Dies a quo del triennio di rilevanza della risoluzione contrattuale
03 Giugno 2026
La questione controversa riguarda la determinazione del dies a quo del triennio di rilevanza. L’art. 96, comma 10, n. 3), del d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che le cause di esclusione di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), «hanno rilevanza per tre anni decorrenti rispettivamente: [...] 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi». La locuzione «data di commissione del fatto» deve essere riferita, con riguardo alla fattispecie della risoluzione contrattuale, alla data di adozione del relativo provvedimento: è in quel momento che la condotta inadempiente si cristallizza in un atto formale idoneo ad essere valutato dalla stazione appaltante ai fini dell’apprezzamento della moralità professionale del concorrente. Tale interpretazione è confermata in termini espressi dall’art. 96, comma 11, del medesimo d.lgs., secondo cui «l’eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio». Il legislatore ha risolto consapevolmente il dibattito interpretativo sul punto: il contenzioso giurisdizionale – che l’operatore ha piena facoltà di instaurare, e che nel caso di specie la Sirio ha instaurato e coltivato fino al ricorso in Cassazione (r.g. n. 9287/2024) – non ha alcun effetto sull’avvio e sul decorso del termine triennale. La ratio della norma è piana: consentire all’amministrazione di esercitare le proprie prerogative valutative senza che un utilizzo strumentale dei rimedi di tutela giurisdizionale consenta all’operatore di sottrarre indefinitamente i propri illeciti pregressi al sindacato della stazione appaltante, né di cristallizzarli in uno stato di permanente rilevanza. Il testo del provvedimento relativo a T.A.R. Lazio, sez. V, 28 maggio 2026, n. 9685, sarà disponibile a breve. |