Invalidità del 75%: quale risarcimento spetta?

05 Giugno 2026

Se un giovane di venti anni, in seguito ad un sinistro stradale, ha riportato lesioni che ne hanno ridotto la integrità psicofisica del 75%, ha diritto – oltre al risarcimento del danno biologico – anche al risarcimento del danno morale ed alla personalizzazione?  

Preliminarmente, occorre dare conto della recente decisione della Corte di Cassazione che ha fatto chiarezza sulla applicazione della Tabella Unica Nazionale, emanata dal d.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 in attuazione dell’art. 138 del d.lgs. n. 209/2005.

Ha stabilito la Suprema Corte che i valori della suddetta Tabella, la quale rappresenta il parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., si applicano in via generalizzata ed indiretta anche ai sinistri stradali avvenuti prima del 5 marzo 2025, salvo ed impregiudicato il potere del giudice di discostarsene – eventualmente anche applicando tabelle di origine “pretoria” – solo in presenza di circostanze del tutto peculiari di cui dare conto con la motivazione (Cass. Civ., Sez. III, 7 aprile 2026 n. 8630).

La Tabella prevede, per ciascun grado di invalidità, la componente morale del danno, la quale corrisponde ad un incremento percentuale (da un valore minimo ad un valore massimo) applicato sul danno biologico. I valori attuali della Tabella per un danno biologico del 75% subito da un soggetto di anni venti sono i seguenti: valore del punto biologico del danno € 9.151,20; incremento minimo del valore del punto biologico: 46,6%; incremento medio del valore del punto biologico: 50,6%; incremento massimo del valore del punto biologico: 55,6%.

Quindi, nel caso oggetto del quesito, l’ammontare del risarcimento varierà da un minimo di € 621.824, qualora sia riconosciuto il solo danno biologico, ad un massimo di € 967.558, qualora sia riconosciuto al danneggiato il danno morale nella percentuale di incremento massima.

Il quesito non offre elementi per poter stabilire in concreto se sussistono i presupposti per la liquidazione del danno morale ed in che misura. E neppure contiene indicazioni per potere valutare se il danneggiato ha diritto ad una personalizzazione dell’ammontare del risarcimento. Ci limiteremo, a richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di liquidazione del danno morale e di personalizzazione del risarcimento.

Illuminante al riguardo è la recente Cass. Civ., Sez. III, 17 settembre 2025 n. 25474, la quale ha affermato che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo avere identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla via di relazione, da intendersi quale danno dinamico relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell’insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 Cod. Ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti».

Ed ancora, «il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico – legale» (Cass. Civ., Sez. III, 21 marzo 2022 n. 9006).

Pertanto, la accertata riduzione permanente della integrità psicofisica a causa di lesioni subite dal danneggiato darà diritto senz’altro alla liquidazione del danno biologico, intesa come componente dinamico – relazionale, ed anche alla liquidazione del danno morale, intesa quale componente interiore del danno e sofferenza soggettiva, a condizione che pure questo ultimo pregiudizio sia allegato e provato.

Quanto alla prova, ha ripetutamente affermato la giurisprudenza che il danno morale può essere provato anche mediante presunzioni, «ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un’erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale» (Cass. Civ., Sez. III, 8 aprile 2020 n. 7753).

Più in generale, tanto maggiore sarà l’onere di allegazione e prova del danno morale quanto minore sarà entità delle lesioni rilevanti sul piano dinamico – relazionale del danneggiato (Cass. Civ., Sez. III, 20 maggio 2025 n. 13383).

Nel caso specifico, la gravità delle lesioni potrebbe di per sé costituire forte indice presuntivo di una sofferenza morale risarcibile quanto meno nella percentuale di incremento minimo prevista dalla Tabella Unica Nazionale.

Anche la personalizzazione del risarcimento – come detto – richiederà l’assolvimento di oneri – ancora più stringenti – di allegazione e prova.

La personalizzazione è espressamente prevista dall’art. 138 comma 3 del Cod. Ass., a mente del quale «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella Unica Nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%».

La giurisprudenza ha chiarito che la maggiorazione fino al 30% a titolo di personalizzazione del risarcimento ha ad oggetto unicamente la componente biologica (dinamico – relazionale) del danno non patrimoniale alla persona (Cass. Civ., Sez. III, 9 dicembre 2024 n. 31684) e che il limite del 30% «è assolutamente imperativo e vincolante» (Cass. Civ., Sez. III, 25 gennaio 2024 n. 2433).

Infine, giova precisare che il diritto alla personalizzazione del risarcimento della sola componente dinamico – relazione del danno è ammissibile «solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali ed affatto peculiari» e non anche in presenza di «conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit» (Cass. Civ. , Sez. III, 10 gennaio 2024 n. 1037).

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