Scioglimento giudiziale di SNC e nomina del liquidatore

Lorenzo Balestra
27 Maggio 2026

Ove uno dei soci chieda lo scioglimento di una società in nome collettivo per via giudiziale, per l’insanabile contrasto fra i medesimi, il liquidatore potrà essere nominato dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 2275 c.c.?

Nel caso in cui lo scioglimento della società semplice venga pronunciato dal giudice in sede contenziosa per insanabile contrasto tra i soci, la nomina del liquidatore spetta al giudice stesso nell'ambito del medesimo giudizio contenzioso e non al presidente del tribunale.

La fattispecie, in questo caso, è diversa da quanto previsto dall’art. 2275 c.c. che prevede che, se i soci non sono d'accordo nel determinare il modo di liquidare il patrimonio sociale, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

Infatti, questa procedura, di volontaria giurisdizione, è percorribile soltanto quando tra i soci sia pacifica l'esistenza di una causa di scioglimento della società e il contrasto riguardi esclusivamente l'individuazione delle persone da nominare come liquidatori; come chiarito dalla  Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2002,  n. 11104 «Il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di persone ai sensi dell'art. 2275 c.c. non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulle causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo una indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti».

Al contrario, quando lo scioglimento è controverso tra i soci e deve essere accertato dal giudice in sede contenziosa, dove la causa di scioglimento per insanabile contrasto è oggetto del giudizio, la nomina del liquidatore compete al giudice adito in sede contenziosa, non al presidente del tribunale nell’ambito della volontaria giurisdizione: «La nomina del liquidatore di una società di persone (nella specie, società in accomandita semplice) da parte del Presidente del tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, ex art. 2275 c.c., è possibile, allo scopo di supplire all'inattività dell'assemblea, esclusivamente quando tra i soci non sia in contestazione lo scioglimento della società. Pertanto, nel caso in cui sia controverso tra i soci il verificarsi di una causa di scioglimento, la nomina del liquidatore spetta al giudice adito in sede contenziosa, anche se il relativo giudizio sia definito con una pronunzia che dichiari cessata la materia del contendere, a seguito del sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza che, in un separato giudizio, ha dichiarato sciolta la società per insanabile contrasto tra i soci e per l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale» (Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2003, n. 61).

Nella pratica, quindi, il giudizio contenzioso promosso da uno dei soci e teso ad ottenere la declaratoria di scioglimento della società per insanabile contrasto tra gli stessi, dovrà contenere anche la domanda di nomina del liquidatore cui seguirà, una volta identificato, l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, a cura del liquidatore medesimo, ai sensi dell'art. 2309 c.c.

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