Sequestro disposto dal GIP, giudizio immediato e interesse ad impugnare del terzo

28 Maggio 2026

 

La Corte di cassazione ha escluso che sia abnorme il decreto di sequestro probatorio emesso dal GIP, dopo la richiesta di giudizio immediato, poiché, avendo la materiale disponibilità degli atti, egli è il «giudice che procede» competente ad adottare misure cautelari reali ai sensi dell’art. 279 c.p.p. Inoltre, la Corte ha riconosciuto l’interesse ad impugnare anche in capo a chi non è proprietario del bene, quando la misura è funzionale ad acquisire dati utilizzabili a suo carico.

La vicenda

Il GIP del Tribunale, dopo la richiesta di giudizio immediato, aveva disposto, con ordinanza, in riferimento ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, il sequestro probatorio del telefono cellulare dell’indagato e dei messaggi ivi contenuti.

Proposto ricorso contro l’ordinanza, da parte sia dell’indagato sia dei terzi i cui colloqui con l’indagato erano stati registrati, la sentenza ha enunciato due interessanti principi di diritto: ha escluso l’abnormità del decreto di sequestro e ha riconosciuto l’interesse ad impugnare dei terzi.

La sentenza: a) l'interesse dei terzi non proprietari del telefono a contestare la legittimità del sequestro probatorio 

In via preliminare, la Corte di cassazione dichiara che i ricorsi proposti dai terzi - che pacificamente non sono i proprietari del telefono cellulare oggetto di sequestro - sono astrattamente ammissibili, essendo configurabile, nei loro confronti, l'interesse a proporre impugnazione. Infatti, la Corte osserva che, «nel caso di sequestro probatorio di un bene, quale un telefono cellulare, l'interesse di chi propone impugnazione non risiede solamente della rimozione del vincolo reale, con conseguente restituzione del bene stesso, ma anche nell'opporsi all'acquisizione di elementi di prova, da esso estraibili - quali i dati contenuti nel telefono cellulare - utilizzabili, a carico del ricorrente, nel processo di merito».

La sentenza richiama precedenti pronunce che hanno predicato il principio secondo cui, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (cfr. Cass. pen., sez. V, 13 maggio 2019, n. 34167, Karya, Rv. 277314 - 01; Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 2009, n. 13037, Giorgi, Rv. 243554 - 01; in senso analogo Cass. pen., sez. IV, 1 dicembre 2005, n. 6279, Galletti, Rv. 233402 - 01). In casi del genere, quindi, «l'interesse alla proposizione dell'impugnazione sussiste - anche a prescindere da una specifica relazione con il bene o dal diritto alla restituzione dello stesso - in ragione della specifica prospettiva di escludere il bene dalla immediata disponibilità processuale e, con ciò, la possibilità che si faccia di esso, in quanto tale, un utilizzo processuale a carico dell'indagato».

Tale interpretazione trova conferma nella recente sentenza delle Sezioni Unite Calvarese, le quali hanno enunciato il principio secondo cui «la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione» (Cass. pen., sez. un., 25 settembre 2025, n. 7983, Calvarese, Rv. 289319 - 01). La sentenza in esame osserva che, benché la pronuncia delle Sezioni unite riguardasse il sequestro preventivo, essa contiene argomentazioni certamente spendibili anche per il sequestro probatorio.

Infatti, le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla distinzione, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, tra «la legittimazione - che è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico - e l'interesse - il quale postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato»​.

Si tratta di due «requisiti che devono concorrere, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo».

L'impugnazione è dunque ammissibile «solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento». Ciò significa che l'incidenza della misura ablativa «deve essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa, sicché l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare».

In altri termini,  «l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare», siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, «bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene».

Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che «non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene; in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce». Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che «l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità».

Nel caso di specie, la sentenza riconosce che i ricorrenti hanno documentato l'interesse all'impugnazione avverso il sequestro probatorio del telefono cellulare appartenente all'indagato, in quanto, come risulta dallo stesso decreto di sequestro, detto telefono è «elemento di prova indispensabile per l'accertamento dei fatti nel presente procedimento, in quanto rilevante per confermare l'identificazione di alcuni degli indagati e riscontrare il ruolo agli stessi attribuiti nel contesto associativo»​.

Di conseguenza, «sussiste l'interesse dei ricorrenti in esame, pur non proprietari del telefono cellulare, a contestare la legittimità del sequestro probatorio, in quanto la misura ablativa si propone la finalità di acquisire elementi di prova del delitto associativo, di cui sono accusati i ricorrenti medesimi»​.

La sentenza: b) non è abnorme il decreto di sequestro probatorio, emesso dal GIP dopo la richiesta di giudizio immediato

La Corte di cassazione osserva che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, il GIP ha emesso il provvedimento di sequestro esercitando legittimamente il potere conferitogli dalla legge. In particolare, la disposizione pertinente è l'art. 279 c.p.p., il quale, in materia di applicazione, revoca e modifica delle misure cautelari, sia personali, sia reali, individua il «giudice competente» nel «giudice che procede», con la specificazione che «prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari».

Come costantemente affermato in precedenza dalla stessa Corte di legittimità, per «giudice che procede», competente ex art. 279 c.p.p., deve intendersi l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti e non la persona fisica, in quanto la regola dell'immutabilità del giudice, di cui all'art. 525, comma 2, c.p.p., non riguarda il procedimento cautelare, che ha natura incidentale e carattere autonomo rispetto a quello principale (Cass. pen., sez. II, 7 ottobre 2025, n. 36423, Rv. 288827 - 01; Cass. pen., sez. V, 14 settembre 2017, n. 47398, Rv. 271854 - 01; Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, Rv. 235668 - 01; Cass. pen., sez. I, 1 ottobre 1998, n. 4710, Rv. 211496 - 01; in termini generali, cfr. Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2000, n. 26, Scarci, Rv. 216768 - 01).

La sentenza precisa che, nella vicenda in esame, «essendo stata esercitata l'azione penale mediante la richiesta, poi accolta, di giudizio immediato, il giudice che procede, competente ad emettere, su richiesta del pubblico ministero, una misura cautelare reale ai sensi dell'art. 279 c.p.p., è sicuramente il GIP che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale aveva la disponibilità degli atti del procedimento».

La Corte non condivide, perciò, la prospettazione difensiva, secondo cui il GIP avrebbe potuto emettere il decreto di sequestro solo nell'esercizio del potere di integrazione probatoria, perché tale prospettazione ignora il dettato del menzionato art. 279 c.p.p. Allo stesso modo, è del tutto irrilevante la circostanza che l'indagato abbia rinunciato al giudizio abbreviato per la dirimente ragione che, «in ogni caso, gli atti erano ancora nella disponibilità del GIP».

Conclude perciò la sentenza che non è abnorme il decreto di sequestro probatorio, emesso dal GIP dopo la richiesta di giudizio immediato, in quanto, avendo la disponibilità degli atti del procedimento, è il «giudice che procede» ai sensi dell'art. 279 c.p.p.

La sentenza: c) la motivazione del decreto di sequestro del cellulare

La sentenza richiama il dictum delle Sezioni Unite, che hanno costantemente affermato il principio secondo cui, in generale, «il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Cass. pen., sez. un., 19 aprile 2018, n. 36072, P.M. in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548; in precedenza, Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Bevilacqua, Rv. 226711, e Cass. pen., sez. un., 18 giugno 1991, n. 10, Raccah, Rv. 187861).

Secondo le Sezioni Unite Botticelli, la motivazione del provvedimento ablativo e del decreto di convalida, «per quanto succinta e pur potendosi ammettere l'utilizzo di formule estremamente sintetiche e persino di formule prestampate, deve ineludibilmente esplicitare la sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine, ossia delle esigenze probatorie a fondamento del sequestro. E ciò anche nel caso in cui la res appresa sia il corpo del reato, perché il tenore dell'art. 253, comma primo, c.p.p. non consente, nell'ambito dell'onere motivazionale chiaramente espresso dalla norma, differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall'altra».

In riferimento, in particolare, al sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, si è affermato che esso non può assumere una valenza “meramente esplorativa”, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.

La stessa Corte EDU ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongano in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Conv. e.d.u. (ex plurimis, Corte e.d.u., 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, 19 dicembre 2024, Grande Oriente d'Italia c. Italia).

E' stato perciò ritenuto illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale «il pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza» (Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2024, n. 1286, Rv. 287421 - 01; Cass. pen., sez. VI, 15 febbraio 2024, n. 17312, Corsaro, Rv. 286358 - 03).

Allo scopo di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, la Corte di cassazione è orientata nel senso che «il pubblico ministero deve illustrare nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati» (Cass. pen., sez. VI, 29 gennaio 2025, n. 17677, Donadini, Rv. 288139 - 01; Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2025, n. 9797, R., Rv. 287778 - 02).

Premessi questi chiarimenti, la sentenza richiama gli stringenti limiti relativi al sindacato della Corte di cassazione avente ad oggetto le ordinanze relative a provvedimenti cautelari reali - che è circoscritto alla possibilità di rilevare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma primo, c.p.p., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutti, Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2008, n. 25932, Ivanov, Rv. 239692 - 01; in senso conforme, Cass. pen., sez. III, 14 luglio 2016,  n. 4919, Rv. 269296 - 01; Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2017, n. 18951, Napoli, Rv. 269656 - 01;  Cass. pen., sez. II, 10 marzo 2023, n. 49739, Mannolo, Rv. 285608 - 01).

Esaminando il caso sottoposto al suo scrutinio, la sentenza riconosce che «nel caso in esame il Tribunale ha spiegato, con una motivazione concisa ma certamente adeguata e certamente non apparente, sia la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, sia i criteri di ricerca dei dati, da eseguirsi tramite perizia, e quindi con le garanzie del contraddittorio».

In particolare,  il GIP ha circoscritto «l'identificazione  e  l'estrapolazione dei dati  rilevanti per  le indagini, attraverso ricerca per 'parole chiave'  con riferimento: ai messaggi (sia di testo che audio e video) scambiati tra gli indagati, che consentano di riscontrarne l'identificazione, chiarire i rapporti all'interno del sodalizio e fornire riscontro ad alcuni dei reati fine oggetto di imputazione», nonché «ad altri documenti informativi contenuti nel telefono ed attestanti i rapporti tra gli indagati, consegne di stupefacenti e passaggi di denaro destinato all'acquisto di stupefacenti o provento della vendita degli stessi».

L’ordinanza del GIP, quindi, ha assolto all'indicato onere motivazionale, indicando le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione in relazione al fatto contestato, perimetrando anche temporalmente i dati da acquisire con riferimento, evidentemente, come si desume dalle espressioni utilizzate, alla data di contestazione sia del delitto associativo, sia dei reati fine.

Di nessuna rilevanza, ai fini della legittimità del presente decreto, è la sentenza della Corte di cassazione n. 23325 del 29 maggio 2025 che, come emerge dalla motivazione, ha ritenuto non utilizzabili i dati estrapolati dal contenuto del cellulare in esame perché l'acquisizione della copia forense del contenuto del cellulare era avvenuta in assenza di un decreto motivato ex art. 254 c.p.p. Per questo motivo, l'ordinanza applicativa della misura personale (e non reale) era stata annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Roma, il quale "dovrà valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato all’indagato sia idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario".

In altri termini, la valutazione di non utilizzabilità, come accertata dalla Corte di cassazione - inutilizzabilità derivante, lo si ribadisce, da un motivo formale, ossia il fatto che, in quel caso, i dati erano stati acquisiti con un decreto privo di motivazione - è limitata unicamente alla valutazione della gravità indiziaria, quale presupposto per l'applicazione della misura cautelare personale.

In conclusione, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

Considerazioni

I principi enunciati dalla suprema Corte di cassazione sono tutti di estremo interesse e importanza.

Presenta carattere di assoluta novità il principio che riconosce l’interesse ad impugnare il decreto di sequestro anche in capo a chi non è proprietario del bene, quando la misura è funzionale ad acquisire dati utilizzabili a suo carico.

Sulla scia della pronuncia delle Sezioni unite Calvarese, le quali hanno enunciato il principio secondo cui «la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione» (Cass. pen., sez. un., n. 7983/2026, cit.), la sentenza in commento estende la portata di quel dictum dall’interesse alla restituzione della cosa sequestrata a quello di neutralizzare il sequestro per impedire l’acquisizione di dati utilizzabili a carico dell’istante.

La conclusione pare ineccepibile, non potendosi negare che vi è un interesse ad impugnare un provvedimento che comporta l’effetto di utilizzare prove contra reum. La decisione, che si colloca nell’alveo del generale principio del favor impugnationis,  deve, pertanto, essere condivisa.

Così come assolutamente condivisibile è l’altra affermazione che ribadisce il necessario contenuto del decreto del P.M. che dispone il sequestro probatorio del dispositivo cellulare: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti .

Lascia qualche perplessità, invece, il principio secondo cui il GIP, dopo la richiesta di giudizio immediato, sia legittimato ad emettere il decreto di sequestro probatorio, perché, avendo la materiale disponibilità degli atti, sarebbe il «giudice che procede» competente ad adottare le misure cautelari reali ai sensi dell’art. 279 c.p.p.

Infatti, lo stesso art. 279 c.p.p. specifica che «prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari», mentre, nel caso di specie, l’azione penale era già stata esercitata con la richiesta di giudizio immediato e quindi la competenza era già passata al giudice del dibattimento, avendo il GIP l’unica funzione di decidere sulla richiesta di giudizio immediato, come precisa l’art. 455 c.p.p. È vero che la giurisprudenza tende ad attribuire la competenza al giudice che ha la materiale disponibilità del fascicolo, ma tale criterio non è previsto dalla legge e quindi sfugge al principio di legalità processuale, rispondendo soltanto ad esigenze pragmatiche.

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