Mancata estensione del regolamento d’ufficio all’incompetenza per valore

La Redazione
29 Maggio 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 28 maggio 2026, n. 92, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 45 c.p.c., nella interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il regolamento di competenza d’ufficio può essere richiesto nei soli casi di conflitto negativo di competenza per materia o per territorio inderogabile e non anche per valore.

La Corte ha ritenuto insussistente la lesione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge sancita dall’art. 25 della Costituzione, escludendo che la disposizione scrutinata attribuisca al giudice investito della controversia la possibilità di declinare arbitrariamente la competenza per valore, senza che la sua valutazione possa essere sottoposta a controllo.

Al riguardo la sentenza ha ribadito che, a fronte di una pronuncia dichiarativa della incompetenza ratione valoris, la preclusione, per il giudice della riassunzione, di chiedere il regolamento d’ufficio consegue pur sempre a un giudizio sulla competenza reso dal primo giudice in base a regole di diritto, giudizio che può essere sottoposto a revisione attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte o, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, mediante l’appello.

Il mancato esperimento di tali rimedi rende la pronuncia di incompetenza incontestabile, rimanendo ferma la individuazione del giudice competente in quello, indicato nel provvedimento declinatorio, davanti al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta.

La disposizione censurata - ha osservato la Corte richiamando la giurisprudenza di legittimità - rivela la preoccupazione del legislatore di assicurare l’osservanza del «minimo irrinunciabile» delle regole di riparto della competenza che attengono alla qualità della domanda, accettando, per converso, anche nell’ottica della ragionevole durata del processo, che una determinata controversia possa essere trattata da un giudice deputato a conoscerne altre di differente valore.

Per le medesime ragioni sono state escluse sia la possibile disparità di trattamento di casi identici, sia la lesione della garanzia del giusto processo sancita dall’art. 111, comma 1, della Costituzione, in quanto il consolidamento della competenza ratione valoris in capo al giudice indicato come competente non è frutto della volontà insindacabile del giudice dichiaratosi incompetente, ma deriva dalla mancata impugnazione della sua statuizione.

A sostegno della non fondatezza delle censure di violazione dell’art. 97 della Costituzione, è stata, infine, richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui tale parametro attiene esclusivamente all’ordinamento degli uffici giudiziari e al loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, ed è, invece, estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale.

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