La consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate sugli effetti della revoca dell’opzione per la cedolare secca

09 Giugno 2026

L’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale ha dato risposta recentemente alla richiesta di consu­lenza giuridica proposta dalla Confedilizia a proposito degli sviluppi e delle modalità operative nel caso di re­voca dell’opzione per il regime fiscale della cedolare secca di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 23/2011. La risposta fornita dall’Agenzia consente di porre meglio a fuoco le questioni che derivano dalle disposizioni che regolano la materia.

Il quadro normativo

L’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale ha comunicato recentemente la consu­lenza giuridica relativa alla richiesta n. 956-42/2023 formulata dalla Confedilizia - Confederazione italiana della proprietà edilizia in tema di sviluppi e modalità operative nel caso di rinuncia all’opzione per il regime fiscale della cedolare secca di cui all’art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

La questione posta con il quesito concerneva appunto le modalità da seguire sul piano ope­rativo quanto all’aggiornamento del canone della locazione nel caso in cui il locatore - dopo avere in un primo tempo optato per il regime della cedolare secca - revocasse in un secondo tempo (così come prevede la normativa in materia) la sua opzione.

La ricognizione della materia operata dall’Agenzia delle Entrate

Al fine di dare risposta al quesito che le è stato posto l’Agenzia delle Entrate compie innanzitutto un’ampia rico­gnizione della materia.

Viene ricordato che l’art. 3 del d.lgs. n. 23/2011 ha introdotto il regime della cedolare secca, in forza del quale «ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il  titolare  di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può op­tare» per un regime in virtù del quale «il canone di locazione  relativo  ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate  congiuntamente  all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta operata nella forma della cedolare secca,  sosti­tu­tiva  dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e  delle relative addizio­nali, nonché delle impo­ste di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di regi­stro e di bollo sulla  risoluzione  e  sulle  proroghe  del  contratto  di locazione».

Viene, poi, ricordato che «nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è so­spesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiorna­mento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente» e che «l'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunica­zione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chie­dere l'aggior­namento del canone a qualsiasi titolo». Viene infine sottolineato che la norma prevede che le disposizioni di cui al presente comma siano indero­gabili.

A questo punto, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia dell’aprile 2011 n. 55394 ha stabilito - affrontando la materia in chiave operativa - che «l’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima» e che «il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate».

Viene, altresì, sottoli­neato che «la revoca è effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento dell’imposta di registro do­vuta» e che «resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive».

Viene ricordato, inoltre, che con la circolare 1° giugno 2011 n. 26/E è stato chiarito che «il locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione entro il termine previsto per il paga­mento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento. La revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive».

Infine viene fatta menzione della circolare 4 giugno 2012 n. 20/E, provvedimento con il quale è stato precisato che se «l’art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 23/2011 prevede che l’opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al con­duttore» e che «pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca dell’opzione già eser­citata, è comunque opportuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al conduttore, respon­sabile solidale del pagamento dell’imposta di registro»: «detta comunicazione, peraltro, corrisponde anche a un interesse del locatore perché a decorrere dall’annualità della revoca viene meno la rinun­cia agli aggiornamenti del canone di locazione».

Questo, dunque, il quadro delle norme in materia del quale l’Agenzia compie la ricognizione al fine di dare risposta al quesito posto dalla Confedilizia.

La risposta al quesito

Al termine dell’ampia premessa ora ricordata, l’Agenzia dà dunque risposta al quesito che le è stato sot­toposto.

In questo senso essa afferma che «nell’ipotesi di revoca del regime della cedolare secca, non ope­rando più la sospensione della facoltà di richiedere gli aggiornamenti del canone…la misura del canone potrà variare in ragione degli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti, la cui determina­zione attiene ad aspetti di natura civilistica e, come tali, non oggetto di interpretazione in questa sede, stabiliti dalle parti in via convenzionale sulla base delle disposizioni previste in materia, da ul­timo, come stabiliti dalla l. 9 dicembre 1998, n. 431».

L’Agenzia aggiunge, poi, la considerazione che «di tali aggiornamenti deve tenersi conto anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, se intervenuti tra le parti prima della scadenza dell’annualità contrattuale».

Viene infatti notato che nel caso «non opera il disposto di cui all’art. 35, comma 2, del Testo unico dell’imposta di registro», la norma che dispone che «non rilevano ai fini della determinazione defi­ni­tiva dell’imposta dovuta per l’annualità eventuali variazioni o aggiornamenti, previsti dalle richia­mate disposizioni di settore, che intervengano nel corso dell’annualità per la quale è già stata corri­sposta l’imposta». Invero - osserva l’Agenzia - in base al comma 2 dell’art. 35 citato «gli aggiorna­menti o gli ade­guamenti del canone a norma della l. 27 luglio 1978, n 392 e della l. 9 dicembre 1998 n. 431 non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell’annualità del contratto nel corso della quale si verificano» e «qualora sia stata corrisposta per l’intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile nel caso di proroga del contratto».

A conclusione del parere così fornito l’Agenzia precisa - alla luce di quanto esposto - che «nell’ipotesi in commento, il con­tribuente, in sede di compilazione del modello RLI, per l’annualità successiva do­vrà esclusivamente comunicare il cambio di regime…e pagare l’imposta di registro per quella an­nualità». Con la precisazione finale che «naturalmente il cambio di regime dovrà essere effettuato entro i termini previsti per il pagamento del registro sulla nuova annualità e produce effetti a decor­rere dalla stessa, non potendosi applicare per l’annualità non scaduta».

Alcune osservazioni

Questo è, pertanto, il contenuto della consulenza giuridica fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Il documento consente di ricavare indicazioni utili ai fini della più precisa lettura delle disposizioni oggetto del quesito e della più corretta applicazione di queste.

Consideriamo i punti che possono ricavarsi dal documento in esame.

  • Il primo punto che viene chiarito dal documento si lega all’afferma­zione che «nell’ipotesi di re­voca del regime della cedolare secca, non ope­rando più la sospensione della facoltà di richiedere gli aggiornamenti del canone...la misura del canone potrà variare in ra­gione degli eventuali ag­giorna­menti ed adeguamenti».

L’affermazione chiarisce, dunque, che:

  1. quanto all’effetto dell’iniziativa del locatore di revoca dell’opzione per la cedolare, questo comporta la pos­si­bilità di applicazione sul canone della locazione degli “aggiornamenti” e degli “ade­gua­menti” previsti dal contratto;
  2. quanto al momento di operatività dell’effetto anzidetto della revoca del regime della cedo­lare, con il venire meno dell’ope­ratività della sospensione della facoltà del locatore di chie­dere gli incrementi insorge im­mediatamente la possibilità di varia­zione della misura del canone.

In base a quanto si ricava dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate, quindi, deve vedersi un diretto ed imme­diato collegamento tra revoca della cedolare, ripresa dell’operatività della clausola contrat­tuale di aggiornamento e possi­bilità per il locatore di chiedere l’applicazione della pre­visione di in­cremento del canone.

Lo stretto collegamento tra tali elementi si traduce - secondo l’Agenzia - nella conse­guen­zia­lità degli stessi anche sul piano dei tempi, escluso dunque che possano aversi ritardi o dila­zioni tra la revoca dell’opzione e l’applicazione immediata dell’incremento del canone.

L’affermazione presenta grande importanza: il fatto che sia escluso che tra il momento della revoca ed il momento in cui si produca l’effetto di questa debba esservi ritardo deve ritenersi che significhi in sostanza che con la manifestazione della revoca il locatore possa pre­tendere subito l’aggiorna­mento del canone della locazione che sia previsto dal contratto.

  • Un secondo aspetto che va segnalato nel parere delle Entrate concerne l’affermazione che la materia dell’aggiornamento del canone è materia civili­stica, per la cui disciplina deve essere fatto ricorso (non già alle norme fiscali ma) alle norme civilistiche ed allo stesso contenuto del con­tratto di locazione.

In argomento, viene infatti precisato che «la misura del canone potrà variare in ragione degli even­tuali aggiornamenti ed adeguamenti, la cui determina­zione attiene ad aspetti di natura civilistica e, come tali, non oggetto di interpretazione in questa sede, stabiliti dalle parti in via convenzionale sulla base delle disposizioni previste in materia, da ul­timo, come stabiliti dalla l. 9 dicembre 1998, n. 431».

Da notare che la materia - inquadrata secondo la disciplina civilistica della locazione - può presentare aspetti e profili differen­ziati.

Ricordato che il tema concerne le sole locazioni abitative - il regime della cedolare secca infatti at­tualmente trova applicazione solo nei confronti delle locazioni abitative - va sottolineato che la di­sciplina della materia è di­versa a seconda che si tratti di locazione “libera” (e cioè di locazione della durata di quattro anni più quattro disciplinata dai commi 1 e 2 dell’art. 2 della l. n. 431/1998) o di locazione “age­volata” (e cioè di locazione della durata di tre anni più due disciplinata dal comma 3 dell’art. 2 della legge anzidetta).

  • Quanto alla prima fattispecie, va detto è che non vi è nella norma che disciplina le locazioni libere una disposi­zione che imponga la presenza nel contratto di una clausola di aggiorna­mento del canone.

Ne deriva che la presenza di una tale clausola si avrà solamente se essa sarà stata inserita dalle parti nel singolo e specifico contratto da esse stipulato: ove le parti invece non inseris­sero nel contratto la clausola, l’aggiornamento del canone non sarebbe dovuto.

Da ricordare, poi, che la libertà lasciata in argomento alle parti comporta anche che esse sono libere non solo di stabilire se fissare la clausola contrattuale che preveda l’aggiornamento ma anche - nel caso cui fissino tale clausola - di dettare tutte le regole che ritengano circa modalità e operatività dell’aggiornamento: esse potranno per­tanto fissare l’aggiornamento in misura inte­grale e piena o invece in misura solo parziale (e cioè nella misura che esse ri­terranno di concordare), potranno stabilire che l’aggiornamento venga ope­rato secondo il criterio della variazione assoluta o invece secondo il criterio della varia­zione rela­tiva, po­tranno sta­bilire la data di decorrenza dell’aggiornamento e la cadenza di questo, e potranno anche fare ricorso a criteri diversi da quelli propri della va­riazione degli indici Istat (potendo prendere in con­siderazione in questo senso qualunque elemento e cri­terio esse ritengano di scegliere).

Vige dunque in materia - nel caso delle locazioni “libere” - la piena libertà di determinazione delle parti.

  • Quanto alla fattispecie dei contratti “agevolati”, va notato che anche con riguardo a questa specie di locazioni nella disciplina dettata dalla l. n. 431/1998 non vi è una previsione esplicita che imponga la presenza della clausola di ag­giornamento del canone.

Va detto però nel de­creto ministe­riale 16 gennaio 2017 (il più recente decreto emanato ai sensi dell’art. 2 della l. n. 431/1998) è invece previsto (dal comma 9 dell’art. 1 del decreto) che «gli accordi territoriali possono prevedere, per i contratti per i quali il locatore non opti per la “cedolare secca”, l'aggiornamento del canone in misura contrattata e, co­munque, non superiore al 75 per cento della variazione Istat dell'indice dei prezzi al con­sumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente».

Ciò significa, dunque, che per le locazioni agevolate solo a condizione che l’accordo territoriale lo abbia previsto sarà consentito l’inserimento nel contratto della clausola di aggiornamento del canone, aggiorna­mento che però dovrà rispettare il limite massimo che fosse stato fissato dalla previ­sione dell’accordo territoriale (limite che - come detto - al massimo potrà giungere fino alla percentuale del 75%).

Da notare infine che analoga possibilità non è invece prevista né per i contratti transitori né per i contratti per studenti universitari, per i quali l’aggiornamento del canone non è affatto con­sentito (ed infatti nei modelli dei contratti di locazione allegati al decreto ministeriale del gennaio 2017 per le locazioni transitorie - all. B - e per le locazioni per studenti universitari - all. C - non vi è la presenza di alcuna clausola in materia di aggiornamento del canone).

  • Un aspetto importante della disciplina dell’aggiornamento del canone è quello che concerne il criterio previsto per la sua applicazione.

Al proposito, vanno considerati in via distinta i due possibili criteri che le parti possono prevedere in ma­teria: il criterio della variazione relativa ed il criterio della variazione assoluta.

Il primo comporta che l’operazione di aggiornamento sia attuata con il semplice incremento dell’ul­timo canone pagato in una misura corrispondente alla percentuale (eventualmente la misura con­cordata con l’accordo terri­toriale) di variazione degli indici Istat verificatasi nell’ultimo anno.

Il secondo criterio invece dà luogo ogni anno ad un incremento del canone iniziale con una somma che corrisponde all’intera variazione degli indici Istat tra la data di inizio della locazione e la data del singolo aggiornamento da operare.

Osservato che i risultati cui conducono i due diversi criteri sono differenti ove la clausola che di­sponga l’aggiornamento del canone preveda la limitazione di questo ad una percentuale ridotta ri­spetto alla variazione degli indici Istat (come appunto nel caso disciplinato dal decreto ministeriale del 2017 per le locazioni agevolate), ciò che va segnalato è che i risultati dei due criteri appaiono assai diversi proprio con ri­guardo all’ipotesi dei contratti che siano assoggettati al regime della ce­dolare secca: ciò perché con il ricorso all’utilizzo del criterio della variazione assoluta a differenza del caso dell’applicazione del cri­terio proprio della variazione relativa verrebbe recuperato per il futuro - nel caso di revoca dell’op­zione per la cedolare secca - l’ag­giornamento che si fosse perduto durante il periodo di applicazione della cedolare.

Orbene, con riguardo al criterio che deve essere seguito nell’operare l’aggior­namento va detto che secondo l’indirizzo uni­voco della giurisprudenza - sia per le locazioni abitative sia per le locazioni non abitative - il criterio che deve essere seguito è quello che tiene conto della variazione assoluta degli indici Istat. In questo senso è stato affermato che «con riguardo alla locazione di immobili de­stinati ad uso non abitativo per l’aggiorna­mento del canone di locazione, dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta, non ne­cessa­ria­mente avanzata in forma scritta, l’art. 32 della l. n. 392/1978, come modificato dall’art. 1 della l. n. 118/1985, pone come dato sul quale operare an­nualmente l’ag­giornamento il canone iniziale, con le conse­guenze che a tale canone di partenza oc­corre fare rife­ri­mento in occasione degli aggiornamenti an­nuali, considerando unitariamente la va­riazione ve­ri­fica­tasi per tutto il periodo considerato e che, ai soli fini di questo calcolo, è inin­fluente che per qualche annualità intermedia non sia stato richiesto in prece­denza l’ag­giornamento, in quanto detta mancata richiesta impedisce solo l’accogli­mento della domanda degli aggiornamenti pregressi, i c.d. arre­trati (così Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2004, n. 15034; Cass. civ., sez. III, 8 novem­bre 2006, n. 23836; tra i giudici di merito, v. Trib. Roma 4 ottobre 2012; Trib. Firenze 22 marzo 2000).

Peraltro, il medesimo principio è stato affermato anche con riguardo alle locazioni abita­tive a pro­po­sito dell’equo canone previsto dalla l. n. 392/1978 (così Cass. civ., sez. III, 11 novembre 1986, n. 6604; Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 1987, n. 9283; Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1988, n. 6226).    

Ne deriverebbe che per le locazioni per le quali fosse stata operata l’opzione per la cedolare secca, una volta revocata tale opzione, il canone futuro - nell’ipotesi in cui il contratto contemplasse la clausola di aggiornamento del canone - dovrebbe essere de­terminato tenendo conto delle variazioni degli indici Istat verificatesi con decorrenza dalla data di inizio della locazione. Ciò - deve ritenersi - a meno che la clausola del contratto di locazione non sia formulata con richiamo al criterio della variazione rela­tiva o che comunque la clausola non sia formulata in guisa tale da escludere il ricorso al criterio della variazione assoluta.

Si tratta - si noti - di conclusione di grande rilevanza concreta in quanto in via generale - e salvi i casi di previsioni contrattuali di diverso contenuto ora indicati - consentirebbe di recuperare - quanto ai canoni futuri - anche la variazione degli indicici Istat verificatasi durante il periodo di uti­lizzo del regime della cedolare secca.

  • Altro punto da considerare deriva dall’utilizzo dei concetti di “adeguamento” e di “aggiorna­mento”.

Il documento in esame dell’Agenzia utilizza indifferentemente entrambi i concetti e considera i due termini come fossero sinonimi.

In effetti, i possibili meccanismi che possono condurre ad una variazione (quantomeno in termini nominali) dell’entità del canone della locazione possono avere natura ed effetti assai diversificati.

I concetti che nel caso possono essere presi in esame sono numerosi: può pensarsi alla fattispecie dell’“aumento” del canone; a quella all’“aggiorna­mento” del canone; all’ipotesi della “integrazione” del canone; all’ipotesi della “scalettatura” del canone.

Da notare che ognuna delle definizioni ora elencate ha significato diverso dalle altre.

Utile per fare chiarezza sull’argomento pare essere il ricorso a due sentenze “gemelle” della Corte di Cassazione, le sentenze n. 22908 e n. 22909 del 2016, che hanno affermato - peraltro con riferi­mento alle locazioni non abitative - che «alla stregua del principio generale della libera de­termina­zione con­venzionale del canone lo­ca­tivo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola con cui venga pattuita l’iniziale predeterminazione del canone in misura diffe­renziata e cre­scente per fra­zioni successive di tempo nell’arco del rapporto», mec­canismo che può at­tuarsi «sia mediante la previsione del pa­gamento di rate quantitativamente dif­ferenziate e prede­terminate per ciascuna frazione di tempo; sia me­diante il frazionamento dell’intera durata del con­tratto in periodi tempo­rali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un ca­none passibile di maggio­razione; sia corre­lando l’entità del canone all’incidenza di ele­menti o di fatti (diversi dalla svaluta­zione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione dei paciscenti, sull’equilibrio economico del sinallagma» (così Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2016, n. 22909).

D’altronde, proprio le sentenze ora ricordate hanno affermato anche come la giuri­sprudenza di le­gitti­mità già da tempo fosse giunta alla conclusione che «deve ritenersi radicalmente inammissibile una confusione tra i concetti di “aumento” del canone (di locazione dello stesso im­mobile secondo con­tratti succe­dentesi nel tempo, anche per via di rinnovazione); di “determinazione differenziata” del canone (correlativa­mente a periodi compresi nella durata del medesimo rapporto contrattuale) e di “ag­giornamento” del canone (in dipendenza della perdita del potere di acquisto della moneta veri­fi­catasi durante la pendenza del medesimo rapporto contrattuale)».

Quanto alle previsioni in tema di aggiornamento del canone è stato sottolineato come la “revisione rie­quilibratrice” nella quale - come detto - si sostanzia l’aggiornamento del canone come sopra in­teso «e i limiti della sua opera­tività nulla hanno a vedere con il diverso campo dell’incondizionata facoltà per le parti, secondo la loro libera valutazione espressa al momento della stipulazione del contratto di locazione di immo­bile adibito ad uso non abitativo, di assicurare al locatore un corrispet­tivo mag­giore, in termini di va­lore reale e non nominalistico, rispetto a quello goduto in occasione d un pre­cedente rapporto contrattuale(e cioè un aumento del canone in senso proprio); oppure di as­sicurare al locatore un corrispettivo crescente - sempre in termini di valore reale - durante l’arco di svolgi­mento dello stesso rapporto, sia prevedendo il fra­zionamento dell’intera durata del contratto in pe­riodi tempo­rali più brevi a ciascuno dei quali cor­risponda un canone passibile di maggiorazione, in difetto dell’incidenza di elementi o di fatti (di­versi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e in­fluenti, secondo la comune visione dei paci­scenti, sull’equilibrio economico del sinallagma (ipotesi di canone differenziato)».

E’ appunto con riguardo al concetto di aggiornamento del canone che il tema affrontato dalla rispo­sta dell’Agenzia delle Entrate che stiamo considerando va inteso e limitato: i meccanismi (diversi da quello proprio dell’aggiornamento) che abbiamo ricordato restano estranei all’ambito di quanto viene preso in considerazione ed affermato dal parere dell’Agenzia delle Entrate che stiamo esami­nando. Ciò che interessa la questione qui in esame è infatti solamente l’aggiornamento (o l’adegua­mento del canone: come detto, anche per l’Agenzia delle Entrate i due termini sono sinonimi).

  • Altro punto da considerare si collega all’affermazione relativa alla inoperatività della previsione dell’art. 35 del Testo unico sull’imposta di registro.

Viene al proposito affermato che nel caso «non opera il disposto di cui all’art. 35, comma 2, del Testo unico dell’imposta di registro … secondo cui non rilevano ai fini della determinazione definitiva dell’imposta dovuta per l’annualità eventuali variazioni o aggiornamenti, previsti dalle richiamate disposizioni di settore, che intervengano nel corso dell’annualità per la quale è già stata corrisposta l’imposta». In­fatti - osserva l’Agenzia - in base al comma 2 dell’art. 35 citato «gli aggiornamenti o gli ade­guamenti del canone a norma della l. 27 luglio 1978, n. 392 e della l. 9 dicembre 1998, n. 431 non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell’annualità del con­tratto nel corso della quale si verificano» e «qualora sia stata corrisposta per l’intera durata del con­tratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile nel caso di proroga del contratto».

In conclusione

Ancorché non sia del tutto chiaro che cosa significhi nel caso che ci occupa la mancata applicazione di questa disposi­zione, ciò che sembra possa affermarsi comunque è che - come del resto è detto con chiarezza nella prima parte del documento in esame - l’aggiornamento (se previsto dal con­tratto) opererà sùbito dopo la comunicazione della revoca ed opererà sulla base del criterio - di variazione relativa o di variazione assoluta - previsto dal contratto.

D’altra parte l’affermazione - contenuta nel documento che stiamo esaminando - che nel caso con­side­rato non opera la previsione dell’art. 35 del Testo Unico dell’imposta di registro (disposizione questa che esclude la rilevanza ai fini dell’imposta di registro dovuta per un anno delle maggiorazioni del canone che si verifichino nel corso di tale anno) pare significhi che degli incrementi del canone che deriveranno dall’applicazione delle clausole di aggiornamento del canone dovrà tenersi conto ai fini della determinazione della base su cui applicare l’imposta di registro per lo stesso anno durante il quale si verifichi l’incremento.

Il che - a ben vedere - pare debba vedersi come conferma della piena ed immediata operatività della clausola di aggiornamento del canone la quale spiegherà i suoi effetti non appena fosse stata espressa la revoca dell’opzione per la cedolare secca, con considerazione dell’entità del maggior ca­none deri­vante dall’applicazione dell’aggiornamento anche per l’annualità che fosse in corso nel mo­mento in cui l’aggiornamento del canone venisse applicato.

Riferimenti

SCALETTARIS, A propo­sito dell’aggiornamento del canone per le locazioni non abitative, in Ri­v. giur. edil., 2012, I, 1049;

Cuffaro, Le clausole di determinazione del canone nelle loca­zioni ad uso diverso dall’abita­zione, in Corr. giur., 2017, 310;

Scalettaris, L’aggiornamento del canone della locazione dopo la rinuncia all’opzione per la cedolare secca, in Immob. & proprietà, 2023, 687.

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