La postergazione dei finanziamenti dei soci: ambito di operatività e accertamenti probatori
19 Giugno 2026
Massime La postergazione di cui all’art. 2467, comma 2, c.c. rappresenta un condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto di restituzione del finanziamento erogato dal socio di S.r.l. sino al momento in cui non sia superata la situazione di eccessivo squilibrio nell’indebitamento o comunque la situazione di difficoltà economico-finanziaria in cui versa la società, dovendosi pertanto – sotto il profilo dell’onere della prova – dimostrare la sussistenza del predetto squilibrio economico-finanziario tanto originario quanto sopravvenuto rispetto al momento in cui il socio richiede il rimborso del prestito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva accertato se lo squilibrio economico-finanziario in cui versava la società permanesse anche al momento della richiesta di rimborso del finanziamento elargito dal socio nonché aveva omesso di verificare se il materiale probatorio prodotto in giudizio fornisse la prova della risoluzione delle cause del predetto squilibrio). In tema di fallimento, ai fini dell’ammissione allo stato passivo, la nozione di finanziamento dei soci a favore della società, di cui all’art. 2467 c.c., non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie e l’effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo. Il caso L’ordinanza in commento trae origine dal contenzioso insorto tra una società a responsabilità limitata, poi posta in liquidazione, e un suo socio, che nel 2008 aveva prestato fideiussione a favore della società a garanzia di un finanziamento bancario. Escussa la garanzia e adempiuta l’obbligazione verso la banca, il socio otteneva un decreto ingiuntivo per il rimborso delle somme pagate; la società proponeva opposizione invocando la postergazione del credito ex art. 2467 c.c., assumendo che la garanzia integrasse un “finanziamento in qualsiasi forma” e che, al momento dell’operazione (e comunque sino alla richiesta di rimborso), la società versasse in una situazione di squilibrio economico‑finanziario. L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Fermo e la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Ancona. Avverso tale sentenza la società ricorreva per cassazione, deducendo – tra l’altro – l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 2467 c.c. nella verifica dei presupposti della postergazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando i principi di diritto sopra riportati e rilevando che la sentenza di merito, nell’aver escluso l’esistenza dei presupposti per applicare la disciplina della postergazione del finanziamento, aveva «esplicitato il proprio convincimento sulla selezione del materiale probatorio in maniera del tutto incongrua, finendo per apparire del tutto illogica e per applicare falsamente i criteri legali che delineano la cornice entro la quale il giudice del merito deve esercitare il proprio dovere motivazionale in ordine all’illustrazione delle ragioni del proprio convincimento maturato all’esito dell’effettuata selezione probatoria». Le questioni e le soluzioni giuridiche La postergazione dei finanziamenti dei soci L’art. 2467, comma 1, c.c. stabilisce che «[i]l rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori», precisando, poi, al comma 2, che «[a]i fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento». La disciplina della postergazione ha natura inderogabile (N. Abriani, Finanziamenti «anomali» dei soci e regole di corretto finanziamento nella società a responsabilità limitata, 345) e ha lo scopo di evitare comportamenti opportunistici dei soci che, conoscendo o potendo conoscere lo stato di crisi finanziaria della società, la sostengano non già attraverso nuovi conferimenti, ma con ulteriore indebitamento, così aggravandone lo squilibrio patrimoniale. Infatti, in una situazione di equilibrio economico‑finanziario della società, il rischio d’impresa grava sui soci e solo in via residuale, in caso di insuccesso, sui creditori; quando invece sopraggiunge la crisi, il rapporto si rovescia e, nella dialettica tra creditori esterni e creditori‑soci, il rischio di insolvenza finisce di fatto per riversarsi integralmente sui primi (G. Romano, La postergazione dei finanziamenti, 243). In virtù della loro posizione interna, i soci godono di asimmetrie informative che consentono loro una conoscenza dello stato economico della società non accessibile ai creditori esterni (N. ABRIANI, Finanziamenti «anomali» dei soci e regole di corretto finanziamento nella società a responsabilità limitata, 322). Di conseguenza, finanziando la società anziché apportare capitale, essi possono traslare i rischi sui creditori, riducendo i propri. La norma, quindi, operando in funzione di contrasto al fenomeno della sottocapitalizzazione, non ha la finalità di disincentivare il finanziamento della società da parte dei soci che, anzi, potrebbe risultare assai utile per l’ente - soprattutto con riferimento ai tassi di interessi concordati normalmente assai inferiori a quelli praticati dal ceto bancario, ai termini temporali di restituzione della somma spesso neppure concordati e, infine, all’assenza di garanzie reali o personali -, ma solo di prevenire e, successivamente, di sanzionare un abuso, un comportamento qualificabile come opportunistico. Proprio per tale ragione, la norma non opera sul piano della fattispecie, attraverso una riqualificazione del finanziamento in apporto di capitale, ma su quello della disciplina (G. Balp, I finanziamenti dei soci soggetti a postergazione, cit., 1266; Id., I finanziamenti dei soci “sostitutivi” del capitale di rischio: ricostruzione della fattispecie e questioni interpretative, cit., 353; G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, 464), mediante la postergazione della restituzione rispetto al pagamento degli altri creditori sociali. Sotto il profilo soggettivo, la postergazione dei finanziamenti dei soci è espressamente prevista per la società a responsabilità limitata (art. 2467 c.c.) e, indipendentemente dai tipi sociali coinvolti, nell’ambito dei gruppi (art. 2497 quinquies c.c.). Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile il regime della postergazione anche alle società per azioni, quando le modeste dimensioni o il peculiare assetto dei rapporti sociali, incentrato su di una compagine familiare o comunque ristretta, consenta di affermare che il socio finanziatore si trovi in una situazione di conoscenza alle vicende più propriamente gestorie (Cass. Sez. 1 n. 16291 del 20 giugno 2018). Con riguardo ai profili oggettivi, il regime della postergazione cui sono sottoposti i finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata trova i propri presupposti applicativi nell’«eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto» ovvero «in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento» (S. Masturzi, I parametri che condizionano la postergazione del finanziamento soci e il dovere degli amministratori di verificarli, 216). Il presupposto oggettivo L’art. 2467 c.c. prende in considerazione i finanziamenti «in qualsiasi forma effettuati»: si tratta di una formula generica ed onnicomprensiva che fa prevalere la sostanza sulla forma dell’operazione: la locuzione sta a significare che è assolutamente irrilevante la forma, ovvero il tipo negoziale cui è riconducibile l’operazione di finanziamento con obbligo di rimborso in concreto posta in essere (G. Romano, La postergazione dei finanziamenti, 241). In questa prospettiva, saranno, dunque, soggetti alla regola della postergazione tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione della società di una somma di denaro con obbligo di restituzione di quanto ricevuto e, comunque, tutti i contratti nei quali sia ravvisabile una finalità creditizia (M. Rubino De Ritis, Art. 2467, 27). Sulla qualificazione della fattispecie non influisce, invece, la circostanza che il rapporto di credito si sia instaurato secondo forme negoziali tipiche (quali il mutuo) ovvero a titolo di prestito atipico, per effetto di anticipazioni su fatture o emissione di effetti cambiari (G. Balp, I finanziamenti dei soci soggetti a postergazione, cit., 1301; G. Terranova, Art. 2467, cit., 1479). Sul punto, la Corte di cassazione, con la decisione che si annota, richiama, confermandolo, un proprio precedente secondo il quale la nozione di finanziamento dei soci a favore della società non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma dispone che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie, reali o personali (cfr., Cass., 30 ottobre 2023, n. 30054). Così, assumono rilievo anche il rilascio di garanzie e l’effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo. L’operatività della postergazione al di fuori del concorso. Gli accertamenti del giudice È discusso l’ambito di operatività della regola della postergazione dei finanziamenti dei soci: alla lettura strettamente «processualistica» della norma si contrappone, infatti, l’orientamento che riconosce all’art. 2467 c.c. un’operatività già sul piano «sostanziale». Secondo una prima ricostruzione, la postergazione opererebbe in via esclusiva nell’ambito di un concorso tra creditori già formalmente aperto e, quindi, in presenza di una procedura di regolamentazione collettiva dell’insolvenza o, comunque, in sede di liquidazione volontaria della società. In questa prospettiva, l’art. 2467 c.c. andrebbe inteso come un ordine di priorità tra pretese dei creditori esterni e pretese dei creditori soci, ordine di priorità che si realizza soltanto in una fase caratterizzata dalla cristallizzazione (non necessariamente immediata) della platea dei creditori sociali estranei alla compagine sociale (Così, G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, 467; S. Locoratolo, Postergazione dei crediti e fallimento, 25). Al contrario, la postergazione non potrebbe trovare applicazione durante la normale operatività della società, in quanto, in tale fase (non patologica), possono in ogni momento sorgere nuove obbligazioni nei confronti dei terzi ed essendo la postergazione destinata ad operare in favore di tutti i creditori. Il corollario di una simile impostazione è costituito dalla circostanza che l’art. 2467 c.c. non consente agli amministratori di rifiutare il rimborso del finanziamento al socio, in quanto, come detto, la postergazione produce effetti esclusivamente in una fase di esecuzione collettiva o individuale del patrimonio della società. La tesi c.d. «sostanzialistica», invece, seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria e condivisa dal provvedimento in commento, giunge alla conclusione che la postergazione opera, quale principio generale dell’ordinamento, anche durante la vita della società indipendentemente dalla sottoposizione della stessa a procedura concorsuale (C. Bernardo, Operatività della postergazione dei finanziamenti dei soci e responsabilità degli amministratori, 793; N. Abriani, Finanziamenti « anomali » dei soci e regole di corretto finanziamento nella società a responsabilità limitata, cit., 329; G. Romano, La postergazione dei finanziamenti, 249; M. Rubino De Ritis, Art. 2467 c.c., cit., 286, che parla espressamente di divieto di adempiere; M. Campobasso, La postergazione dei finanziamenti dei soci, cit., 252; G. Balp, I finanziamenti dei soci “sostitutivi” del capitale di rischio: ricostruzione della fattispecie e questioni interpretative, cit., 365; G. Balp, I finanziamenti dei soci soggetti a postergazione, cit., 1268). Essa deve intendersi «quale condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l’effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento di suo avveramento, e a replicare in tal modo all’esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori». Pertanto, l’operatività della postergazione nel corso della vita della società assicura il mantenimento nel patrimonio sociale delle somme erogate, garantendo il rispetto della regola di priorità degli altri creditori. Anche la giurisprudenza (Cass., 30 maggio 2024, n. 15196, in Soc., 2025, 7, 780 con nota di C. Bernardo, Operatività della postergazione dei finanziamenti dei soci e responsabilità degli amministratori), era giunta alle medesime conclusioni (così, anche, Cass., 15 maggio 2019, n. 12994, in questo Portale, con nota di G. Romano, La natura «sostanziale» del regime della postergazione dei finanziamenti soci), riaffermate nel provvedimento in commento, che ha ritenuto errata la sentenza di merito «laddove non si pone minimamente la questione della necessità di accertare se lo squilibrio economico-finanziario sussistesse al momento della richiesta del rimborso, argomentando essa solo della necessità della valutazione della predetta sussistenza al momento della concessione del finanziamento», così applicando «falsamente il presupposto della postergazione». In questo modo, la regola della postergazione legale trova applicazione anche al di fuori della fase di formale liquidazione della società, ancorché pur sempre in uno stato di sostanziale insolvenza (o, comunque, di crisi economico-finanziaria), che giustifica l’anticipazione durante societate della tutela dei terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori. Inoltre, la postergazione non opera in modo automatico, non dipendendo da una conoscenza effettiva dello stato della società o dall’intenzione delle parti. Sicché, ove sia stato chiesto giudizialmente il rimborso, il giudice deve accertare, sulla base delle risultanze processuali in atti, se la situazione sociale ricada in una delle fattispecie previste dal secondo comma dell’art. 2467 c.c. Essa, quindi, produce effetti negoziali sul diritto del socio alla restituzione della somma finanziata, poiché il credito restitutorio, quand’anche scaduto il termine previsto per l’adempimento, non è esigibile. La postergazione prevista dalla norma finisce, così, per operare come una condizione legale integrativa del regolamento negoziale, determinando l’inesigibilità del credito in presenza di una delle situazioni previste dall’art. 2467, comma 2, c.c., con un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata. Se così è, la condizione di inesigibilità del credito può e deve essere eccepita dagli amministratori nei confronti del socio finanziatore laddove il finanziamento sia stato disposto e il rimborso richiesto in presenza di una situazione di specifica crisi della società, di per sé comportante il pericolo, sopra evidenziato di cui si accennava all’inizio, quello di una impropria traslazione del rischio in danno ai creditori esterni alla società che, in una situazione di squilibrio economico-finanziario, non sarebbero disponibili ad erogare finanziamenti (G. Romano, La postergazione dei finanziamenti, 260; C. Bernardo, Operatività della postergazione dei finanziamenti dei soci e responsabilità degli amministratori, 796. In giurisprudenza, Trib. Milano, 14 marzo 2014; Trib. Roma, 1 giugno 2016, in Soc., 2017, 41 ed in Giur. it., 2017, 115). Sotto l’aspetto della distribuzione degli oneri probatori, è onere della parte che rileva il carattere postergato dei finanziamenti dimostrare la ricorrenza nella fattispecie degli elementi soggettivi ed oggettivi della fattispecie: incombe, dunque, sulla società convenuta dal socio per la restituzione del finanziamento eccepire e provare in giudizio la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 2467 c.c. (Trib. Milano, 25 gennaio 2016; Trib. Milano 13 ottobre 2016; Trib. Roma, 6 febbraio 2017, cit.; Trib. Biella, 17 giugno 2008, in Giur. comm., 2010, II, 217). Tale prova presuppone la dimostrazione non solo dell’esistenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto e, quindi, di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento al momento in cui il socio effettuò il finanziamento, ma anche della persistenza di tale stato di crisi economico-finanziaria della società al momento in cui il socio ne abbia chiesto il rimborso (Trib. Milano, 13 giugno 2016, in giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano, 10 gennaio 2011, in Giur. it., 2011, 547 ss. C. Bernardo, Operatività della postergazione dei finanziamenti dei soci e responsabilità degli amministratori). Ci si può chiedere, allora, quali siano i poteri del giudice allorquando, pur nell’inerzia della società che ometta tanto di allegare quanto di provare la postergazione del finanziamento, i presupposti applicativi risultino esistenti dalla documentazione acquisita al processo. A tal riguardo, la Suprema Corte ha qualificato la postergazione come eccezione in senso lato, rilevabile ex officio, senza necessità della formale proposizione della parte. Infatti, da un lato, l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento ovvero la situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento (e cioè, la situazione di pericolo di insolvenza) costituiscono un fatto impeditivo del diritto al rimborso e, dall’altro, la qualificazione in termini di credito postergato discende dalla sussistenza di circostanze oggettive previste dalla legge e non dall’esercizio di un diritto potestativo della società finanziata (Così, Cass., 15 maggio 2019, n. 12994 cit.). Il provvedimento in commento sul punto precisa che «il giudice, cui sia chiesto di verificare l’assolvimento dell’onere della prova in tema di applicazione della postergazione ex art 2467 cod. civ., deve procedere al riscontro dell’esistenza in atti di elementi probatori idonei a far ritenere dimostrati i presupposti legali per l’applicazione dell’istituto della postergazione. Nel far ciò, è necessario prendere in considerazione, come decisivi ai fini del decidere, tutti i fatti allegati dalla parte onerata che siano idonei a dimostrare la sussistenza dello squilibrio economico-finanziario, tanto originario che sopravvenuto rispetto al momento in cui il socio richieda la restituzione del finanziamento. E, nel valutare l’adempimento dell’onere probatorio, lo stesso giudice deve applicare i canonici criteri di valutazione delle prove, libere o legali, al fine di pervenire alla formazione del proprio convincimento, avendo cura di dare congrua motivazione del ragionamento seguito nell’effettuazione della selezione del predetto materiale probatorio». Conclusioni La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5582 del 12 marzo 2026, torna a definire i contorni della postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2467 c.c., riaffermando – nel solco dei precedenti del 2019 e del 2024 – che essa configura una inesigibilità legale e temporanea del credito restitutorio del socio. La decisione si colloca nel dibattito, a lungo controverso, tra lettura «sostanzialistica» e lettura «processualistica», chiarendo che la regola opera anche durante la vita della società e non soltanto in ambito concorsuale. Il punto di maggiore interesse, però, è l’angolo visuale operativo: la pronuncia insiste sugli oneri probatori e, in particolare, sul dovere del giudice di verificare se, dagli atti, emergano elementi idonei a dimostrare i presupposti legali dell’istituto. Tale verifica deve essere condotta in maniera unitaria (e non frammentata), considerando tutti i fatti allegati che possano attestare lo squilibrio economico‑finanziario sia originario sia sopravvenuto rispetto al momento della richiesta di restituzione; e deve svolgersi applicando i criteri ordinari di valutazione delle prove, con una motivazione che dia conto del percorso logico e delle ragioni della selezione del materiale probatorio. In questa prospettiva possono venire in rilievo, tra l’altro, indici quali la “mancanza momentanea di liquidità” e gli esiti del bilancio anche immediatamente precedente all’esercizio in cui il finanziamento è stato erogato. Resta infine fermo – richiamando un arresto precedente della stessa Corte – che, pur gravando sulla società l’onere di provare i presupposti della postergazione, essa integra un’eccezione in senso lato, rilevabile ex officio, con conseguente dovere del giudice di verificare se le condizioni applicative risultino comunque acquisite agli atti. In definitiva, la sentenza offre una precisazione puntuale sui presupposti della postergazione e, soprattutto, sugli accertamenti che il giudice è chiamato a compiere quando la questione venga in rilievo nel processo. N. Abriani, Finanziamenti «anomali» dei soci e regole di corretto finanziamento nella società a responsabilità limitata, in Il diritto delle società oggi. Innovazione e persistenze, Studi in onore di Giovanni Zanarone, Torino, 2011; G. Balp, I finanziamenti dei soci "sostitutivi" del capitale di rischio: ricostruzione della fattispecie e questioni interpretative, in Riv. Soc., 2007, 407; Id., I finanziamenti dei soci soggetti a postergazione, in A.A. Dolmetta, S. Patriarca (a cura di), Le operazioni di finanziamento, Bologna, 2016; C. Bernardo, Operatività della postergazione dei finanziamenti dei soci e responsabilità degli amministratori, nota a Cass., 30 maggio 2024, n. 15196, in Soc., 2025, 7, 780 M. Bione, Note sparse in tema di finanziamento dei soci e apporti di patrimonio, in Il diritto delle società oggi. Innovazione e persistenze, Torino, 2011; M. Campobasso, Finanziamento del socio, in Banca borsa tit. cred., 2008, pag. 441; Id., La postergazione dei finanziamenti dei soci, in S.r.l., Commentario in onore di G.B. Portale, a cura di Dolmetta, Presti, Milano, 2011; O. Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale, vol. 5, Padova, 2007; E. Desana, La sollecitazione all’investimento, i finanziamenti dei soci, i titoli di debito, in Sarale (a cura di), Le nuove s.r.l., Bologna 2008; M. Fabiani, La struttura finanziaria del concordato preventivo, Bologna, 2019; M. Maugeri, Finanziamenti "anomali" dei soci e tutela del patrimonio nelle società di capitali, Milano, 2005; Id., Dalla struttura alla funzione della disciplina sui finanziamenti soci, in Riv. dir. comm., 2008, I, 150 ss.; Id., Sul regime concorsuale dei finanziamenti soci, in Giur. comm., 2010, I, 817 ss.; Id., Sottocapitalizzazione nominale della S.r.l. e “ragionevolezza” del finanziamento soci, in Il nuovo capitale sociale, a cura di I. Capelli e S. Patriarca, Milano, 2016; M. Prestipino, Diritto al rimborso e postergazione nella disciplina dei finanziamenti dei soci, Milano, 2015; G. Romano, La natura «sostanziale» del regime della postergazione dei finanziamenti soci, (nota a Cass., 15 maggio 2019, n. 12994, in IlSocietario; G. Romano, La postergazione dei finanziamenti, in C. D’Arrigo, L. Delli Priscoli, A.M. Perrino, G. Romano, Partecipazioni sociali e strumenti di finanziamento. Recesso e patti parasociali, Milano, 2019, 241; M. Rubino De Ritis, art. 2467, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell’azienda. Della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di Santosuosso D.; G. Terranova, art. 2467, in Società di capitali. Commentario, a cura di Niccolini, Stagno d’Alcontres, III, Napoli, 1449 ss.; G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Il codice civile commentato, fondato da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2010. |