Effetti della mancata riproposizione, in appello, della domanda di subentro

Redazione Scientifica
01 Giugno 2026

Anche se il ricorrente abbia omesso di riproporre in appello la domanda di subentro nel rapporto contrattuale limitandosi ad instare per l’annullamento dell’aggiudicazione e per l’inefficacia del contratto, persiste il suo interesse al gravame perché l’eventuale accoglimento della domanda comporta la doverosità, da parte dell’Amministrazione, di verificare in sede procedimentale la possibilità del subentro, in virtù degli effetti conformativi della sentenza.

In via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità dell’appello formulate dall’appellata (omissis), in quanto nell’atto di appello l’appellante ha, subito dopo la formulazione dell’istanza cautelare, manifestato chiaramente il suo interesse ad ottenere l’aggiudicazione del servizio ed il relativo affidamento e, solo in subordine, ove ciò non sia possibile, chiesto la condanna dell’appaltante al risarcimento del danno della stazione appaltante (p.23) ed ha, poi, concluso per l’annullamento degli atti impugnati e la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato (p.24). In definitiva, l’unica domanda che non è stata riproposta in sede di appello è quella di subentro nel contratto stipulato, rispetto a cui è, tuttavia, stato manifestato l’interesse. Persiste, dunque, l’interesse attuale e concreto alla decisione del presente appello - interesse ai fini risarcitori in caso di accoglimento della sola domanda di annullamento; interesse ai fini del conseguimento del bene della vita (e, cioè, dell’affidamento del servizio, anche tramite il subentro nel contratto già stipulato) in caso di accoglimento, oltre che della domanda di annullamento, di quella di dichiarazione di inefficacia del contratto in base ai criteri di cui all’art. 122 c.p.a. Invero, la mancata riproposizione della domanda di subentro impedisce in questa sede di valutare tale pretesa, ma non esclude la doverosità, da parte dell’Amministrazione, di verificare tale possibilità in sede procedimentale, laddove l’aggiudicazione sia annullata ed il contratto dichiarato inefficace, proprio in virtù degli effetti conformativi della sentenza.

Né l’interesse dell’appellante può escludersi per la omessa impugnazione dell’art. 10.1, di cui l’appellante contesta non la validità, ma piuttosto l’interpretazione data dal giudice, dalla stazione appaltante e dalla controinteressata, o per la formulazione di un’offerta economica complessivamente superiore a quella dell’aggiudicatario, di cui si è sostenuta la difformità rispetto alla lex specialis.

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