Responsabilità degli enti, misure cautelari interdittive e contradditorio anticipato

La Redazione
01 Giugno 2026

In tema di responsabilità da reato degli enti, la mancata instaurazione del contraddittorio anticipato previsto dall’art. 47, comma secondo, d.lgs. n. 231/2001 – per effetto dell’omessa fissazione dell’udienza e del preventivo interrogatorio del legale rappresentante – nel caso in cui il GIP abbia rigettato la richiesta di misura cautelare interdittiva, non determina alcun interesse a impugnare.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la mancata instaurazione del contraddittorio anticipato previsto dall’art. 47, comma secondo, d.lgs. n. 231/2001 – per effetto dell’omessa fissazione dell’udienza e del preventivo interrogatorio del legale rappresentante – nel caso in cui il GIP abbia rigettato la richiesta di misura cautelare interdittiva, non determina alcun interesse a impugnare, ai sensi dell’art. 568, comma quarto, c.p.p., atteso che la misura, ove successivamente applicata dal Tribunale del riesame in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, è adottata all’esito di un contraddittorio pienamente instaurato, che esclude la necessità dell’interrogatorio ed assicura il diritto di difesa.

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