Alcune osservazioni
Questo è, pertanto, il contenuto della consulenza giuridica fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Il documento consente di ricavare indicazioni utili ai fini della più precisa lettura delle disposizioni oggetto del quesito e della più corretta applicazione di queste.
Consideriamo i punti che possono ricavarsi dal documento in esame.
- Il primo punto che viene chiarito dal documento si lega all’affermazione che «nell’ipotesi di revoca del regime della cedolare secca, non operando più la sospensione della facoltà di richiedere gli aggiornamenti del canone...la misura del canone potrà variare in ragione degli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti».
L’affermazione chiarisce, dunque, che:
- quanto all’effetto dell’iniziativa del locatore di revoca dell’opzione per la cedolare, questo comporta la possibilità di applicazione sul canone della locazione degli “aggiornamenti” e degli “adeguamenti” previsti dal contratto;
- quanto al momento di operatività dell’effetto anzidetto della revoca del regime della cedolare, con il venire meno dell’operatività della sospensione della facoltà del locatore di chiedere gli incrementi insorge immediatamente la possibilità di variazione della misura del canone.
In base a quanto si ricava dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate, quindi, deve vedersi un diretto ed immediato collegamento tra revoca della cedolare, ripresa dell’operatività della clausola contrattuale di aggiornamento e possibilità per il locatore di chiedere l’applicazione della previsione di incremento del canone.
Lo stretto collegamento tra tali elementi si traduce - secondo l’Agenzia - nella conseguenzialità degli stessi anche sul piano dei tempi, escluso dunque che possano aversi ritardi o dilazioni tra la revoca dell’opzione e l’applicazione immediata dell’incremento del canone.
L’affermazione presenta grande importanza: il fatto che sia escluso che tra il momento della revoca ed il momento in cui si produca l’effetto di questa debba esservi ritardo deve ritenersi che significhi in sostanza che con la manifestazione della revoca il locatore possa pretendere subito l’aggiornamento del canone della locazione che sia previsto dal contratto.
- Un secondo aspetto che va segnalato nel parere delle Entrate concerne l’affermazione che la materia dell’aggiornamento del canone è materia civilistica, per la cui disciplina deve essere fatto ricorso (non già alle norme fiscali ma) alle norme civilistiche ed allo stesso contenuto del contratto di locazione.
In argomento, viene infatti precisato che «la misura del canone potrà variare in ragione degli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti, la cui determinazione attiene ad aspetti di natura civilistica e, come tali, non oggetto di interpretazione in questa sede, stabiliti dalle parti in via convenzionale sulla base delle disposizioni previste in materia, da ultimo, come stabiliti dalla l. 9 dicembre 1998, n. 431».
Da notare che la materia - inquadrata secondo la disciplina civilistica della locazione - può presentare aspetti e profili differenziati.
Ricordato che il tema concerne le sole locazioni abitative - il regime della cedolare secca infatti attualmente trova applicazione solo nei confronti delle locazioni abitative - va sottolineato che la disciplina della materia è diversa a seconda che si tratti di locazione “libera” (e cioè di locazione della durata di quattro anni più quattro disciplinata dai commi 1 e 2 dell’art. 2 della l. n. 431/1998) o di locazione “agevolata” (e cioè di locazione della durata di tre anni più due disciplinata dal comma 3 dell’art. 2 della legge anzidetta).
- Quanto alla prima fattispecie, va detto è che non vi è nella norma che disciplina le locazioni libere una disposizione che imponga la presenza nel contratto di una clausola di aggiornamento del canone.
Ne deriva che la presenza di una tale clausola si avrà solamente se essa sarà stata inserita dalle parti nel singolo e specifico contratto da esse stipulato: ove le parti invece non inserissero nel contratto la clausola, l’aggiornamento del canone non sarebbe dovuto.
Da ricordare, poi, che la libertà lasciata in argomento alle parti comporta anche che esse sono libere non solo di stabilire se fissare la clausola contrattuale che preveda l’aggiornamento ma anche - nel caso cui fissino tale clausola - di dettare tutte le regole che ritengano circa modalità e operatività dell’aggiornamento: esse potranno pertanto fissare l’aggiornamento in misura integrale e piena o invece in misura solo parziale (e cioè nella misura che esse riterranno di concordare), potranno stabilire che l’aggiornamento venga operato secondo il criterio della variazione assoluta o invece secondo il criterio della variazione relativa, potranno stabilire la data di decorrenza dell’aggiornamento e la cadenza di questo, e potranno anche fare ricorso a criteri diversi da quelli propri della variazione degli indici Istat (potendo prendere in considerazione in questo senso qualunque elemento e criterio esse ritengano di scegliere).
Vige dunque in materia - nel caso delle locazioni “libere” - la piena libertà di determinazione delle parti.
- Quanto alla fattispecie dei contratti “agevolati”, va notato che anche con riguardo a questa specie di locazioni nella disciplina dettata dalla l. n. 431/1998 non vi è una previsione esplicita che imponga la presenza della clausola di aggiornamento del canone.
Va detto però nel decreto ministeriale 16 gennaio 2017 (il più recente decreto emanato ai sensi dell’art. 2 della l. n. 431/1998) è invece previsto (dal comma 9 dell’art. 1 del decreto) che «gli accordi territoriali possono prevedere, per i contratti per i quali il locatore non opti per la “cedolare secca”, l'aggiornamento del canone in misura contrattata e, comunque, non superiore al 75 per cento della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente».
Ciò significa, dunque, che per le locazioni agevolate solo a condizione che l’accordo territoriale lo abbia previsto sarà consentito l’inserimento nel contratto della clausola di aggiornamento del canone, aggiornamento che però dovrà rispettare il limite massimo che fosse stato fissato dalla previsione dell’accordo territoriale (limite che - come detto - al massimo potrà giungere fino alla percentuale del 75%).
Da notare infine che analoga possibilità non è invece prevista né per i contratti transitori né per i contratti per studenti universitari, per i quali l’aggiornamento del canone non è affatto consentito (ed infatti nei modelli dei contratti di locazione allegati al decreto ministeriale del gennaio 2017 per le locazioni transitorie - all. B - e per le locazioni per studenti universitari - all. C - non vi è la presenza di alcuna clausola in materia di aggiornamento del canone).
- Un aspetto importante della disciplina dell’aggiornamento del canone è quello che concerne il criterio previsto per la sua applicazione.
Al proposito, vanno considerati in via distinta i due possibili criteri che le parti possono prevedere in materia: il criterio della variazione relativa ed il criterio della variazione assoluta.
Il primo comporta che l’operazione di aggiornamento sia attuata con il semplice incremento dell’ultimo canone pagato in una misura corrispondente alla percentuale (eventualmente la misura concordata con l’accordo territoriale) di variazione degli indici Istat verificatasi nell’ultimo anno.
Il secondo criterio invece dà luogo ogni anno ad un incremento del canone iniziale con una somma che corrisponde all’intera variazione degli indici Istat tra la data di inizio della locazione e la data del singolo aggiornamento da operare.
Osservato che i risultati cui conducono i due diversi criteri sono differenti ove la clausola che disponga l’aggiornamento del canone preveda la limitazione di questo ad una percentuale ridotta rispetto alla variazione degli indici Istat (come appunto nel caso disciplinato dal decreto ministeriale del 2017 per le locazioni agevolate), ciò che va segnalato è che i risultati dei due criteri appaiono assai diversi proprio con riguardo all’ipotesi dei contratti che siano assoggettati al regime della cedolare secca: ciò perché con il ricorso all’utilizzo del criterio della variazione assoluta a differenza del caso dell’applicazione del criterio proprio della variazione relativa verrebbe recuperato per il futuro - nel caso di revoca dell’opzione per la cedolare secca - l’aggiornamento che si fosse perduto durante il periodo di applicazione della cedolare.
Orbene, con riguardo al criterio che deve essere seguito nell’operare l’aggiornamento va detto che secondo l’indirizzo univoco della giurisprudenza - sia per le locazioni abitative sia per le locazioni non abitative - il criterio che deve essere seguito è quello che tiene conto della variazione assoluta degli indici Istat. In questo senso è stato affermato che «con riguardo alla locazione di immobili destinati ad uso non abitativo per l’aggiornamento del canone di locazione, dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta, non necessariamente avanzata in forma scritta, l’art. 32 della l. n. 392/1978, come modificato dall’art. 1 della l. n. 118/1985, pone come dato sul quale operare annualmente l’aggiornamento il canone iniziale, con le conseguenze che a tale canone di partenza occorre fare riferimento in occasione degli aggiornamenti annuali, considerando unitariamente la variazione verificatasi per tutto il periodo considerato e che, ai soli fini di questo calcolo, è ininfluente che per qualche annualità intermedia non sia stato richiesto in precedenza l’aggiornamento, in quanto detta mancata richiesta impedisce solo l’accoglimento della domanda degli aggiornamenti pregressi, i c.d. arretrati (così Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2004, n. 15034; Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2006, n. 23836; tra i giudici di merito, v. Trib. Roma 4 ottobre 2012; Trib. Firenze 22 marzo 2000).
Peraltro, il medesimo principio è stato affermato anche con riguardo alle locazioni abitative a proposito dell’equo canone previsto dalla l. n. 392/1978 (così Cass. civ., sez. III, 11 novembre 1986, n. 6604; Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 1987, n. 9283; Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1988, n. 6226).
Ne deriverebbe che per le locazioni per le quali fosse stata operata l’opzione per la cedolare secca, una volta revocata tale opzione, il canone futuro - nell’ipotesi in cui il contratto contemplasse la clausola di aggiornamento del canone - dovrebbe essere determinato tenendo conto delle variazioni degli indici Istat verificatesi con decorrenza dalla data di inizio della locazione. Ciò - deve ritenersi - a meno che la clausola del contratto di locazione non sia formulata con richiamo al criterio della variazione relativa o che comunque la clausola non sia formulata in guisa tale da escludere il ricorso al criterio della variazione assoluta.
Si tratta - si noti - di conclusione di grande rilevanza concreta in quanto in via generale - e salvi i casi di previsioni contrattuali di diverso contenuto ora indicati - consentirebbe di recuperare - quanto ai canoni futuri - anche la variazione degli indicici Istat verificatasi durante il periodo di utilizzo del regime della cedolare secca.
- Altro punto da considerare deriva dall’utilizzo dei concetti di “adeguamento” e di “aggiornamento”.
Il documento in esame dell’Agenzia utilizza indifferentemente entrambi i concetti e considera i due termini come fossero sinonimi.
In effetti, i possibili meccanismi che possono condurre ad una variazione (quantomeno in termini nominali) dell’entità del canone della locazione possono avere natura ed effetti assai diversificati.
I concetti che nel caso possono essere presi in esame sono numerosi: può pensarsi alla fattispecie dell’“aumento” del canone; a quella all’“aggiornamento” del canone; all’ipotesi della “integrazione” del canone; all’ipotesi della “scalettatura” del canone.
Da notare che ognuna delle definizioni ora elencate ha significato diverso dalle altre.
Utile per fare chiarezza sull’argomento pare essere il ricorso a due sentenze “gemelle” della Corte di Cassazione, le sentenze n. 22908 e n. 22909 del 2016, che hanno affermato - peraltro con riferimento alle locazioni non abitative - che «alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola con cui venga pattuita l’iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto», meccanismo che può attuarsi «sia mediante la previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo; sia mediante il frazionamento dell’intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione; sia correlando l’entità del canone all’incidenza di elementi o di fatti (diversi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione dei paciscenti, sull’equilibrio economico del sinallagma» (così Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2016, n. 22909).
D’altronde, proprio le sentenze ora ricordate hanno affermato anche come la giurisprudenza di legittimità già da tempo fosse giunta alla conclusione che «deve ritenersi radicalmente inammissibile una confusione tra i concetti di “aumento” del canone (di locazione dello stesso immobile secondo contratti succedentesi nel tempo, anche per via di rinnovazione); di “determinazione differenziata” del canone (correlativamente a periodi compresi nella durata del medesimo rapporto contrattuale) e di “aggiornamento” del canone (in dipendenza della perdita del potere di acquisto della moneta verificatasi durante la pendenza del medesimo rapporto contrattuale)».
Quanto alle previsioni in tema di aggiornamento del canone è stato sottolineato come la “revisione riequilibratrice” nella quale - come detto - si sostanzia l’aggiornamento del canone come sopra inteso «e i limiti della sua operatività nulla hanno a vedere con il diverso campo dell’incondizionata facoltà per le parti, secondo la loro libera valutazione espressa al momento della stipulazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, di assicurare al locatore un corrispettivo maggiore, in termini di valore reale e non nominalistico, rispetto a quello goduto in occasione d un precedente rapporto contrattuale(e cioè un aumento del canone in senso proprio); oppure di assicurare al locatore un corrispettivo crescente - sempre in termini di valore reale - durante l’arco di svolgimento dello stesso rapporto, sia prevedendo il frazionamento dell’intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione, in difetto dell’incidenza di elementi o di fatti (diversi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione dei paciscenti, sull’equilibrio economico del sinallagma (ipotesi di canone differenziato)».
E’ appunto con riguardo al concetto di aggiornamento del canone che il tema affrontato dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate che stiamo considerando va inteso e limitato: i meccanismi (diversi da quello proprio dell’aggiornamento) che abbiamo ricordato restano estranei all’ambito di quanto viene preso in considerazione ed affermato dal parere dell’Agenzia delle Entrate che stiamo esaminando. Ciò che interessa la questione qui in esame è infatti solamente l’aggiornamento (o l’adeguamento del canone: come detto, anche per l’Agenzia delle Entrate i due termini sono sinonimi).
- Altro punto da considerare si collega all’affermazione relativa alla inoperatività della previsione dell’art. 35 del Testo unico sull’imposta di registro.
Viene al proposito affermato che nel caso «non opera il disposto di cui all’art. 35, comma 2, del Testo unico dell’imposta di registro … secondo cui non rilevano ai fini della determinazione definitiva dell’imposta dovuta per l’annualità eventuali variazioni o aggiornamenti, previsti dalle richiamate disposizioni di settore, che intervengano nel corso dell’annualità per la quale è già stata corrisposta l’imposta». Infatti - osserva l’Agenzia - in base al comma 2 dell’art. 35 citato «gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della l. 27 luglio 1978, n. 392 e della l. 9 dicembre 1998, n. 431 non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell’annualità del contratto nel corso della quale si verificano» e «qualora sia stata corrisposta per l’intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile nel caso di proroga del contratto».