrinali

Al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno indotto il legislatore del Codice ad effettuare tale scelta di campo volta ad estendere alla revocatoria ordinaria taluna delle esenzioni previste per quella speciale non si può prescindere dall’esame, sia pure per brevissimi cenni, dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale su tale specifico tema.

Com’è noto, le esenzioni dalla revocatoria fallimentare di cui al terzo comma dell’art. 67 l. fall. sono state per la prima volta introdotte nel tessuto della legge fallimentare con la mini-riforma del 2005 [cfr. art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, successivamente convertito con l. 14 maggio 2005, n. 80.2], invariata all’esito della riforma organica del 2006/2007, confluendo, infine, con pochissime variazioni, nel corpo del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Può ritenersi come la previsione di tali esenzioni abbia certamente rappresentato la più rilevante modifica al sistema revocatorio proprio della disciplina dell’insolvenza fin dall’emanazione della legge fallimentare del 1942, al punto da indurre, come in precedenza evidenziato, una parte della dottrina ad affermare che, in ragione della pervasività delle cause di esenzione previste, si fosse quasi rovesciato il rapporto di regola ed eccezione configurabile tra l’ambito applicativo generale dell’istituto revocatorio e le relative esenzioni [per una rassegna delle prime applicazioni delle esenzioni di cui all’art. 67, comma 3, l. fall. in giurisprudenza di merito vedi sentenze richiamate da F. Commisso, Le esenzioni da revocatoria: lo stato della giurisprudenza di legittimità e di merito, in Fall., segnalazione 12 dicembre 2018].

Una delle incertezze ermeneutiche che ha impegnato i primi commentari della novella del 2006 ha riguardato proprio l’individuazione dell’esatto perimetro applicativo delle esenzioni ivi contemplate, anche in ragione della difficoltà di individuare una ratio unitaria alla base delle diverse fattispecie di esenzione introdotte, delle incoerenze sistematiche e dalla infelice tecnica legislativa con cui la stessa è stata attuata [per una ricostruzione sistematica del rilievo delle esenzioni e delle correlate difficoltà interpretative (assenza di ratio unitaria, incoerenze sistematiche, tecnica legislativa infelice), v. F. Marzo, op. ult. cit., 7–8 e 17–18].

Ci si è chiesti, infatti, se tali esenzioni fossero applicabili esclusivamente all’azione revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67 – e, ancora più nello specifico, se esse si applicassero alla sola azione revocatoria degli atti normali di cui al 2° comma, o anche alla revocatoria di quelli anomali contemplati nel 1° comma del medesimo articolo – ovvero a tutte le azioni recuperatorie previste dalla legge fallimentare, ivi comprese le azioni per la dichiarazione dell’inefficacia ex artt. 64 e 65 l. fall. e l’azione revocatoria ordinaria esercitata in sede fallimentare ex art. 66 l. fall., o, infine, se le ipotesi di esclusione fossero riferibili anche all’azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore ai sensi dell’art. 2901 c.c., al di fuori di una procedura concorsuale.

In dottrina si sono delineati, al riguardo, tre principali orientamenti [per una ricostruzione sistematica delle tre principali opzioni interpretative, v. anche D. Bonaccorsi di Patti, op. ult. cit.].

Secondo taluni l’ambito applicativo delle esenzioni sarebbe stato da circoscrivere al solo perimetro dell’azione revocatoria fallimentare di cui all’art. 67 l. fall. – e, secondo una lettura più rigorosa, alla revocatoria degli atti normali ex comma 2, con esclusione dunque anche degli atti anomali del comma 1, delle azioni di inefficacia ex artt. 64 e 65 l. fall., ma, soprattutto, della revocatoria ordinaria (in sede concorsuale ex art. 66 l. fall. e fuori concorso ex art. 2901 c.c.).

A tale conclusione si è pervenuti non soltanto sulla scorta di argomentazioni fondate sul dato letterale (collocazione della clausola di esenzione nel corpo dell’art. 67, rinvio dell’art. 66 alle sole norme codicistiche, uso selettivo da parte del legislatore di formule restrittive come “azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione”), ma anche di natura sistematica (diversa funzione e struttura di revocatoria ordinaria e fallimentare, esigenza di evitare un depotenziamento eccessivo degli strumenti di tutela dei creditori e di contenere gli abusi nei piani/accordi di ristrutturazione) [nel senso di circoscrivere l’ambito applicativo delle esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall. alla sola revocatoria fallimentare, v. già G. Rago, Manuale della revocatoria fallimentare, Padova, 2006, 857; C. D’Ambrosio, Le esenzioni da revocatoria nella composizione stragiudiziale della crisi di impresa, in Giur. comm., 2007, I, 367; M. Porzio, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in AA.VV., Trattato di diritto fallimentare, diretto da V. Buonocore, A. Bassi, coord. da G. Capo, F. De Santis, B. Meoli, vol. II, Padova, 2010, 358; A. Nigro, Commento all’art. 67 l. fall., in AA.VV., La legge fallimentare dopo la riforma. Disposizioni generali e fallimento, t. I, artt. 1‑83‑bis, a cura di A. Nigro, M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 2010, 929‑930; G. Limitone, Commento all’art. 67 l. fall., in AA.VV., La legge fallimentare. Commentario teorico‑pratico, a cura di M. Ferro, Padova, 2014, 853. Per l’ulteriore lettura che esclude comunque gli atti anomali di cui al comma 1, v. S. Fortunato, La natura dell’azione revocatoria nella nuova legge fallimentare. Profili generali, in AA.VV., La riforma della legge fallimentare, a cura di S. Bonfatti – G. Falcone, Milano, 2005, 7; B. Meoli, La revocatoria fallimentare: profili generali, in AA.VV., La riforma della legge fallimentare, a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2006, 123, 23, 24, 25].

Altra parte della dottrina, valorizzando la genericità del riferimento all’“azione revocatoria” e la ratio pro‑concordataria della riforma del 2005, ha per converso sostenuto l’opposta teorica in forza della quale l’applicazione delle esenzioni avrebbe dovuto trovare ingresso con riguardo a tutte le azioni recuperatorie (revocatoria fallimentare, revocatoria ordinaria – in e fuori concorso – e azioni di inefficacia) e ciò al fine di assicurare una tutela uniforme e un effettivo regime di protezione agli atti posti in essere in funzione o in esecuzione di piani attestati, accordi ex art. 182‑bis e concordati, scongiurando così il rischio che gli stessi atti, pur reputati meritevoli dal legislatore, rimanessero esposti a rimesse in discussione frammentari a seconda dello strumento azionato e del contesto (concorsuale o meno) [per l’impostazione estensiva, che valorizza la funzione di safe harbour delle esenzioni collegate agli strumenti di regolazione negoziale della crisi, estendendone l’ambito a tutte le azioni recuperatorie (revocatoria fallimentare, revocatoria ordinaria – in e fuori concorso – e azioni di inefficacia), v. S. Bonfatti–P.F. Censoni, La riforma della disciplina dell’azione revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, Padova, 2006, 86‑88; L. Guglielmucci, Le azioni di ricostituzione del patrimonio, in Fall., 2007, 1050 ss.; P. Pajardi, A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 413‑414; G.B. Nardecchia, Le nuove esenzioni del terzo comma dell’art. 67 regio decreto n. 267/1942, in Fall., 2009, 15 ss., spec. 19‑20; ID., Le esenzioni dalla revocatoria. Piani attestati. Accordi di ristrutturazione. Concordato preventivo, in AA.VV., Fallimento e concordato fallimentare, a cura di A. Jorio, t. II, Torino, 2016, 1478 ss., spec. 1484; R. Amatore, Il regime normativo delle esenzioni nelle revocatorie, in Fall., 2014, 747 ss., spec. 748‑749. Sullo sfondo, v. anche M. Fabiani, L’alfabeto della nuova revocatoria fallimentare, in Fall., 2005, 576 ss.; ID., Il diritto della crisi e dell’insolvenza, Bologna, 2017, 217, che sottolinea l’ampiezza del catalogo delle esenzioni introdotto nel 2005 e il loro collegamento con il favor per le soluzioni negoziate della crisi].

V’è stato chi – nel tentativo di bilanciare l’esigenza di stabilità delle operazioni di regolazione negoziale della crisi con la salvaguardia di un nucleo minimo di tutela dei creditori – ha, infine, prospettato una tesi intermedia secondo la quale l’efficacia esonerativa dell’art. 67, comma 3, l. fall. sarebbe da estendere alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore in sede concorsuale ex art. 66​ l. fall. (onde evitare che questa divenga un canale elusivo del depotenziamento della revocatoria fallimentare voluto dal legislatore), ma non anche alla revocatoria ordinaria individuale ex art. 2901 c.c. promossa dal singolo creditore al di fuori della procedura e, secondo alcuni, anche rispetto alle azioni di inefficacia ex artt. 64 e 65 l. fall., estranee, per struttura e funzione, al genus delle azioni revocatorie in senso tecnico [per la soluzione intermedia – favorevole all’estensione delle esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall. alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore in sede concorsuale ex art. 66 regio decreto n. 267/1942 ma non alla revocatoria ordinaria individuale ex art. 2901 c.c. né, secondo parte della dottrina, alle azioni di inefficacia ex artt. 64 e 65 l. fall. – v. D. Galletti, Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare, in Giur. comm., 2007, I, 163 ss., spec. 172‑173; G. Corsi, La revocatoria fallimentare degli atti onerosi, in AA.VV., Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da F. Vassalli, F.P. Luiso, E. Gabrielli, vol. III, Gli effetti del fallimento, Torino, 2014, 617‑618; M. Fabiani, Il diritto della crisi e dell’insolvenza, cit., 217; nonché N. Abriani, L. Quagliotti, An e quantum della “novissima” revocatoria delle rimesse bancarie, in Fall., 2008, 380. 23 30. In senso critico rispetto all’estensione delle esenzioni alle azioni di inefficacia ex artt. 64 e 65 regio decreto n. 267/1942, sul rilievo della diversa natura e struttura di tali rimedi, v. già G. Rago, Manuale della revocatoria fallimentare, cit., 857; B. Meoli, Vecchie e nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare, in Giur. comm., 2006, I, 209‑210; G. Corsi, La revocatoria fallimentare degli atti onerosi, cit., 617‑618; più di recente, per il rafforzamento della distinzione nel Codice della crisi (artt. 163‑164 e 170 d.lgs. n. 14/2019), S.F. Marzo, L’incerta delimitazione della portata applicativa delle esenzioni da revocatoria… cit., spec.  176‑180. 23 28 36 35].

Le rappresentate difficoltà interpretative, anche a seguito dell’entrata in vigore del c.c.i.i., hanno indotto anche a prospettare l’abbandono della ricerca di una risposta unitaria ed a proporre un approccio teso a calibrare l’ambito applicativo delle esenzioni in base al grado di compatibilità tra ciascuna fattispecie esentata e i diversi rimedi esperibili (revocatori o di inefficacia) in luogo di un automatismo interpretativo ancorato al solo dato letterale [l’impostazione qui richiamata è quella proposta da S.F. Marzo, op. cit.,spec.  9‑10 e 19‑20].

Orientamento giurisprudenziale tradizionale: l’applicazione restrittiva delle esenzioni

A fronte di tali incertezze interpretative manifestate dalla dottrina, la giurisprudenza ha, invece, optato per un’applicazione restrittiva delle esenzioni contemplate dal comma 3 dell’art. 67 alle sole azioni revocatorie fallimentari disciplinate da detta disposizione [per l’affermazione di tale principio, si segnalano tra le pronunce più recenti in giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. I, 8/02/2019, n. 3778 (relativa all'esenzione prevista dalla lett. e) per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato); Cass., Sez. III, 24/02/2020, n. 4796 e Cass., Sez. I, 14/01/2021, n. 571 (relative all’esenzione prevista dalla lett. c) per le vendite ed i preliminari di vendita conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo o destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente). In giurisprudenza di merito, con riferimento all'esenzione prevista dalla lett. e), cfr. –App. Firenze 31/05/2022, n. 1101 consultabile in banca dati DeJure. Con specifico riferimento a Cass. 8 febbraio 2019, n. 3778 nel processo di consolidamento dell’indirizzo restrittivo, v. S. F. Marzo, op. cit., 159‑161, 165‑169].

Il nucleo essenziale delle pronunce con le quali i giudici di legittimità e di merito hanno ritenuto di affermare tale principio riposa essenzialmente su tre diverse argomentazioni.

La Giurisprudenza ha, in primo luogo, valorizzato la diversità strutturale e funzionale delle due azioni, ponendo in evidenza le differenze dei presupposti sui quali le stesse si fondano ed enfatizzandone la diversa funzione.

È stato, infatti osservato come, da un canto, l’actio pauliana disciplinata dall’art 2901 c.c. mira a tutelare la garanzia patrimoniale del singolo creditore, richiede la ricorrenza del requisito oggettivo dell’eventus damni e, in linea generale, dell’elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio (scientia damni/consilium fraudis); mentre, dall’altro, la revocatoria fallimentare di cui all’artt. 67 regio decreto n. 267/1942 è finalizzata alla tutela della par condicio creditorum e che, con una disciplina speciale e più incisiva, richiede la scientia decoctionis, con un diverso regime probatorio di favor per il curatore.

In ragione di tale differenza, va allora escluso che le eccezioni (esenzioni) previste per l’azione speciale fallimentare possano ritenersi automaticamente applicabili all’azione ordinaria che, conservando una propria logica distinta, resta disciplinata esclusivamente dall’art. 2901 c.c.

Allorquando agisce ai sensi dell’art. 66 regio decreto n. 267/1942, il curatore non esercita una forma minore di revocatoria fallimentare ma intraprende una tipica azione revocatoria ordinaria, processualmente concentrata in sede fallimentare.

A sostegno di tale orientamento si è altresì evidenziato come – differentemente dalla revocatoria ordinaria, destinata ad incidere su atti idonei ad indurre l’insolvenza del debitore – quella fallimentare attinge atti compiuti dallo stesso quando era già insolvente ed ancora che tale distinzione può esser ravvisata anche nel fatto che le due azioni sono, comunque, riferibili ad ambiti temporali diversi e si caratterizzano per un differente regime probatorio certamente più gravoso, come già osservato, per quella ordinaria, avuto riguardo alle presunzioni juris tantum delle quali beneficia il curatore in quella fallimentare [sul punto Marzo, op. cit.,  157‑159, 166‑171].

Ulteriore argomentazione invocata dalla giurisprudenza a conforto della tesi adottata si fonda sul dato letterale e sistematico dell’art. 67, comma 3, regio decreto n. 267/1942

Si è affermato, infatti, che se le esenzioni ivi indicate sono state contemplate nell’ambito della disciplina della sola revocatoria fallimentare (commi 1 e 2 dello stesso articolo), la previsione di cui all’art. 66 regio decreto n. 267/1942 si limita ad un mero rinvio alla revocatoria ordinaria «secondo le norme del codice civile», senza operare alcun espresso richiamo alle esenzioni del comma 3 dell’art. 67.

Tale dato è stato ritenuto ancor più significativo anche in ragione del fatto che, laddove il legislatore aveva inteso operare un riferimento omnicomprensivo alle azioni revocatorie (fallimentari e ordinarie), ha fatto un riferimento esplicito così come nel caso dell’art. 69-bis regio decreto n. 267/1942, che menziona espressamente tanto l’azione ex art. 67 quanto quella di cui all’art. 66.

Il silenzio dell’art. 66 sulle esenzioni del comma 3 dell’art. 67 andava quindi letto quale manifestazione della voluntas legis di limitarne l’applicazione al solo ambito della revocatoria fallimentare, lasciando inalterata la disciplina dell’actio pauliana codicistica [in tal senso Cass., sez. I, ord. 8 febbraio 2019, n. 3778 cit.].

Ultimo argomento a sostegno dell’affermato principio di non estensibilità delle esenzioni previste per la revocatoria fallimentare a quella ordinaria viene infine ricavato, dal Supremo Collegio, dall’analisi comparativa con altre normative concorsuali speciali.

In particolare, è stato evidenziato come, con specifico riferimento agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento (l. n. 3/2012), il legislatore avesse avuto cura di prevedere l’irrilevanza (o l’esclusione) della sola revocatoria fallimentare ex art. 67 regio decreto n. 267/1942, e non della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. [sul raffronto con la disciplina degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento (l. n. 3/2012, art. 12, comma 5) e sulle esenzioni penali ex art. 217‑bis regio decreto n. 267/1942 in dottrina, v. S. F. Marzo, op. cit., 157‑158, 167‑169].

Una valutazione congiunta di tutte le argomentazioni sopra esposte avrebbe dovuto far pervenire alla conclusione per cui il legislatore avesse considerato le esenzioni come proprie e tipiche della revocatoria fallimentare non applicabili alla revocatoria ordinaria da ritenersi, per impostazione di sistema, un rimedio generale che non può trovare limitazione in esenzioni speciali, salvo espressa previsione.

Il revirement del 2023: estensione generalizzata delle esenzioni alla revocatoria ordinaria e il confronto con la dottrina

L’affermazione dei principi tradizionali in tema di esenzioni dalla revocatoria ha trovato costante continuità sino alla fine del 2022, quando, con quattro pronunce gemelle – le decisioni n. 1147 del 16 gennaio 2023, n. 1291 del 17 gennaio 2023, n. 1697 del 19 gennaio 2023 e n. 2176 del 4 gennaio 2023 – la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, sulla base di motivazioni sostanzialmente sovrapponibili, ha per la prima volta sostenuto il nuovo principio di diritto secondo cui le esenzioni di cui all’art. 67, comma 3, l. fall. operano non solo rispetto all’azione revocatoria fallimentare, ma – alle medesime condizioni – anche con riguardo alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore nonché a quella promossa dal singolo creditore e successivamente proseguita dal curatore [in senso conforme e in chiave di consolidamento del nuovo orientamento, ancora più recente cfr. Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2025, n. 13405, che, richiamando Cass. 1147/2023 e Cass. 20885/2024, afferma l’applicabilità delle esenzioni di cui all’art. 67, co. 3, regio decreto n. 267/1942 anche all’azione revocatoria ordinaria. Sul consolidamento di tale indirizzo, con specifico riferimento all’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, v. anche Cass., ord. 26 luglio 2024, n. 20885, che richiama espressamente Cass. 16 gennaio 2023, n. 1147, e Cass. 3 marzo 2023, n. 6508, estendendo le esenzioni di cui all’art. 67, comma 3, l. fall. anche all’azione ex art. 2901 c.c. promossa dal curatore. Per un commento, cfr. C.P.A. Tedesco, Esenzione revocatoria e piani attestati: la Cassazione estende la tutela, in Diritto Bancario, Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile, 8 dicembre 2025, spec.  1-3. Per una prima applicazione in sede di merito, in tema di operatività delle esenzioni di cui all’art. 67, co. 3, regio decreto n. 267/1942 anche rispetto all’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, v. Corte app. Messina, sez. I, 30 gennaio 2025, n. 60 consultabile in DeJure, che aderisce espressamente al nuovo indirizzo di legittimità. Sul significato sistematico del revirement giurisprudenziale del 2023 con particolare riguardo alla sentenza Cass., 16 gennaio 2023, n. 1147, cfr. V. Papagni, Le esenzioni da revocatoria fallimentare valgono anche per quella ordinaria?, in Diritto & Giustizia, fasc. 11, 2023, 10 ss.].

Tutte le decisioni prendono le mosse da un medesimo contesto fattuale, rappresentato da un finanziamento fondiario ipotecario concesso da un pool di banche a una società poi dichiarata fallita, finanziamento funzionalmente collegato all’elaborazione e all’esecuzione di un piano di risanamento attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. [per una puntuale illustrazione della motivazione del Tribunale di Perugia – relativa a un mutuo fondiario ipotecario concesso da un pool di banche in esecuzione di un piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d, l. fall., con utilizzo delle somme per l’estinzione di pregresse esposizioni bancarie, esclusione dell’esenzione in sede di revocatoria ordinaria e irrilevanza del c.d. consolidamento breve – V. Papagni, op. ult. cit.].

In ciascuno dei procedimenti, il Tribunale di Perugia, investito di azioni revocatorie, aveva ritenuto revocabili, in via ordinaria, le ipoteche iscritte a garanzia del finanziamento (art. 2901 c.c. in combinato disposto con l’art. 66 l. fall.), escludendo che le esenzioni previste dall’art. 67, comma 3, l. fall. potessero operare anche rispetto a tale tipologia di azione.

Con le pronunce del 2023, la Cassazione, in riforma dei provvedimenti impugnati, ha affermato, in modo sostanzialmente uniforme, il principio generale dell’applicabilità delle esenzioni previste dall’art. 67, comma 3, l. fall. – originariamente riferite esclusivamente all’azione revocatoria fallimentare – anche alla revocatoria ordinaria proposta direttamente dal curatore ex art. 66 l. fall. nonché a quella ordinaria promossa dal singolo creditore e poi proseguita dal curatore.

In tal modo, la Suprema Corte ha inaugurato un nuovo indirizzo interpretativo, ponendosi in consapevole contrasto con il precedente orientamento giurisprudenziale, ritenuto non coerente con la funzione complessiva delle norme sul trattamento della crisi d’impresa [una ricostruzione analitica del contrasto giurisprudenziale in ordine all’estensione delle esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall. all’azione revocatoria ordinaria, nonché delle due principali opzioni ermeneutiche – quella restrittiva, ancorata al dato letterale della disposizione, e quella estensiva, fondata sulla ratio di sistema delle esenzioni – viene operata da. D. Bonaccorsi di Patti, Note minime sull’applicabilità dell’esenzione dall’azione revocatoria concorsuale all’azione revocatoria ordinaria, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2025, 140 ss.].

Il regime delle esenzioni non viene più considerato come un elenco di ipotesi speciali, ma viene riletto come una sorta di vera e propria clausola di sistema ossia come una esenzione volta a garantire la tutela di interessi ritenuti meritevoli in senso generale e non soltanto in ambito strettamente fallimentare [in termini coerenti, Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2025, n. 13405 cit. che valorizza la funzione sistemica delle esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall., escludendo che esse possano essere neutralizzate mediante il ricorso all’azione revocatoria ordinaria, sia promossa dal curatore sia dal singolo creditore poi sostituito dal curatore. Per una lettura delle esenzioni ex art. 67, comma 3, regio decreto n. 267/1942 come clausola di sistema, volta a favorire in chiave unitaria la continuità aziendale, l’utilizzo degli strumenti di composizione della crisi e la tutela di categorie meritevoli (in particolare lavoratori e acquirenti a giusto prezzo), nonché per la distinzione tra atti di gestione ordinaria, atti collegati agli strumenti di regolazione della crisi e atti in favore di soggetti deboli, cfr. V. Papagni, op. ult. cit.; P. Bortoluzzi, L’esenzione da revocatoria degli acquisti delle “abitazioni principali”, tra novità giurisprudenziali e dubbi interpretativi, in Riv. not., 2023, 1302 ss. Sempre sulla funzione di sistema delle esenzioni da revocatoria – oggi trasfuse nell’art. 166 d.lgs. n. 14/2019 – quali strumenti di politica legislativa volti a ridurre l’area del rischio revocatorio e a favorire la continuità dei rapporti con l’impresa in crisi, con particolare riguardo all’esenzione per i pagamenti “nei termini d’uso”, v F. Dimundo, Questioni in tema di esonero da revocatoria dei pagamenti eseguiti “nei termini d’uso”, in Diritto della crisi, 2 ottobre 2023, 2 4, 14, 18].

L’idea di fondo è quella per la quale, se il legislatore si è determinato a stabilizzare determinati atti – in particolare quelli relativi all’abitazione o alla sede dell’impresa a giusto prezzo, ai pagamenti correnti, alle prestazioni di lavoro e agli atti esecutivi di strumenti di composizione della crisi – tanto da sottrarli alla revocatoria fallimentare, per ragioni di coerenza sistematica, tali atti meritano una protezione analoga anche rispetto alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore.

In quest’ottica, le esenzioni vengono qualificate come espressione di una politica legislativa di favore nei confronti di atti socialmente o economicamente meritevoli e non più come mere eccezioni processuali circoscritte a una specifica tipologia di azione.

In altri termini, muta la portata orizzontale delle esenzioni: esse non sono più concepite come uno scudo limitato alle sole azioni di revocatoria fallimentare, ma vengono complessivamente riconsiderate alla stregua di una disciplina idonea – al ricorrere dei requisiti previsti – a precludere anche l’azione revocatoria ordinaria nei confronti di quegli atti che il legislatore ha inteso proteggere siccome funzionali alla soluzione della crisi o, in ogni caso, meritevoli di particolare tutela.

Per giungere a tale conclusione, i Giudici di legittimità hanno sottoposto a revisione critica gli argomenti sopra illustrati invocati a sostegno del precedente indirizzo [per il dettaglio degli argomenti letterali e sistematici valorizzati da Cass. 8 febbraio 2019, n. 3778 (artt. 66, 67 e 69‑bis regio decreto n. 267/1942; art. 12, comma 5, l. n. 3/2012) e per le critiche che essi hanno suscitato in dottrina, cfr. S.F. Marzo, op. ult. cit., 167 ss.].

Con riguardo al profilo letterale, il riferimento testuale all’“azione revocatoria” contenuto nell’art. 67, comma 3, l.fall. è stato ritenuto ambivalente e, come tale, inidoneo di per sé solo ad affermarne l’inapplicabilità alla revocatoria ordinaria vieppiù ove si consideri che la ratio della norma depone in senso opposto.

Sotto il medesimo profilo, la Cassazione ha altresì osservato che l’art. 67, comma 3, l. fall. non limita espressamente le esenzioni alla sola revocatoria fallimentare ma si inserisce in un contesto sistematico al quale la revocatoria ordinaria del curatore di cui all’art. 66 l. fall. risulta strettamente collegata.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha optato per una lettura estensiva del comma 3, in virtù della quale le esenzioni esplicano i propri effetti anche sull’azione revocatoria ordinaria, privilegiando l’esigenza di tutelare interessi di rango elevato (casa di abitazione, sede dell’impresa, lavoro, risanamento negozialmente assistito) [le decisioni del gennaio 2023 sono state lette da una parte della dottrina come espressione di una valorizzazione della ratio complessiva delle esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall., nella prospettiva di evitare che la loro efficacia venga di fatto vanificata attraverso il ricorso all’azione revocatoria ordinaria, sia del curatore sia del singolo creditore poi fatta propria dalla procedura: così, P. Bortoluzzi, op. ult. cit.].

A conforto di tale ricostruzione ermeneutica si osserva, peraltro, come la stessa si riveli costituzionalmente orientata poiché volta ad evitare che taluni atti – considerati dal legislatore meritevoli di protezione – possano essere vulnerati da un diverso strumento revocatorio, con conseguente incertezza e disincentivo alla loro realizzazione [nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2025, n. 13405 cit., in cui si sottolinea che, ove si consentisse la revocatoria ordinaria di atti esentati dalla revocatoria fallimentare, la protezione accordata dall’art. 67, comma 3, l. fall. risulterebbe sostanzialmente elusa, con evidente frustrazione della ratio di tutela degli atti funzionali al risanamento].

Viene inoltre disatteso l’argomento sistematico che, nel precedente orientamento, valorizzava il confronto con altre disposizioni – quali l’art. 69-bis l. fall. (termini per l’esercizio delle azioni revocatorie) e l’art. 12, comma 5, l. n. 3/2012 – al fine di costruire una netta distinzione tra il perimetro della revocatoria fallimentare e quello della revocatoria ordinaria.

I Giudici di legittimità hanno evidenziato come l’anzidetto richiamo comparativo non si riveli convincente per giustificare una lettura restrittiva dell’art. 67, comma 3, l. fall. vieppiù ove si consideri che, sul piano testuale, i riferimenti più volte contenuti in tale disposizione all’“azione revocatoria” non contengono alcuna specificazione in ordine al tipo di azione revocatoria (fallimentare o ordinaria), ciò che induce a ritenere la previsione contenuta in tale disposizione di portata più ampia in difetto di limitazioni espresse.

Una forzatura del dato normativo volta a circoscrivere l’ambito delle esenzioni verrebbe, quindi, in conflitto con il ruolo che queste ultime svolgono nel sistema delle procedure concorsuali e degli strumenti di gestione negoziale della crisi.

A sostegno dell’estensione delle esenzioni, viene ancora valorizzato l’elemento rappresentato dalla funzione economico-sociale che esse assolvono [sul bilanciamento tra favor per gli strumenti negoziali di regolazione della crisi e rischio di abuso delle esenzioni ex art. 67, 3° comma, regio decreto n. 267/1942, nonché sul raccordo con le corrispondenti previsioni dell’art. 166, comma 3, c.c.i.i., v. S.F. Marzo, op. cit., 173 ss. e 175 ss.].

Le esenzioni previste dall’art. 67, comma 3, regio decreto n. 267/1942 vengono ritenute strumenti mediante i quali il legislatore ha inteso:

  • incentivare l’utilizzo di piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione e concordati preventivi, evitando che gli atti compiuti in tale contesto siano sistematicamente esposti al rischio di revoca in caso di successivo fallimento;
  • favorire la continuità aziendale e preservare il valore dell’impresa, rendendo più prevedibile e affidabile l’operazione di sostegno finanziario da parte delle banche e di altri operatori;
  • tutelare specifiche categorie ritenute meritevoli, quali i lavoratori e i terzi che abbiano acquistato beni a un prezzo congruo.

Se tali esenzioni non operassero anche in relazione alla revocatoria ordinaria – rileva sul punto la Cassazione – il loro effetto protettivo risulterebbe in larga misura vanificato giacché gli atti formalmente esentati dalla revocatoria fallimentare rimarrebbero comunque aggredibili con l’azione revocatoria ordinaria, sia essa esercitata dal curatore sia dal singolo creditore [in termini coincidenti rispetto all’argomento secondo cui, se le esenzioni non operassero anche in relazione alla revocatoria ordinaria, il loro effetto protettivo risulterebbe in larga misura vanificato – poiché gli atti formalmente sottratti alla revocatoria fallimentare resterebbero comunque aggredibili con l’azione ex art. 2901 c.c. – si esprime D. Bonaccorsi di Patti, op. cit.,  146 ss. La più recente giurisprudenza di legittimità ha valorizzato la funzione delle esenzioni ex art. 67, comma 3, regio decreto n. 267/1942 come zona di sicurezza per gli atti esecutivi di piani attestati, evidenziando che una lettura restrittiva, limitata alla sola revocatoria fallimentare, consentirebbe al curatore di aggirare la protezione mediante l’azione ex art. 2901 c.c., svuotando di significato la scelta legislativa. Così Cass., ord. 26 luglio 2024, n. 20885; v. Tedesco, op. cit., 1-3].

Tale eventualità rende le garanzie considerate protette poco appetibili per i finanziatori, che continuerebbero a trovarsi esposti al rischio di una successiva revocabilità degli atti ciò che renderebbe le esenzioni meramente apparenti o illusorie, frustrando la stessa ratio di politica legislativa che ne ha giustificato l’introduzione.

Le decisioni in commento propongono, inoltre, un’analisi strutturale dell’art. 67, comma 3, regio decreto n. 267/1942, distinguendo tra: atti di gestione ordinaria dell’impresa; atti connessi a strumenti di regolazione della crisi (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordati, ecc.) e atti che coinvolgono categorie meritevoli di particolare tutela (lavoratori, vendite a giusto prezzo [sul diverso fondamento funzionale delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 67, comma 3, regio decreto n. 267/1942 e sulla loro riconduzione a tre gruppi – atti di gestione ordinaria, atti in funzione o in esecuzione di strumenti di regolazione della crisi, atti a favore di categorie meritevoli (lavoratori, acquirenti a giusto prezzo) – v. ancora D. Bonaccorsi di Patti, ibidem.].

Per quanto concerne i primi (gestione ordinaria), si evidenzia come l’area di possibile applicazione della revocatoria ordinaria risulti già limitata, anche per effetto dell’art. 2901 c.c., che esclude la revocatoria per il pagamento di debiti scaduti, salvo che ricorrano particolari condizioni.

Il terreno di maggiore rilievo operativo delle esenzioni di cui all’art. 67, comma 3, regio decreto n. 267/1942 è, dunque, rappresentato dal secondo e terzo gruppo di atti, vale a dire: gli atti e le garanzie collegati a piani di risanamento, accordi e concordati – come nel caso delle ipoteche costituite a garanzia di nuovi finanziamenti fondiari – e gli atti in favore di soggetti deboli o comunque meritevoli (lavoratori, acquirenti in buona fede a giusto prezzo).

In tali ambiti, l’effetto combinato della disciplina fallimentare e dell’art. 2901 c.c. impone di riconoscere che, in assenza di estensione delle esenzioni alla revocatoria ordinaria, molti atti formalmente protetti resterebbero comunque aggredibili in contrasto con l’intento legislativo espressamente ispirato alla loro tutela.

Vene inoltre posta l’attenzione sull’esigenza di coerenza interna del sistema, con specifico riferimento al ruolo del curatore e al principio dell’unità della massa dei creditori: sia nell’ipotesi in cui venga esercitata la revocatoria speciale sia nel diverso caso in cui si faccia ricorso alla revocatoria ordinaria, il curatore agisce sempre nell’interesse della massa concorsuale.

Sulla base di tale presupposto, osserva ancora la Corte di legittimità, non sarebbe coerente ritenere che un medesimo atto realizzatosi in un identico contesto di crisi, a fronte delle stesse esigenze di salvaguardia della par condicio creditorum, risulti blindato laddove attinto dall’azione speciale e, invece, vulnerabile se oggetto di azione ordinaria quando a promuovere è sempre il curatore nell’interesse degli stessi creditori [sull’esigenza di coerenza sistematica derivante dal fatto che, tanto nell’esercizio dell’azione revocatoria concorsuale quanto in quello della revocatoria ordinaria ex art. 66 regio decreto n. 267/1942, il curatore agisce nell’interesse della medesima massa dei creditori – con la conseguenza che non è razionale blindare l’atto rispetto alla prima e lasciarlo vulnerabile alla seconda – v. ancora D. Bonaccorsi di Patti, op. ult. cit].

Un simile esito risulterebbe incompatibile con la logica complessiva del sistema: riconosciuta la funzione protettiva degli atti disciplinati dall’art. 67, comma 3, regio decreto n. 267/1942, non sussistono ragioni per differenziare la risposta dell’ordinamento in base al tipo di azione revocatoria utilizzata.

A sostegno del nuovo indirizzo, la Cassazione valorizza, infine, il favor ordinamentale per gli strumenti di regolazione negoziale della crisi, evidenziando come, già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, fosse riscontrabile una progressiva tendenza del legislatore ad ampliare le ipotesi di esenzione allo scopo di incentivare il ricorso a piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi e altri strumenti di soluzione consensuale.

Si sottolinea, in quest’ottica, come tali strumenti si fondino essenzialmente sull’affidamento dei creditori e dei finanziatori.

Pertanto, nel caso in cui si ammettesse che, anche a distanza di anni, gli atti esecutivi continuino a rimanere esposti a un duplice livello di aggressione (revocatoria speciale e revocatoria ordinaria del curatore), l’incentivo ad aderirvi risulterebbe, in concreto, sensibilmente ridotto quando non anche del tutto vanificato.

Per questa ragione, le decisioni del 2023 affermano che la ratio protettiva delle esenzioni di cui all’art. 67, comma 3, regio decreto n. 267/1942 vada estesa anche alla revocatoria ordinaria del curatore, almeno quando gli atti e i pagamenti siano chiaramente riconducibili a strumenti di regolazione della crisi e ricorrano le condizioni di trasparenza e attestazione richieste dalla norma.

In tale quadro, per la sua particolare rilevanza pratica, un breve cenno specifico merita l’estensione alla revocatoria ordinaria dell’esenzione prevista dalla lett. c) dell’art. 67, comma 3, regio decreto n. 267/1942, relativa agli atti aventi a oggetto la casa di abitazione o la sede principale dell’impresa, a giusto prezzo, trascritti da almeno un anno prima della dichiarazione di fallimento.

Con riferimento a questa ipotesi, il mutamento di orientamento viene giustificato dalla Cassazione in ragione del forte contenuto sociale ed economico della fattispecie – che incide sul diritto all’abitazione e sulla continuità dell’attività d’impresa – nonché dell’esigenza di salvaguardare la certezza dei traffici immobiliari che verrebbe seriamente compromessa laddove si ammettesse che l’acquirente, pur avendo acquistato ad un giusto prezzo e con trascrizione ultrannuale, rimanga esposto alla revocatoria ordinaria del curatore [con specifico riferimento alla fattispecie di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), l. fall., cfr. App. Palermo, sez. II civ., sent. 16 aprile 2026, n. 1001, RG n.1255/2023, inedita. Cfr. anche App. Messina, sez. I, 30 gennaio 2025, n. 60 cit. che - pur escludendone nel caso concreto l’operatività per difetto di prova dei presupposti – riconosce, in motivazione, l’applicabilità dell’esenzione anche all’azione revocatoria ordinaria del curatore. Sulle ricadute pratiche dell’esenzione con riguardo alla tutela dell’acquirente della casa di abitazione o della sede principale dell’impresa a giusto prezzo e alla correlata esigenza di certezza dei traffici immobiliari, in dottrina, cfr. S.F. Marzo, op. cit., 173 ss. e 175 ss. Sulla particolare valenza sociale ed economica dell’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), regio decreto n. 267/1942 (oggi art. 166, comma 3, lett. c), c.c.i.i.), connessa alla tutela dell’abitazione principale e della sede principale dell’impresa, nonché sull’esigenza di garantire stabilità e prevedibilità ai traffici immobiliari in presenza di acquisto a giusto prezzo e trascrizione ultrannuale, si sofferma in termini ampi P. Bortoluzzi, op. ult. cit.]

La nuova regola del c.c.i.i.: estensione selettiva delle esenzioni

L’indirizzo sopra illustrato in forza del quale tutte le esenzioni previste dall’art. 67, comma 3, l. fall. sarebbero applicabili anche alla revocatoria ordinaria del curatore, deve oggi confrontarsi con il dato positivo del d.lgs. n. 14/2019 che adotta, invece, una diversa soluzione.

Come in precedenza evidenziato, infatti, l’art. 166 c.c.i.i., ripropone sostanzialmente il contenuto del vecchio art. 67 anche con riguardo alla revocatoria nella liquidazione giudiziale, limitandosi (al comma 3) a prevedere espressamente che l’esclusione dalla revocatoria “opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria” esclusivamente alle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) (piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo e atti compiuti in esecuzione di tali strumenti).

Si coglie con chiarezza la scelta del legislatore di circoscrivere l’estensione delle esenzioni della revocatoria speciale alla revocatoria ordinaria solo in casi selezionati, legati agli strumenti di regolazione della crisi, e non in via generalizzata, recependo in chiave selettiva il favor per gli strumenti di composizione negoziale della crisi e, al contempo, cristallizzando la distinzione tra revocatoria speciale concorsuale e revocatoria ordinaria codicistica.

Per le altre ipotesi contemplate dal comma 3 dell’art. 166 d.lgs. n. 14/2019 – tra cui, tra le altre, la vendita a giusto prezzo dell’abitazione principale o della sede dell’impresa – l’esenzione, di contro, continua a operare unicamente sul piano della revocatoria speciale concorsuale, senza estendersi all’azione revocatoria ordinaria del curatore ex art. 165 c.c.i.i., che rimane disciplinata dall’art. 2901 c.c. e dai relativi presupposti soggettivi e oggettivi.

Se da un canto, dunque, la revocatoria speciale resta circondata da un sistema ampio e articolato di esenzioni, nei termini dell’articolo 166 del Codice, deve ritenersi che, in ossequio al noto brocardo ubi lex voluit dixit, la revocatoria ordinaria del curatore rimane, invece, l’actio pauliana del codice civile, fatte salve le sole eccezioni tassative legate ai piani e agli accordi di risanamento di cui alle lettere d) ed e) [in tal senso, in dottrina, F. Dimundo, Questioni in tema di esonero da revocatoria dei pagamenti eseguiti “nei termini d’uso”, cit., 5‑8 e 21‑22, il quale sottolinea la natura eccezionale delle ipotesi esonerative rispetto al principio generale di revocabilità e, correlativamente, la necessità di un’interpretazione restrittiva delle stesse, incompatibile con applicazioni analogiche non sorrette da un’espressa previsione legislativa. In termini sostanzialmente analoghi, v. ancora P. Bortoluzzi, op. cit., 1318 ss. Di diverso avviso invece M. Fabiani, Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale, cit., 23, secondo il quale un’interpretazione in chiave sistematica dell’art. 166, comma 3, dovrebbe condurre alla conclusione in virtù della quale le esenzioni ivi contemplate coprirebbero tutte le fattispecie revocatorie concorsuali (commi 1 e 2) estendendosi anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore].

In tal senso, la soluzione adottata dal Codice sembra porsi in continuità con l’orientamento restrittivo espresso dalla Giurisprudenza prima del 2023 e con quella parte della dottrina che, già sotto il vigore della legge fallimentare, propendeva per una delimitazione rigorosa dell’ambito di operatività delle esenzioni, escludendone l’estensione automatica alla revocatoria ordinaria del curatore [sul coordinamento tra l’orientamento restrittivo di Cass. 8 febbraio 2019, n. 3778, e la nuova formulazione dell’art. 166, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, che estende espressamente le esenzioni alla revocatoria ordinaria soltanto per le ipotesi di cui alle lett. d)‑e), v. ancora S.F. Marzo, op. cit., § 7, 175‑178].

Restano tuttavia aperte alcune questioni, in particolare circa l’operatività delle esenzioni rispetto alle azioni di inefficacia ex artt. 163 e 164 c.c.i.i. e alla revocatoria ordinaria esercitata dai singoli creditori al di fuori della procedura concorsuale.

A tal riguardo, la dottrina sembra propendere per la tesi volta ad escludere che le esenzioni di cui all’art. 166, comma 3, d.lgs. n. 14/2019 non si estendano automaticamente anche a queste ultime [in tal senso, Marzo, ibidem che fonda tale assunto sulla scelta del legislatore di distinguere espressamente tra “azioni revocatorie” e “azioni di inefficacia” (art. 170 d.lgs. n. 14/2019)].

Alla luce delle considerazioni che precedono, la nuova regola applicabile può dunque essere così sintetizzata:

  • nel vigore del d.lgs. n. 14/2019, la revocatoria ordinaria del curatore è, in linea generale, disciplinata dall’art. 2901 c.c.;
  • le esenzioni tipiche della revocatoria concorsuale si estendono alla revocatoria ordinaria solo nei casi tassativamente indicati dall’art. 166, comma 3, lettere. d) ‑ e).

Ogni ulteriore estensione di matrice giurisprudenziale rischierebbe di porsi in contrasto con il chiaro tenore letterale della norma e con la scelta di politica legislativa sottesa al Codice [in termini coerenti con la ricostruzione qui proposta, cfr. F. Dimundo, op. cit., 2‑3 e 15].

Problemi applicativi nel regime transitorio e rischio di soluzioni irragionevoli

Il quadro si complica sensibilmente per il contenzioso ancora oggi pendente in vari gradi di giudizio, avente ad oggetto azioni revocatorie ordinarie già intraprese e/o proseguite dalle Curatele fallimentari sulla base del precedente orientamento giurisprudenziale che, per lungo tempo, ha negato, come in precedenza illustrato, l’applicabilità delle esenzioni a tali azioni.

In tale contesto, l’overruling del 2023 rischia, infatti, di produrre esiti irragionevoli.

Ed infatti, l’estensione in forma generalizzata delle esenzioni previste per la revocatoria speciale a quella ordinaria mal si concilia con la soluzione selettiva adottata dal c.c.i.i. le cui disposizioni – pur non potendo trovare applicazione con riferimento alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore – rappresentano, tuttavia, un dato comparativo funzionale a dirimere dubbi esistenti a proposito delle vecchie norme, costituendo, così come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità, “un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare … ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro” [così Cass. civ., sez. un., 25/03/2021, n. 8504].

Si aggiunga ancora come, nel periodo di transizione tra legge fallimentare e c.c.i.i., l’accoglimento dell’interpretazione estensiva condurrebbe, inoltre, alla paradossale conseguenza per cui il medesimo fatto rischierebbe di essere trattato in modo diverso soltanto in base alla data, spesso casuale, di apertura della procedura.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale o a sede dell’impresa in relazione alla quale il convenuto in revocatoria ordinaria nel vigore del c.c.i.i. non potrebbe invocare l’esenzione per la vendita dell’abitazione principale, a differenza di chi fosse stato convenuto per un atto analogo nel vigore della Legge fallimentare che potrebbe, invece, beneficiare dell’esenzione avvalendosi dell’orientamento estensivo proposto dalla Cassazione [in tal senso Bortoluzzi op. ult. cit. il quale, con riguardo agli acquisti di “abitazioni principali” e di immobili destinati a sede principale dell’impresa, condivisibilmente osserva come, tenuto conto della scelta selettiva adottata dal c.c.i.i., il revirement del 2023 potrebbe determinare, per effetto del regime transitorio, una diseguaglianza di trattamento non conciliabile con le esigenze di coerenza sistematica e di tutela dell’affidamento degli acquirenti].

Al fine di scongiurare tali esiti, una delle possibili soluzioni ipotizzabili potrebbe individuarsi nel ricorso al principio del cd. prospective overruling e di tutela dell’incolpevole affidamento, laddove ne ricorrano i presupposti.

In forza di questo principio di matrice giurisprudenziale, com’è noto, nelle ipotesi in cui intervenga un mutamento improvviso di un indirizzo giurisprudenziale da considerare imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo – tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso e da incidere in senso preclusivo sul diritto di azione o di difesa – che abbia ad oggetto una regola del processo (e che non riguardi, quindi, norme sostanziali), il Giudice, tenuto conto della specifica fattispecie, può evitare che il nuovo orientamento retroagisca in pregiudizio di chi abbia fatto incolpevole affidamento sulla precedente interpretazione, tramite istituti processuali specifici (come la rimessione in termini) o mediante scelte interpretative ragionevoli sui presupposti di tali istituti [Cass. civ., sez. un., 12 febbraio 2019, n.4135; tra le più recenti negli stessi termini Cass. civ, sez. I, 18 maggio 2023, n. 13685. In dottrina cfr. Ficcarelli, B. (2020), Il prospective overruling nella recente giurisprudenza delle sezioni unite: profili ricostruttivi, in Rv. trim.dir.proc. civ., 74(3), 993-1014].

Sul piano processuale, occorre ancora tener conto del fatto che l’eccezione di esenzione di cui all’art. 67, comma 3, l. fall. non si configura come mera difesa – come tale rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio –, ma è da qualificarsi invece come eccezione in senso stretto giacché i presupposti che la integrano sono fatti impeditivi nuovi, che ampliano il thema decidendum e il thema probandum e presuppongono scelte volitive e situazioni personali proprie dell’excipiens, dunque, non rilevabili d’ufficio dal giudice sulla base del solo materiale probatorio acquisito [con specifico riguardo dell’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), l. fall., cfr. Cass. civ., Sez. I,  ordinanza n. 3056 del 11 febbraio 2026].

Ne consegue che il soggetto convenuto in revocatoria ordinaria dal Curatore fallimentare, potrà avvalersi, nel corso del giudizio, dell’indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare la generalizzata estensione delle esenzioni di cui all’art. 67 l. fall. soltanto nel caso in cui non sia già incorso nelle preclusioni contemplate dal codice di rito e abbia tempestivamente allegato e provato i fatti impeditivi sui cui si fonda la relativa eccezione, dovendosi escludere la possibilità di un rilievo d’ufficio oltre che l’introduzione tardiva in appello [l’attenzione della giurisprudenza alle preclusioni trova un parallelo nella dottrina che ricostruisce l’azione revocatoria (e, più in generale, le azioni di inefficacia) in chiave sistematica alla luce del coordinamento tra art. 2901 c.c. e artt. 165 e 166 c.c.i.i., con particolare attenzione al ruolo della revocatoria quale strumento selettivo di aggressione degli atti pregiudizievoli, alla funzione filtrante delle esenzioni e al necessario raccordo con la disciplina processuale in tema di oneri di allegazione, onere della prova e regime delle preclusioni, qualificando l’azione del curatore come esercizio di un diritto potestativo volto a incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del convenuto, in quanto strumento generale di tutela della massa dei creditori, come tale soggetta a termini di decadenza e prescrizione non derogabili mediante semplici atti interruttivi stragiudiziali].

Considerazioni conclusive

La vicenda della revocatoria ordinaria nel passaggio dalla legge fallimentare al c.c.i.i. mostra, allora, come dietro la stabilità del dato testuale si celi in realtà un profondo mutamento di prospettiva sistematica.

Se, da un lato, l’art. 165 c.c.i.i. conferma il ruolo dell’azione pauliana del curatore quale strumento generale di tutela della massa, ancorato ai presupposti dell’art. 2901 c.c.; dall’altro, l’art. 166 d.lgs. n. 14/2019 introduce una nuova regola applicabile che, sebbene nel solco del favor per gli strumenti di regolazione negoziale della crisi, circoscrive in modo espresso e tassativo l’estensione delle esenzioni alla revocatoria ordinaria.

Si può allora affermare che il percorso che va dall’art. 67 l. fall. al combinato disposto degli artt. 165 e 166 c.c.i.i., passando per il revirement del 2023, consegna un quadro complesso, nel quale:

  • la revocatoria ordinaria del curatore resta uno strumento centrale, ma non più neutro rispetto alle scelte di politica legislativa sulla gestione della crisi;
  • le esenzioni non sono più leggibili come semplici eccezioni tecniche, ma vanno considerate alla stregua di indicatori di meritevolezza di determinati atti, cui il legislatore – prima con laLegge fallimentare, poi con il Codice della crisi – attribuisce una protezione rafforzata;
  • questa protezione è, tuttavia prevista e riconosciuta nel c.c.i.i. in ipotesi tassative.

Alla luce della considerazione che precede deve, pertanto, ritenersi che il nuovo indirizzo della Cassazione del 2023 volto ad affermare l’estensione generalizzata delle esenzioni alla revocatoria ordinaria, sia pur coerente con l’anzidetto favor, debba necessariamente essere rivisitato alla luce della scelta selettiva del Codice, evitando che finisca per svuotare di contenuto l’azione pauliana del curatore, creando irragionevoli asimmetrie tra vecchio e nuovo diritto.

Nei prossimi anni, gli operatori del diritto si vedranno, dunque, impegnati nella non agevole sfida interpretativa di individuare una soluzione che, in un quadro coerente con le tre dimensioni qui esaminate (dato normativo, orientamenti giurisprudenziali e finalità di politica legislativa) renda possibile che la revocatoria ordinaria del curatore possa continuare a svolgere la propria funzione di strumento di riequilibrio della garanzia patrimoniale senza trasformarsi in un fattore di instabilità sistemica, né, all’opposto, in un rimedio meramente residuale svuotato di effettività [per l’idea di un necessario ripensamento delle soluzioni giurisprudenziali alla luce del nuovo contesto normativo del Codice della crisi e del mutamento culturale richiesto agli operatori, v. D. Bonaccorsi di Patti, op. cit].

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