I crediti di lavoro tra tutela retributiva e revocatoria fallimentare
10 Giugno 2026
La massima L’esenzione dall’azione revocatoria disposta dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, è volta a tutelare direttamente, secondo la voluntas legis, il diritto alla retribuzione del lavoro, quale valore costituzionalmente rilevante (artt. 1, 1° comma, 35, 1° comma e 36 Cost.), e solo in via indiretta e mediata la continuità aziendale, non essendo detta esenzione subordinata a specifiche tempistiche o modalità del pagamento oggetto della domanda revocatoria, che può quindi avvenire anche in sede esecutiva, dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il caso Al centro della controversia si colloca la revocabilità del pagamento ottenuto da un ex dipendente dell’ente poi fallito, a titolo di crediti retributivi maturati in epoca ampiamente anteriore all’apertura della procedura concorsuale. A fronte dell’inadempimento dell’ente, il lavoratore aveva intrapreso, prima dell’apertura della procedura concorsuale, un’esecuzione forzata, all’esito della quale, aveva conseguito il pagamento delle somme spettanti. Intervenuta successivamente la dichiarazione di fallimento, la Curatela ha agito ai sensi dell’art. 67 l. fall., deducendo che il pagamento, pur avente ad oggetto crediti di lavoro, era intervenuto:
sicché, essendo stato eseguito nel periodo sospetto, esso avrebbe integrato un atto lesivo della par condicio creditorum, non suscettibile di beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. Il Tribunale ha accolto la domanda ritendendo non applicabile, alla fattispecie in esame, l’esenzione invocata, sul presupposto che la norma fosse destinata a sottrarre alla revocatoria soltanto i pagamenti contestuali, o quantomeno prossimi, rispetto alle prestazioni rese, in quanto funzionali alla stabilità del rapporto di lavoro e alla continuità dell’attività d’impresa. In tale prospettiva, il pagamento relativo a prestazioni risalenti, maturate nell’ambito di un rapporto ormai cessato da anni, non avrebbe soddisfatto la finalità di salvaguardia della continuità aziendale sottesa alla disposizione e, pertanto, non avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione. La Corte d’Appello è, invece, pervenuta a conclusioni opposte, riformando la decisione di primo grado e rigettando la domanda revocatoria, sul rilievo che il pagamento in esame fosse pienamente riconducibile all’ipotesi di cui alla lett. f), dovendosi ritenere irrilevante, ai fini dell’operatività dell’esenzione, la cesura temporale che connotava il caso concreto. La questione è stata quindi rimessa alla Suprema Corte, chiamata a stabilire, preliminarmente, sul piano processuale, se sussista in capo al Fallimento l’interesse ad agire nei confronti del lavoratore e, sul piano sostanziale, se l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. f) l. fall. presupponga che il pagamento dei crediti di lavoro si riferisca a prestazioni rese in prossimità della crisi e risulti funzionale alla continuità aziendale e alla stabilità del rapporto, ovvero se essa operi indipendentemente dalla distanza temporale tra maturazione del credito, cessazione del rapporto e pagamento, nonché dalla circostanza che quest’ultimo sia stato ottenuto all’esito di un’azione esecutiva individuale. Le questioni in diritto Preliminarmente, la sussistenza dell’interesse ad agire della Curatela L’ordinanza prende posizione sulla questione, eccepita dal controricorrente, della sussistenza dell’interesse della Curatela all’esercizio dell’azione revocatoria avverso pagamenti eseguiti in favore di un creditore privilegiato, segnatamente ove si tratti di crediti di lavoro. Il tema attiene al rapporto tra causa legittima di prelazione e potenziale lesività concorsuale del pagamento: se, cioè, il privilegio che assiste il credito soddisfatto possa valere a escludere ab origine l’interesse alla revoca, sul presupposto che il creditore avrebbe comunque trovato soddisfazione in sede distributiva. La Suprema Corte esclude che la natura privilegiata del credito sia, di per sé sola, sufficiente a privare la Curatela dell’interesse ad agire, evidenziando che anche il soddisfacimento anticipato e individuale di un credito munito di privilegio può incidere sulla corretta gestione del concorso, sottraendo risorse alla massa e alterando, almeno in astratto, le aspettative di altri creditori destinati a partecipare al riparto, anche se collocati in grado pari o poziore. Prosegue la Corte che la verifica circa l’effettiva incidenza del pagamento sulle ragioni degli altri creditori non può che essere compiuta solo in sede di ripartizione dell’attivo; prima di tale momento, non è dato escludere, in radice, l’utilità della revocatoria, quale strumento volto a ricondurre alla massa quanto ne sia eventualmente fuoriuscito in violazione del principio della par condicio creditorum. La ratio dell’esenzione di cui all’art. 67, 3° comma, lett. f) l. fall. Nel merito, il primo snodo argomentativo della pronuncia attiene alla funzione dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. La Corte è stata chiamata a stabilire se la previsione debba essere letta come disposizione essenzialmente preordinata alla tutela del credito retributivo dei dipendenti e degli altri collaboratori dell’imprenditore poi fallito, ovvero se essa sia volta a preservare la continuità dell’attività d’impresa e a favorire la stabilità dei rapporti economici nella fase che precede l’apertura della procedura concorsuale. La risposta della Corte muove dal dato letterale della norma poiché, già sul piano testuale, la disposizione rivela un duplice baricentro: da un lato, soggettivo, in quanto individua nei lavoratori (subordinati e non) i destinatari della tutela; dall’altro, oggettivo, poiché circoscrive l’esenzione ai pagamenti aventi ad oggetto i corrispettivi delle prestazioni di lavoro, ossia la retribuzione dovuta per l’attività svolta. Su tale base, la Corte riconosce alla lett. f) una marcata connotazione lavoristica e sociale. L’esenzione viene posta in simmetria con l’art. 2751-bis, n. 1, c.c., che attribuisce ai crediti di lavoro un privilegio generale sui beni mobili. Pur operando su piani diversi, entrambe le disposizioni rispondono alla medesima esigenza di rafforzata protezione del credito retributivo, considerato non soltanto quale corrispettivo della prestazione resa, ma anche quale mezzo ordinario di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, in attuazione di un interesse di rilievo costituzionale. Ne discende che il bene immediatamente presidiato dall’esenzione non è la conservazione del compendio aziendale, né la prosecuzione dell’attività produttiva, bensì la posizione del lavoratore quale soggetto che l’ordinamento reputa meritevole di una protezione rafforzata. Afferma la Corte che la continuità aziendale può semmai costituire un effetto riflesso della disciplina, nella misura in cui il pagamento dei lavoratori contribuisca indirettamente alla stabilità dell’organizzazione imprenditoriale, ma non rappresenta il criterio selettivo dal quale far dipendere l’operatività dell’esenzione. La conclusione trova ulteriore conferma nella ricostruzione sistematica del catalogo delle esenzioni contemplate dall’art. 67, 3° comma, l. fall., che la pronuncia esclude possano essere ricondotte a una ratio unitaria. Chiarisce la Corte che le diverse ipotesi di esenzione rispondono, piuttosto, a finalità eterogenee: alcune, come quelle di cui alle lett. a) e b), sono funzionali a non paralizzare i rapporti negoziali ordinari dell’impresa in difficoltà; altre, come le lett. d), e) e g), mirano ad agevolare il ricorso agli strumenti di regolazione e composizione della crisi; altre ancora, tra cui le lett. c) e f), si giustificano in ragione della protezione accordata a posizioni soggettive primarie, quali l’abitazione e il lavoro. In questa prospettiva, la lett. f) non può essere ricondotta al novero delle esenzioni propriamente “pro-impresa” poiché le esigenze di continuità produttiva trovano già autonoma tutela in altre previsioni del medesimo catalogo ed estenderle anche alla lett. f) significherebbe sovrapporre piani funzionali distinti e indebolire la specificità della tutela retributiva. L’esenzione in esame si colloca, pertanto, nel punto di equilibrio tra la regola concorsuale della par condicio creditorum e l’esigenza di protezione di un credito che l’ordinamento considera qualificato per natura e funzione, tale da sorreggere l’autonomia e la specialità della previsione. Il requisito della contestualità temporale tra prestazione e pagamento Chiarita la funzione eminentemente protettiva dell’esenzione, la Corte affronta la questione della pretesa necessità di un requisito di c.d. “contestualità” (o quantomeno di prossimità temporale) tra la prestazione lavorativa e il relativo pagamento, e quindi se l’ambito applicativo della norma in commento debba essere circoscritto ai soli pagamenti eseguiti in costanza di rapporto e in un arco temporale prossimo allo svolgimento dell’attività lavorativa, oppure se esso ricomprenda anche pagamenti intervenuti a notevole distanza dalla maturazione del credito, ed anche dopo la cessazione del rapporto e all’esito di un’azione esecutiva individuale. La Corte chiarisce che:
La Corte afferma che subordinare l’operatività dell’esenzione a un requisito di contestualità temporale significherebbe operare un’inammissibile interpolazione del dato normativo, introducendo nella fattispecie una condizione che il legislatore non ha previsto. La natura derogatoria delle esenzioni di cui all’art. 67, comma 3, l. fall. impone di non oltrepassare i confini tracciati dalla legge e, specularmente, di non restringerne la portata mediante l’introduzione di requisiti aggiuntivi, estranei al testo e non giustificati dalla ratio propria della norma. Dunque, una volta accertato che le somme corrisposte costituiscono corrispettivo di prestazioni di lavoro rese in favore dell’imprenditore poi fallito, l’operatività dell’esenzione non è preclusa né dal tempo trascorso dalla maturazione del credito, né dalla cessazione del rapporto, né dalla circostanza che il pagamento sia stato ottenuto all’esito di una azione esecutiva individuale. Osservazioni conclusive La pronuncia in commento, dopo aver chiarito che la natura privilegiata del credito di lavoro non esclude, di per sé, l’interesse della Curatela ad agire in revocatoria, afferma tuttavia l’infondatezza dell’azione ogniqualvolta il pagamento ricada nell’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. La Corte individua la ratio della disposizione nella tutela primaria del diritto alla retribuzione, costituzionalmente presidiato dall’art. 36 Cost. quale strumento di garanzia di un’esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia. Sul piano sistematico, distingue tale ipotesi dalle esenzioni propriamente orientate alla continuità aziendale o al buon esito degli strumenti di regolazione della crisi; sul piano applicativo, invece, esclude che l’operatività dell’esenzione possa dipendere dalla contestualità tra prestazione e pagamento, dalla permanenza del rapporto di lavoro o dalla natura spontanea, anziché esecutiva, della soddisfazione del credito. La decisione riduce sensibilmente lo spazio di esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare da parte dei curatori nei confronti dei pagamenti retributivi, e consolida l’affidamento del lavoratore nella stabilità del corrispettivo percepito. |