Opposizione a decreto ingiuntivo, sopravenuta insolvenza dell’opponente e sorte della cauzione

10 Giugno 2026

Viene commentata una pronuncia del Tribunale di Bologna relativa ad un caso ove, in seguito all’opposizione avverso un decreto ingiuntivo, l’opponente veniva assoggettato a liquidazione giudiziale e il curatore della procedura interveniva nel relativo giudizio per chiederne la estinzione e reclamare l’assegnazione alla procedura dell’importo della predetta cauzione.

Massima

Ove una cauzione sia stata versata per conseguire la sospensiva della provvisoria    esecuzione di un decreto ingiuntivo ex. art. 649 c.p.c. e nel giudizio di opposizione sia stata chiesta la estinzione del giudizio da parte del curatore dell’opponente divenuto insolvente, la cauzione deve essere restituita alla curatela.

Il caso

Il caso presentatosi all’attenzione del Tribunale di Bologna è semplice ma, al contempo, di sicuro interesse.

Nei confronti di un decreto ingiuntivo, munito di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 642 c.p.c., viene proposta rituale opposizione.

Al fine di conseguire la sospensione di tale efficacia esecutiva, in seno all’istanza formulata ai sensi dell’art. 649 c.p.c., l’opponente si offre di depositare adeguata cauzione; il che effettivamente avviene.

Da li a poco, tuttavia, l’opponente viene assoggettato a liquidazione giudiziale ed il curatore della procedura interviene nel relativo giudizio per chiederne la estinzione e reclamare l’assegnazione alla procedura dell’importo della predetta cauzione.

A tale istanza si oppone il creditore opposto, ritenendo a suo avviso di essere il naturale destinatario della somma e legittimato a trattenerla alla stregua di un vero e proprio pagamento.

La soluzione

Nell’agone tra le contrapposte pretese, il Tribunale decide per la restituzione a mani della curatela, e ciò sulla base di una serie di considerazioni.

Ed infatti, preannunciata la estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini decorrenti dall’ interruzione del processo, in primo luogo il giudice osserva che, in nessun caso, la prestazione della cauzione può assumersi come avente natura di pagamento, trattandosi di un “Istituto procedurale sostanzialmente di garanzia, in alcun modo satisfattivo”. Tant’è, aggiunge il Tribunale, che la cauzione viene prestata proprio per evitare il pagamento.

In secondo luogo, anche ad ammettere che l’opponente fosse in bonis, nondimeno egli sarebbe in ogni caso il destinatario della restituzione. La parte opposta avrebbe infatti un titolo esecutivo, ma per pretendere l’assegnazione dovrebbe agire con un pignoramento preso terzi, e cioè nei confronti del Tribunale come debitor debitoris.

Infine, argomenta il Tribunale, la restituzione alla curatela discende dai principi istituzionali del diritto concorsuale. Anche a voler seguire la tesi dell’opposto, volta ad equiparare la cauzione ad una sorta di pegno, ci si troverebbe infatti davanti al dato normativo costituito dalla necessità della previa insinuazione allo stato passivo, giusta la disposizione dell’art. 152 c.c.i.i.

Considerazioni

Il caso, nella sua particolarità, non si presenterà forse con frequenza, ma certamente la soluzione appare conforme ai principi.

Sul fatto che la cauzione, versata ai sensi dell’art. 649 c.p.c. (ma potrebbe esserlo anche ai sensi dell’art. 648 c.p.c.), non possa essere equiparata ad un pagamento, possono esservi pochi dubbi.

Giustamente il Tribunale ha osservato che si tratta, nella sostanza, di un istituto processuale di equilibro e garanzia, volto esattamente al fine contrario: di evitare un pagamento ritenuto non dovuto, ma di farlo con assoluta serietà di intenti.

D’atro canto, a parte la evidente mancanza di un elemento costitutivo del pagamento in quanto tale (cioè della volontà di estinguere la obbligazione), va considerato che la cauzione potrebbe essere data anche con modalità diverse dal versamento di denaro: ad esempio mediante polizza assicurativa.

Ma detto ciò, la soluzione è certamente conforme ai principi dettati dalla concorsualità. In questo senso milita il divieto di azioni esecutive dall’apertura della liquidazione giudiziale (art.150 c.c.i.i.); ovvero e ancor più l’onere del concorso per ogni creditore, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, previsto dall’art. 151 c.c.i.i. (comma 2).

È questo un principio ben affermato dalla Corte di Cassazione già con la decisione 18 novembre 2010, n. 23353, e conosciuto dagli operatori sotto l’Epiteto dell’unicità della sede concorsuale ai fini del riconoscimento del credito.

Vi è solo un caso, delineato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 28 marzo 2025, n. 8210, che sfugge all’insinuazione se si prescinde dai crediti degli ausiliari del curatore e del giudice; e tale caso è rappresentato dai crediti basati su un titolo giudiziale opponibile alla procedura.

Alla luce di tali principi, la sola idea che il creditore possa appropriarsi della cauzione è eversiva, e questo anche ove il credito sia incontestabile.

Infatti lo stesso credito prededucibile non sfugge al procedimento di insinuazione (art. 222 c.c.i.i.) e , ove la massa attiva non sia sufficiente al suo soddisfacimento, anche tra i crediti in prededuzione si deve fare luogo alla graduazione (per una rassegna in tema cfr. L. Campione, Concorso dei creditori, in IUS Crisi d’impresa (ius.giuffrefl.it) – ilfallimentarista, 26 agosto 2019).

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