Delibera condominiale invalida se la nomina avviene tra le “varie ed eventuali”

La Redazione
10 Giugno 2026

Il Tribunale di Velletri, con pronuncia 683/2026, dichiara cessata la materia del contendere, ma liquida le spese applicando il criterio della soccombenza virtuale. La delibera assembleare che ha nominato il nuovo amministratore è ritenuta invalida perché adottata sotto la generica voce “varie ed eventuali”, in violazione dell’obbligo di specifica indicazione dell’ordine del giorno. 

La voce “varie ed eventuali” dell’ordine del giorno non può essere utilizzata per assumere deliberazioni vincolanti per i condomini, ma solo per comunicazioni, aggiornamenti, richieste di preventivi o discussioni preparatorie; qualora dalla discussione emerga la necessità di una decisione, occorre inserire uno specifico punto all’ordine del giorno di una successiva assemblea. 

Ne consegue che è invalida la delibera con cui l’assemblea, riunita con all’ordine del giorno la sola voce “varie ed eventuali”, provveda alla nomina di un nuovo amministratore, poiché tale decisione, incidendo in modo rilevante sull’assetto gestionale del condominio, richiede un’espressa e specifica indicazione nell’avviso di convocazione. 

In applicazione del principio per cui ogni condomino deve essere messo in condizione di conoscere, anche solo in modo sintetico ma specifico, gli argomenti da trattare, affinché possa valutare consapevolmente se partecipare e come votare, la violazione dell’obbligo di adeguata informazione comporta la soccombenza virtuale del condominio sulle spese di lite, pur in presenza di cessazione della materia del contendere.

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