Il ruolo della Corte Costituzionale nello spazio giuridico europeo
03 Giugno 2026
Premessa Il Consiglio di Stato, sezione settima, con ordinanza del 24 settembre 2025 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), ai sensi del quale la partecipazione dei magistrati onorari alle procedure di conferma di cui al comma 3 del medesimo art. 29 «comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso». La sentenza della Corte costituzionale n. 71/2026,[1] resa nell’ambito di tale rinvio, è di grande importanza. L’esame della stessa, però, è circoscritto alla sua parte generale (il punto 7 del considerando in diritto) che pone questioni di teoria generale che trascendono ampiamente, il caso di specie. Sotto questo profilo, in primo luogo, occorre ricordare l’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale sulla base dei richiami esposti in sentenza. L’evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale dalla sentenza n. 170 del 1984 ad oggi La Corte, all’interno del punto 7.1 ricorda che: «la visione rigidamente dualistica dei rapporti tra l’ordinamento eurounitario e l’ordinamento nazionale, inizialmente fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n.170 del 1984 e n. 183 del 1973), corrispondeva a una fase in cui il diritto dell’Unione aveva un campo di azione circoscritto, sostanzialmente limitato alla realizzazione del mercato comune. Tale visione comportava la netta separazione tra la Costituzione e quel diritto e tra i rispettivi interpreti principali, ossia questa Corte e la Corte di giustizia. In un assetto delle relazioni tra i due ordinamenti che erano considerati come nettamente separati e autonomi e che si fondava su un preciso riparto di competenze tra gli stessi, ai giudici comuni spettava la verifica della compatibilità della legge con il diritto dell’Unione, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e il potere di non applicarla in caso di incompatibilità con disposizioni di quel diritto dotate di effetti diretti, mentre questa Corte assumeva il ruolo di difensore dell’identità costituzionale attraverso lo strumento dei “controlimiti”. In ragione di ciò, le due Corti erano destinate a muoversi su binari distinti, senza “incontrarsi” mai, se non nel caso di una contrapposizione determinata dai ricordati controlimiti». In sintesi, l’orientamento Granital fissava i seguenti principi: «le disposizioni della CEE, le quali soddisfano i requisiti dell'immediata applicabilità devono, al medesimo titolo, entrare e permanere in vigore nel territorio italiano, senza che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata dalla legge ordinaria dello Stato. Non importa, al riguardo, se questa legge sia anteriore o successiva». L’effetto della “regola” non era quello di caducare «nell’accezione propria del termine, la norma interna incompatibile», bensì «di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale». Affermazioni che si muovevano nel solco di una visione dualistica degli ordinamenti ove: «i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato». In altre parole: «fino a concreta emanazione delle norme comunitarie, la competenza nazionale rimane intatta e piena e, successivamente, viene, pro parte, a cadere o ad essere circoscritta in misura corrispondente allo spazio normativo occupato dalla norma comunitaria»[2]. In quel contesto temporale, è bene ricordarlo, La Corte costituzionale si rifiutava di considerarsi giudice ai fini del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, autodefinendosi come «organo di garanzia costituzionale, di suprema garanzia della osservanza della Costituzionale della Repubblica da parte degli organi costituzionali dello Stato e di quelli delle Regioni»[3]. Nelle ipotesi di “doppia pregiudizialità” (unionale e costituzionale) spettava, quindi, al giudice comune sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria. Questo orientamento subisce un radicale “ripensamento” nel 2017. Si legge nella motivazione della sentenza commentata: «la progressiva estensione dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, che inevitabilmente interseca una parte consistente della materia costituzionale, la cui estensione è notevole, ha modificato la descritta relazione tra i due ordinamenti. In particolare, la qualificazione da parte della Corte di giustizia dei Trattati come «cart[e] costituzional[i] di base» (Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 23 aprile 1986, causa C-294/83, Les Verts); l’interpretazione in chiave estensiva delle sue competenze e il conseguenziale depotenziamento del principio di attribuzione (fenomeno noto come “competence creep”); il riconoscimento, da parte del Trattato di Lisbona, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dello stesso valore giuridico dei Trattati; la configurazione giurisprudenziale di quella Carta come una “ombra” che segue sempre il diritto eurounionale (almeno a partire dalla sentenza della Corte di giustizia, grande sezione, 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åklagaren), con la conseguenza che tutte le “situazioni” che ricadono nell’ambito di applicazione di quest’ultimo sono soggette alla sua disciplina (anche al di là, quindi, dei casi in cui il legislatore nazionale dà attuazione al diritto dell’Unione); il riconoscimento da parte dei giudici di Lussemburgo dell’efficacia precettiva dei valori enumerati dall’art. 2 del Trattato sull’Unione europea, a cominciare da quello dello Stato di diritto (CGUE, seduta plenaria, sentenze 16 febbraio 2022, causa C-156/21, Ungheria e causa C-157/21, Polonia); tutti questi fattori, in un assetto fondato sui principi del primato e dell’effetto diretto del diritto eurounionale, hanno fatto sì che il sistema giuridico dell’Unione europea e quello degli Stati membri siano divenuti sempre più integrati e interdipendenti, nei termini di seguito precisati. A tali trasformazioni si è espressamente collegata la giurisprudenza costituzionale avviata con la sentenza n. 269 del 2017. Quest’ultima, infatti, ha riconosciuto la competenza di questa Corte a conoscere anche dei contrasti tra la norma interna e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, «in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale», poiché «[i] principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri). Sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell’Unione». Con la giurisprudenza citata si è attribuita al giudice comune la scelta se disapplicare la norma interna, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale, quando ricorre un duplice conflitto con la CDFUE e con la Costituzione»[4]. L’ordinanza del 2017 ha suscitato un acceso dibattito in dottrina, trovando un riscontro diversificato in sede di giudizi di legittimità[5]. In dottrina sono emerse varie opinioni. Ai poli opposti si collocano le tesi di chi[6] sostiene che la preferenza e, quindi, la priorità debba essere comunque data alla Corte di giustizia e chi[7], viceversa, afferma che la precedenza debba essere garantita in ogni caso alla Consulta. Nella terra di mezzo si colloca chi[8] sostiene la tesi del contestuale impiego dei due strumenti, con rinvio pregiudiziale parallelo alla rimessione alla Consulta. Ma dalla dottrina arrivano nuove proposte. Secondo una tesi[9] basata sul “principio di prossimità”, occorre distinguere l’ipotesi in cui vi sia un margine di discrezionalità in capo al legislatore nazionale in sede di trasposizione dell’obbligo posto dal diritto dell’Unione ed il caso in cui questa discrezionalità non sia ravvisabile. Nel primo caso, occorrerebbe in primis ricorrere alla Corte costituzionale. Nel secondo la precedenza dovrebbe essere accordata al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Secondo una diversa opinione[10] si dovrebbe distinguere tra i casi «di normativa UE dal contenuto completamente determinato, direttamente applicabile dal giudice comune salvo rinvio alla Corte di giustizia, dai casi che richiedano un qualche intervento discrezionale del legislatore nazionale, circa i quali resterebbe rimessa al giudice comune la scelta derivante dalla doppia pregiudizialità». In giurisprudenza si sono creati due orientamenti. Secondo un primo orientamento (Cass. sentenza 17 maggio 2018 n. 12108 e ordinanza del 30 maggio 2018 n. 13678), la presa di posizione della Consulta non sarebbe vincolante per il giudice comune in quanto espressa in un “obiter” contenuto in una decisione di inammissibilità[11]. Un secondo orientamento si adegua, invece, alle indicazioni della Consulta. Espressione di tale orientamento è la sentenza Bolognesi (Cass. sentenza 16 febbraio 2018 n. 3831), nell’ambito della quale, però, si percepisce una notevole preoccupazione[12]. La Corte costituzionale, in questo contesto, ha, nel tempo, formulato alcuni chiarimenti. Con la sentenza n. 20 del 2019 la Consulta ha reso più ampio il caso nel quale opera la doppia pregiudizialità. Al di là del rapporto tra Carta costituzionale e Carta di Nizza si fa riferimento al diritto derivato (le direttive). Con la sentenza n. 63 del 2019, la Consulta ribadisce l’ammissibilità di questioni sollevate nella ipotesi di concorso di parametri (Costituzione e CDFUE) ma precisa che resta fermo «il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale e – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta». Affermazioni ribadite nella ordinanza n. 117 del 10 maggio 2019. Il tutto, come già evidenziato dalla ordinanza n. 269 del 2017, « in un quadro di costruttiva e leale cooperazione[13] fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia (…), affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico» [14]. Orientamento confermato nelle sentenze nn. 11 del 2020 e 182 del 2021. Resta il fatto che nelle sentenze citate non si fornisce al giudice alcun criterio utile ad orientarlo nella scelta richiesta dalla presenza di una “doppia pregiudizialità”. L’assenza di una chiara indicazione per il giudice risulta “aggravata” da due decisioni del 2022. Nella prima (sent. n. 67 del 2022) si assiste ad un ritorno al rispetto della regola Granital, temperato dall’avvertenza che il sindacato accentrato «non è alternativo ma confluisce con un meccanismo di attuazione del diritto europeo nella costruzione di tutele sempre più integrate». Nella seconda (sent. n. 149 del 2022) si afferma che l’effetto diretto eventualmente risultante dal diritto dell’Unione non preclude la cognizione della Corte costituzionale circa la legittimità della legge nazionale confliggente considerato l’arricchimento degli strumenti di tutela assicurato dalla Carta[15]. Negli ultimi due anni, l’orientamento della Corte costituzionale si “consolida” attraverso numerose sentenze. Si legge nella sentenza commentata. «Questa Corte ha in seguito cessato di dare importanza al “contenitore” della norma del diritto dell’Unione violata – che pertanto non deve essere necessariamente la CDFUE (sentenze n. 44 e n. 11 del 2020, e n. 20 del 2019) – e ha poi ammesso la proponibilità della questione di costituzionalità anche quando il duplice contrasto riguardi, sul versante interno, non già un diritto, ma un principio costituzionale, quale quello di eguaglianza (sentenza n. 15 del 2024), sempre che ricorra un tono costituzionale, in ragione del nesso con interessi o principi costituzionali (sentenze n. 1 del 2026, n. 147, n. 93, n. 31, n. 7 e n. 1 del 2025, n. 210 e n. 181 del 2024; ordinanza n. 21 del 2025). In ogni caso, la competenza di questa Corte «non può in alcun modo ostacolare o limitare il potere dei giudici comuni di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di non applicare la legge statale incompatibile con il diritto dell’Unione (CGUE, grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli; CGUE, grande sezione, sentenza 22 febbraio 2022, causa C-430/21, RS). In definitiva, è il giudice comune a decidere, in relazione a quanto è imposto dalle caratteristiche del caso concreto, se disapplicare la legge oppure sollevare una questione di legittimità costituzionale, ferma restando la possibilità di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE (sentenza n. 210 del 2024). L’attuale assetto delle relazioni tra i sistemi, pertanto, è improntato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la piena effettività del diritto dell’Unione e a escludere, per definizione, ogni preclusione. Il sindacato accentrato di costituzionalità non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera a costruire tutele sempre più integrate (tra le tante, sentenza n. 15 del 2024), poiché questo è esattamente il senso del richiamo al diritto dell’Unione operato dal combinato disposto degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. Sarà sempre il giudice, in ragione delle caratteristiche oggettive della fattispecie scrutinata, per rapporto alle indicazioni del diritto positivo, a scegliere il rimedio più appropriato, ma l’interlocuzione «con questa Corte, chiamata a rendere una pronuncia erga omnes, si dimostra particolarmente proficua, qualora l’interpretazione della normativa vigente non sia scevra di incertezze o la pubblica amministrazione continui ad applicare la disciplina controversa o le questioni interpretative siano foriere di un impatto sistemico, destinato a dispiegare i suoi effetti ben oltre il caso concreto, oppure qualora occorra effettuare un bilanciamento tra princìpi di carattere costituzionale» (sentenza n. 181 del 2024). Il rinvio pregiudiziale, peraltro, «potrà essere proposto anche da parte di questa Corte, investita della questione di legittimità costituzionale, allorché esistano dei dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Infatti, la Corte di giustizia ha il compito di assicurare, con la sua interpretazione, l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, garantendo così l’eguaglianza degli Stati membri davanti tale diritto (art. 2 TUE). La “comunità delle Corti” e il “dialogo” che si svolge tra le stesse, improntato al principio di leale collaborazione, promuovono la piena attuazione del principio del primato del diritto europeo e assicurano il buon funzionamento delle interdipendenze tra i diversi sistemi giuridici, nazionali ed eurounitario» (sentenza n. 210 del 2024). In presenza di sistemi giuridici che non sono più rigidamente separati, ma sono integrati e interdipendenti, senza alcuna forma di gerarchia, per assicurarne il corretto funzionamento occorre, quindi, dare la più ampia applicazione al principio di leale collaborazione, riconosciuto sia dal diritto dell’Unione (art. 4, paragrafo 3, TUE) sia dal nostro diritto costituzionale (tra le tante, sentenze n. 88 e n. 87 del 2012, n. 379 del 1992 e n. 168 del 1963), e che, pertanto, assurge al rango di principio fondamentale dello spazio costituzionale comune all’Unione e agli Stati membri»[16]. In sostanza, nell’orientamento della Corte, il sindacato di costituzionalità della legge per contrasto con il diritto dell’Unione svolge una duplice funzione[17]:
Se il Giudice sospetta l’esistenza di un conflitto tra la legge e il diritto dell’Unione self-executing, è libero di scegliere tra due vie: disapplicare la legge oppure sollevare una questione di legittimità costituzionale. Se decide di sollevare una questione di costituzionalità, in presenza di un “tono costituzionale”, non applica la legge contestata, sospende il processo e propone alla Corte costituzionale la sua interpretazione che, se accolta, conduce all’annullamento della legge con efficacia erga omnes. La Consulta, però, ha cura di ribadire che deve escludersi «che il sindacato accentrato di costituzionalità si ponga in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo ma con esso coopera a costruire tutele sempre più integrate (tra le tante, sentenza n. 15 del 2024), poiché questo è esattamente il senso del richiamo al diritto dell’Unione operato dal combinato disposto degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.». Infatti, resta ferma «la possibilità, per il giudice comune, del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o, ricorrendone i presupposti, della non applicazione». Il giudice delle leggi ribadisce, che il rinvio pregiudiziale alla Consulta si inserisce in un «quadro di costruttiva e leale cooperazione tra i diversi sistemi di garanzia» e con «spirito di leale collaborazione»[18] . In sostanza, la «connessione inscindibile tra i principi e i diritti costituzionali (…) e quelli riconosciuti dalla Carta» dei diritti fondamentali dell’Unione «arricchiti dal diritto secondario, tra loro complementari e armonici» impone alla Corte di «salvaguardarli in una prospettiva di massima espansione»[19]. Ma la Corte, nella sentenza in esame, non si limita a ribadire concetti già espressi. Va oltre, con affermazioni di grande rilievo. Esaminiamone alcuni. Il principio di leale collaborazione come principio fondamentale nello spazio giuridico europeo Nella sentenza in commento si legge: «7.2.- Certamente, il criterio di competenza ha un ruolo cruciale per governare le relazioni tra i due ordinamenti, che restano distinti, visto che l’Unione esercita, in virtù del fondamentale principio di attribuzione (art. 4, paragrafo 1, TUE), solamente le competenze che le sono attribuite dai Trattati. Il principio di attribuzione è, pertanto, uno degli architravi dei rapporti tra l’ordinamento europeo e quello nazionale. Tuttavia, esso non dà luogo a paratie stagne capaci di separare il sistema giuridico eurounionale da quello nazionale, perché sovente le rispettive competenze si intrecciano e si sovrappongono, soprattutto a seguito della già ricordata estensione materiale del diritto dell’Unione, e perché, anche quando una materia – come, per esempio, la cittadinanza o, come nel caso in esame, l’ordinamento giudiziario – rientri nella competenza degli Stati membri, le leggi nazionali devono nondimeno armonizzarsi con il diritto dell’Unione in riferimento a tutte le «situazioni» ricadenti nell’ambito di applicazione di quest’ultimo (tra le tante, CGUE, quarta sezione, sentenza 25 aprile 2024, cause riunite da C-684/22 a C-686/22, S.Ö, N.Ö., M.Ö., M.S. e S.S., punto 34). Per impedire frizioni, conflitti e disarmonie, che pregiudicano la certezza del diritto e possono indebolire la necessaria fiducia tra gli Stati membri e tra questi e l’Unione, è quindi necessaria la collaborazione tra la Corte di giustizia, le Corti costituzionali nazionali e il giudice comune (cui è riservata la scelta del rimedio giuridicamente più corretto in base alle circostanze oggettive del caso), con l’obiettivo condiviso di assicurare il buon funzionamento dei menzionati sistemi eurounionale e nazionali, integrati e interdipendenti. 7.3.- L’esigenza della collaborazione, naturalmente, non fa svanire le differenze di ruoli e di compiti tra le Corti e, in particolare, come già chiaramente sottolineato nella sentenza n. 31 del 2025, la distinzione tra la competenza della Corte di giustizia ad assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, fornendone l’interpretazione vincolante per tutti gli Stati membri, grazie al rinvio pregiudiziale, chiave di volta dell’architettura europea; e la competenza riservata a questa Corte quale interprete finale della Costituzione italiana, anche con la possibilità di fornire l’interpretazione costituzionalmente orientata del diritto nazionale, per garantire la conformità del sistema giuridico nazionale alla Carta fondamentale. Peraltro, la Corte di giustizia opera secondo sistematizzazioni dogmatiche non sempre coincidenti con quelle in uso nei singoli Stati membri e anche per questo è necessario il dialogo tra le due Corti. Soprattutto nel campo della tutela dei diritti fondamentali «è essenziale che le corti costituzionali e supreme nazionali possano «contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità, di cui ragiona l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE) […] che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall’art. 52, paragrafo 4, della stessa CDFUE come fonti rilevanti» (sentenza n. 7 del 2025). In questo contesto, la collaborazione tra le Corti può svolgersi secondo modalità differenti. Quando esistono dubbi sul contenuto del diritto dell’Unione, che viene in rilievo nel giudizio di costituzionalità di una legge, questa Corte propone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (tra le tante, sentenza n. 210 del 2024; ordinanze n. 21 del 2025, n. 161 e n. 29 del 2024, n. 217 e n. 216 del 2021, n. 182 del 2020, n. 117 del 2019 e n. 24 del 2017), generalmente prospettando le esigenze costituzionali nazionali di cui chiede a quest’ultima di tener conto nella sua decisione, fermo restando che spetta ai giudici di Lussemburgo inserirle in una prospettiva pan-europea, fornendo l’interpretazione del diritto dell’Unione, cui le Corti nazionali devono attenersi. Quando, però, il diritto dell’Unione ha un contenuto definito, questa Corte, dopo avere verificato il tono costituzionale della questione, procede direttamente alla sua applicazione, integrando il parametro interno di costituzionalità con il diritto dell’Unione, come eventualmente interpretato dai giudici di Lussemburgo. In questo modo, questa Corte agisce quale enforcer del diritto dell’Unione europea assicurandone il primato e la piena effettività, che possono giovarsi dell’efficacia erga omnes delle sentenze d’illegittimità costituzionale (sentenza n. 15 del 2024), nonché della «vasta gamma di tecniche decisorie» (sentenza n. 1 del 2025) che possono essere impiegate al fine di garantire i suddetti principi. Ciò ferma restando la possibilità, per questa Corte, di applicare uno standard nazionale di protezione di un diritto costituzionale che vada oltre quanto stabilito dalla CDFUE, purché siano rispettati il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (CGUE, grande sezione, sentenze 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åklagaren, e causa C-399/11, Melloni; nonché sentenza 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B.; nello stesso senso, sentenza n. 177 del 2023 e ordinanza n. 216 del 2021), e, nei settori non pienamente armonizzati, di operare un raccordo fra i diritti di derivazione eurounionale e i diritti e i principi costituzionali. Quando, infine, entrano in gioco principi o diritti fondamentali che definiscono l’identità costituzionale della Repubblica italiana – pur sempre in coerenza con l’identità dell’Unione definita dai valori comuni di cui all’art. 2 TUE – questa Corte, riservandosi come strumento eccezionale l’applicazione dei “controlimiti” (sentenze n. 115 del 2018, n. 238 del 2014, n. 284 del 2007, n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973; ordinanza n. 24 del 2017), proporrà preventivamente alla Corte di giustizia come accomodare tali principi nell’ambito del diritto dell’Unione o comunque di applicare la garanzia dell’identità costituzionale degli Stati membri di cui all’art. 4, paragrafo 2, TUE (CGUE, grande sezione, sentenza 7 settembre 2022, causa C-391/20, Cilevičs e altri)». Gli spunti che emergono da questa motivazione sono molteplici. Ne analizziamo alcuni. L’art. 4, comma 3° TUE stabilisce, congiuntamente alla ripartizione delle funzioni fra Unione e Stati membri, che «in virtù del principio di leale collaborazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione. La ratio del principio può agevolmente individuarsi nel contesto della garanzia dell’integrazione sovrannazionale quale finalità essenziale dell’ordinamento nel rispetto dell’equilibrio fra i margini di autonomia degli Stati membri e di primato del diritto comunitario[20]. La Corte, sulla base di questa disposizione, evidenzia come tale principio «assurga al rango di principio fondamentale dello spazio costituzionale comune all’Unione e agli Stati membri» La funzione del principio, nel rispetto del criterio di competenza, è, in questo contesto, essenziale perché serve ad «impedire frizioni, conflitti e disarmonie che pregiudicano la certezza del diritto possono indebolire la necessaria fiducia tra gli Stati membri e tra questi e l’Unione». L’esigenza della collaborazione, precisa la Corte, «non fa svanire le differenze di ruoli e di compiti tra le Corti». La Corte costituzionale richiama la sentenza n. 31 del 2025 che deve leggersi in armonia sistemica con altre sentenze della Corte laddove si esclude «che il sindacato accentrato di costituzionalità si ponga in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo». Infatti, resta ferma «la possibilità, per il giudice comune, del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o, ricorrendone i presupposti, della non applicazione». Nel nuovo contesto europeo, scrive il relatore della sentenza in ambito dottrinale, «diventa sempre più feconda la nozione che l’ex presidente del Bundesverfassungsgericht, Andreas Voßkule ha chiamato europäischer Verfassungsgerichtverbund, un sistema di cooperazione tra le Corti costituzionali, di cui fanno parte la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte EDU»[21].
(segue) Sulle differenti modalità di utilizzo del principio di collaborazione La collaborazione delle Corti, viene sottolineato in sentenza, avviene in modi differenti.
La riaffermazione del ruolo fondamentale del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è evidente. Con due precisazioni:
Nella prima affermazione si coglie l’esigenza, nell’ambito del dialogo con la Corte di giustizia, che la Corte di giustizia tenga conto, nelle sue valutazioni, dell’importanza di principi come il diritto di difesa (art. 24 Cost.) o il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), espressamente richiamati in motivazione, o, più in generale, del principio costituzionale di eguaglianza. La Corte di giustizia, nella sentenza del 12 febbraio 2026, C-56/25[22] ha ribadito, in questo contesto, indicazioni già note. In sintesi, la Corte riafferma che il giudice nazionale (tra i quali rientra la Corte costituzionale):
La Corte precisa, però, che «una disposizione nazionale non può essere considerata non «applicabil[e]», ai sensi dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, per il solo fatto che il giudice del rinvio nutra dubbi quanto alla sua legittimità costituzionale»[26]. (punto 52). Nella seconda affermazione si riafferma l’obbligo di attenersi alla decisione della Corte di giustizia con una presa di distanza, evidente, dalla c.d. Corti “ribelli”[27].
In sostanza, per la possibilità che la Corte costituzionale “proceda direttamente” occorre la presenza di due condizioni:
La Corte costituzionale, nell’individuare i casi in cui si può parlare di “contenuti definiti”, dovrà, a mio avviso, tener conto delle situazioni enunciate nella sentenza CILFIT (sentenza del 6 ottobre 1982, C-283/81). Nella sentenza Consorzio (del 6 ottobre 2021,C-561/19) la Corte di giustizia ha sintetizzato tali situazioni come segue: «secondo una giurisprudenza costante della Corte, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, può essere esonerato da tale obbligo [di rinvio], solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi». Nella prima ipotesi (al di là della irrilevanza della questione), che viene solitamente definita come una situazione di «acte eclairé», il diritto dell’Unione applicabile sarebbe già stato chiarito dalla Corte di giustizia in misura sufficiente da non lasciare dubbi su come applicarlo nella situazione pendente dinanzi al giudice di ultima istanza. Nella seconda ipotesi la norma stessa potrebbe essere sufficientemente chiara da non lasciar adito a ragionevoli dubbi sulla sua corretta interpretazione. Ciò che viene solitamente definita una situazione di «acte claire». Nella sentenza CILFIT (sentenza del 6 ottobre 1982, C-283/81), la Corte di giustizia ha spiegato che, prima di concludere per l’assenza di un ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione e applicazione della norma in una determinata causa, il giudice di ultima istanza deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e della stessa Corte di giustizia. La Corte di giustizia, nel tempo, ha elaborato diversi criteri che i giudici nazionali di ultima istanza devono prendere in considerazione ribadendo che le giurisdizioni di ultima istanza «devono valutare, sotto la propria responsabilità, in maniera indipendente e con tutta la dovuta attenzione, se si trovino in una delle ipotesi che consentono loro di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione che è stata sollevata dinanzi ad esse». (sentenza Consorzio, punto 50). Nella sentenza Consorzio, la Corte di giustizia ha aggiunto un ulteriore obbligo per i giudici nazionali di ultima istanza, che non era menzionato nella sentenza CILFIT o nelle successive pronunce: l’obbligo imposto a tali giudici di indicare i motivi per cui ritengono che una delle situazioni di cui alla sentenza CILFIT li esoneri dall’obbligo di rinvio. Nella sentenza Consorzio si legge: «Dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno ritenga, per il fatto di trovarsi in presenza di una delle tre situazioni menzionate (...) [nella sentenza CILFIT], di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima istanza con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi». Nella sentenza KUBERA (sentenza del 15 ottobre 2024 (C-144/23), la Corte ha confermato l’obbligo di motivazione, quale enunciato al punto 51 della sentenza Consorzio. Nella sentenza della Corte di Giustizia del 24 marzo 2026 C- 767/23[28] si ribadisce la necessità, come regola, di una motivazione “specifica e concreta” sulle ipotesi di “deroga”, salvo eccezioni di carattere eccezionale. Sulla necessità che sussista, nella questione sollevata avanti la Corte costituzionale, un “tono costituzionale” occorre un chiarimento. Non si può sollevare la questione di costituzionalità per contrasto della legge con il diritto europeo se non c’è al contempo la violazione di diritti, principi o interessi garantiti dalla Costituzione. Da questo punto di vista, la Corte costituzionale ha ampliato l’ambito di applicazione di tale affermazione. Il riferimento al “tono costituzionale” significa che la questione di costituzionalità è ammissibile non solo per la violazione di una disposizione costituzionale che riguarda i diritti fondamentali (come sembrava dire la prima giurisprudenza sulla doppia pregiudiziale), ma anche per violazione di altre disposizioni, e in particolare di quel principio costituzionale fondamentale che è il principio di eguaglianza. L’esame delle più recenti sentenze della Corte costituzionale conferma tale affermazione. Le sentenze 1/2025 e 7/2025[29] hanno precisato il perimetro di tale intervento, individuando il “tono costituzionale” nelle ipotesi in cui il conflitto con il diritto dell’Unione investa diritti fondamentali, il principio di eguaglianza e i parametri di cui agli artt. 11e 117 Cost. La successiva sentenza 31/2025[30] ha puntualizzato che il c.d. “tono costituzionale” ricorre quando la questione, nel suo intreccio con il diritto dell’Unione, assume rilievo in relazione a diritti fondamentali e ai princìpi di eguaglianza tutelati dalla Costituzione. Più in dettaglio, la Consulta ha chiarito che, qualora il giudice comune, valutate le specificità del caso concreto, individui nella questione di legittimità costituzionale il rimedio più adeguato e la attivi in considerazione della capacità di una pronuncia con effetti generali di eliminare alla radice una situazione discriminatoria, essa è chiamata a esercitare pienamente il proprio sindacato. Ciò avviene attraverso l’impiego dell’ampio ventaglio di tecniche decisorie di cui dispone, idonee ad assicurare un’attuazione del diritto dell’Unione sempre più efficace e sistemica, in una logica di integrazione e non di contrapposizione tra il controllo accentrato di costituzionalità e i meccanismi diffusi di applicazione delle norme UE. Analoghe affermazioni si ritrovano nella sentenza 1/2026[31]. In questo contesto, la Corte costituzionale ha cura di ribadire la possibilità «di applicare uno standard nazionale di protezione di un diritto costituzionale che vada oltre quanto stabilito dalla CDFUE, purché siano rispettati il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (CGUE, grande sezione, sentenze 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åklagaren, e causa C-399/11, Melloni; nonché sentenza 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B.; nello stesso senso, sentenza n. 177 del 2023 e ordinanza n. 216 del 2021), e, nei settori non pienamente armonizzati, di operare un raccordo fra i diritti di derivazione eurounionale e i diritti e i principi costituzionali». 3c) Quando, infine, entrano in gioco principi o diritti fondamentali che definiscono l’identità costituzionale della Repubblica italiana – pur sempre in coerenza con l’identità dell’Unione definita dai valori comuni di cui all’art. 2 TUE – questa Corte, riservandosi come strumento eccezionale l’applicazione dei “controlimiti” (sentenze n. 115 del 2018, n. 238 del 2014, n. 284 del 2007, n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973; ordinanza n. 24 del 2017), proporrà preventivamente alla Corte di giustizia come accomodare tali principi nell’ambito del diritto dell’Unione o comunque di applicare la garanzia dell’identità costituzionale degli Stati membri di cui all’art. 4, paragrafo 2, TUE (CGUE, grande sezione, sentenza 7 settembre 2022, causa C-391/20, Cilevičs e altri». Quest’ultima affermazione è di grandissima importanza. Due considerazioni La prima è che, nella sostanza, non c’è più alcun riferimento sostanziale (al di là di un richiamo formale) alla dottrina dei “controlimiti”. La separazione – con eventualità di uno scontro – lasca il posto alla collaborazione. Un passaggio epocale. La seconda precisazione attiene al rapporto tra la garanzia dell’identità costituzionale degli Stati membri e l’identità dell’Unione definita dai valori comuni di cui all’art. 2 TUE. Sul tema, occorre ricordare il “pensiero” della Corte di giustizia. La Corte di giustizia nella sentenza del 12 febbraio 2026, C-56/25[32](punto 58) ribadisce: «peraltro, la Corte di giustizia ha già dichiarato che, qualora la Corte costituzionale di uno Stato membro ritenga che una disposizione del diritto derivato dell’Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia, violi l’obbligo di rispettare l’identità nazionale di detto Stato membro, tale Corte costituzionale deve sospendere la decisione e investire la Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, al fine di accertare la validità di tale disposizione alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, essendo la Corte di giustizia la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione. Inoltre, poiché la Corte di giustizia detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, la Corte costituzionale di uno Stato membro non può, sulla base della propria interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, ivi compresa quella dell’articolo 267 TFUE, legittimamente dichiarare che la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza che viola la sua sfera di competenza e, pertanto, rifiutare di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia». Con questa affermazione la Corte affronta il tema dei limiti del principio del primato del diritto UE. Che non sia un principio assoluto si ricava da alcune sentenze della Corte di giustizia che, come nella sentenza Las[33], ha riconosciuto che «l’Unione deve anche rispettare l’identità degli Stati membri, che include la tutela della lingua o delle lingue ufficiali deli Stati» o nella causa Borris Cilevics e altri[34] dove la Corte di giustizia ha ritenuto legittimo che uno Stato membro protegga la propria identità nazionale adottando misure volte a promuovere e sviluppare l’uso della lingua ufficiale nell’istruzione superiore. Quello che non risulta corretto è, invece, usare la c.d. “clausola identitaria” per contrastare il principio del primato e il carattere vincolante delle sentenze della Corte di giustizia[35]. La questione è nota ed ha trovato, nella recente sentenza del 18 dicembre 2025, causa C-448/23, Commissione c. Polonia una definitiva composizione. [36] In estrema sintesi, la clausola identitaria non deve essere considerata in modo isolato ma deve essere bilanciata[37] con gli altri principi enunciati dall’art. 4, par. 2, TUE. In particolare, con l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati e il principio di leale cooperazione. Bilanciamento che deve avvenire, come spiega il Presidente Koen Lenarts[38] «nel rispetto di un dialogo costruttivo tra la Corte di giustizia e i tribunali nazionali, in particolare le Corti costituzionali nazionali». Il metodo è tracciato nella sentenza RS[39], che la sentenza in esame puntualmente cita. Alle Corti costituzionale ( e non alla Corte di giustizia) spetta identificare il contenuto della propria identità nazionale, ma solo la Corte di giustizia può riconoscere, caso per caso, a quest’ultima la possibilità di derogare alle regole comuni. Il passaggio rilevante della RS merita di essere citato per intero: «Dal momento che (…) la Corte di giustizia ha la competenza esclusiva di fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, la Corte costituzionale di uno Stato membro non può, sulla base della propria interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione (…) ritenere validamente che la Corte di giustizia abbia emesso una sentenza che eccede la sua competenza e, pertanto, rifiutare di dare esecuzione a una pronuncia pregiudiziale della Corte». La sentenza in commento si pone in linea con l’orientamento della Corte di giustizia. Un altro tassello nel mosaico che si sta componendo nello spazio giuridico europeo. La ricomparsa dell’art. 11 della Costituzione Nella sentenza si legge: «7.- Con le questioni sollevate, il rimettente chiede a questa Corte di operare il controllo di legittimità costituzionale della disposizione censurata anche alla stregua di un “parametro integrato” di costituzionalità, costituito da una disposizione del diritto primario dell’Unione (art. 47 CDFUE) e da una della Costituzione (art. 24). 7.1.- Ciò è ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte, poiché è scelta dalla Costituzione, con l’art. 117, primo comma, collocare entro un comune orizzonte la Costituzione stessa e gli “obblighi comunitari”, così avvincendoli, appunto, nel menzionato parametro integrato. Come riconosciuto sin dalla sentenza n. 170 del 1984, già l’art. 11 Cost. ha consentito di dare un fondamento costituzionale ai principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione, veri architravi del suo ordinamento giuridico. L’art. 117, primo comma, Cost., per come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non soltanto ha rafforzato la copertura costituzionale di detti principi – che differenziano strutturalmente l’Unione europea dalle organizzazioni internazionali – ma giustifica anche, in alcune situazioni, l’integrazione delle disposizioni della Costituzione con quelle del diritto dell’Unione in quello che potrebbe definirsi un unico “blocco di costituzionalità”». La Corte costituzionale, in poche battute, fornisce chiarimenti e spunti di grande importanza. Iniziamo dai chiarimenti[40]. L’articolo 11 della Costituzione prevede che l’Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni». Questa disposizione, originariamente introdotta con riferimento alle limitazioni di sovranità imposte dall’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite, è stata successivamente utilizzata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per giustificare il riconoscimento del primato del diritto delle Comunità europee, poi dell’Unione europea, sul diritto nazionale. L’articolo 117, paragrafo 1, della Costituzione (risultante da una riforma costituzionale entrata in vigore nel 2001) stabilisce che le leggi italiane devono rispettare non solo gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, ma anche gli «obblighi internazionali» nel loro complesso. Nella sentenza n. 181 del 2024 (sull’illegittimità delle norme che distinguevano secondo il genere i posti da mettere a concorso per ispettori di polizia penitenziaria) o nella sentenza n. 1 del 2025 (sull’illegittimità della legge della Provincia di Trento che richiedeva la residenza decennale per le prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica) la menzione dell’art. 11 è “scomparsa”. Omissione, come sottolineato in dottrina[41], che poteva determinare notevoli rischi sistemici posto che «l’intero sistema (quindi anche il principio del primato) trova nell’articolo 11 della Costituzione il suo fondamento per giustificare l’impatto peculiare (le limitazioni di sovranità) che i meccanismi di integrazione voluti dai trattati europei assumono nell’ordinamento interno», distinguendo così l’ordinamento dell’Unione europea dagli altri trattati internazionali. L’art. 11 Cost. rimane, anche dopo la riforma costituzionale del 2001, che ha introdotto l’art. 117, comma 1, Cost., l’unico riferimento per determinare il trattamento dei conflitti fra norme dell’Unione e norme nazionali. La Corte, in realtà, aveva già corretto il tiro in una pronuncia[42] di poco successiva alle due appena richiamate, richiamando tanto l’art. 11 Cost. quanto l’art. 117, primo comma, Cost. In due successive pronunce, sempre del 2025 (la n. 95 e la n. 185), la Corte costituzionale ha precisato, meglio, il suo pensiero. Ha ricordato, con riferimento all’art. 11 Cost., che «la costante giurisprudenza di questa Corte considera coinvolto» tale articolo – isolatamente o assieme all’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui quest’ultimo richiede il rispetto «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» – soltanto «allorché vengano in considerazione obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, rispetto ai quali operano le ‘limitazioni di sovranità’ ivi menzionate», e quindi anzitutto il riconoscimento del primato del diritto dell’Unione, e il conseguente obbligo di disapplicazione, da parte di qualsiasi giudice, della normativa interna contrastante con norme europee dotate di effetto diretto. Sotto diverso profilo, con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., ha esplicitato che è solo questo il parametro da invocarsi – evidentemente nella parte in cui richiede il rispetto degli “obblighi internazionali” – laddove invece si intenda proporre questioni di legittimità costituzionale per violazione di norme di trattati internazionali: vale a dire, di «una norma di diritto internazionale pattizio», la quale «non è idonea a integrare il parametro di cui all’art. 11 Cost.», mentre ben si presta ad integrare, in qualità di norma interposta con riferimento alle leggi statali e regionali, il parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost.. Resta il fatto che, nella sentenza in esame, la Corte costituzionale ribadisce il ruolo fondamentale dell’art. 11 della Cost. che «ha consentito di dare un fondamento costituzionale ai principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione, veri architravi del suo ordinamento giuridico». L’art. 117, primo comma, Cost., in questo contesto, (omissis) «giustifica anche, in alcune situazioni, l’integrazione delle disposizioni della Costituzione con quelle del diritto dell’Unione in quello che potrebbe definirsi un unico “blocco di costituzionalità". I parametri integrati in base al combinato disposto degli articoli 11 e 117, 1° comma della costituzione: Possibili evoluzioni Nella sentenza si legge: «7.- Con le questioni sollevate, il rimettente chiede a questa Corte di operare il controllo di legittimità costituzionale della disposizione censurata anche alla stregua di un “parametro integrato” di costituzionalità, costituito da una disposizione del diritto primario dell’Unione (art. 47 CDFUE) e da una della Costituzione (art. 24)». La possibilità che una disposizione del diritto primario dell’Unione possa costituire un “parametro integrato” di costituzionalità è il frutto di una evoluzione nella giurisprudenza della Corte costituzionale che, sia pure in estrema sintesi, occorre ricordare. La Corte costituzionale, pur nell’ambito delle coordinate fornite dalla sentenza Granital , comincia a esaminare e a considerare ammissibili questioni incidentali di legittimità costituzionale di leggi nazionali asseritamente in contrasto con il diritto dell’Unione europea non dotato di effetto diritto (come la decisione quadro sul mandato di arresto europeo o una direttiva che sanciva obblighi in capo ai privati in materia di rifiuti), sottolineando come in questi casi non possa operare il meccanismo della disapplicazione da parte del giudice procedente, e come pertanto spetti alla Corte costituzionale risolvere l’antinomia[43]. In queste pronunce, la Corte inizia dunque a utilizzare il diritto comunitario (e poi dell’Unione) come parametro per la valutazione della legittimità costituzionale delle leggi nazionali, affermando che il contrasto tra di esse e il diritto UE determina una violazione concorrente (i) dell’art. 11 Cost., su cui si fondano le limitazioni di sovranità nei confronti dell’ordinamento dell’Unione; nonché, dopo la riforma del 2001, (ii) dell’art. 117, primo comma, Cost., che prescrive che le leggi statali e regionali devono rispettare gli obblighi comunitari e quelli internazionali. Ma la svolta avviene nel 2017, laddove la Corte, nell’ordinanza n. 269, «annuncia che, da quel momento in poi, avrebbe valutato anche la compatibilità delle leggi interne con i diritti riconosciuti dalla Carta, oltre che con quelli sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione, in forza dello stesso art. 117 e – in questo caso – anche dell’art. 11 Cost. Ciò in quanto ogni questione che coinvolga la Carta coinvolge necessariamente anche i diritti riconosciuti dalla Costituzione, la cui tutela è istituzionalmente affidata, nell’ordinamento italiano, alla Corte costituzionale». La novità di questa affermazione rispetto alla “dottrina Granital” è chiara: questioni di legittimità costituzionale delle leggi nazionali in ragione del loro contrasto con la Carta saranno considerate ammissibili, anche se le norme pertinenti della Carta siano dotate di effetto diretto, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Viene così meno la rigida ripartizione di competenze tra giudici comuni e Corte costituzionale introdotta da Granital: la Corte si riconosce competente a giudicare delle antinomie tra legge nazionale e Carta, anche laddove l’antinomia potrebbe essere risolta dal giudice comune mediante lo strumento della disapplicazione»[44]. La più recente giurisprudenza costituzionale, infine, ha ulteriormente allargato le possibilità di intervento della Corte costituzionale, riconoscendo che una legge nazionale possa essere dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 11e 117 Cost., anche nel caso in cui risulti incompatibile con qualsiasi norma di diritto dell’Unione, provvista o meno di effetto diretto, purché la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice abbia un “tono costituzionale”[45], ossia evochi assieme il contrasto con il diritto dell’UE e con uno o più principi costituzionali, come – in particolare – il principio di uguaglianza. Ma il riferimento alle disposizioni del diritto primario dell’Unione, quale “parametro integrato”, apre un nuovo scenario, nel dialogo tra le Alte Corti, che è ancora tutto da scoprire. Basti pensare alla possibilità di utilizzare, quale “parametro integrato”, l’art. 2 TUE sulla base delle coordinate fornite dalla recente sentenza della Corte di giustizia, grande sezione, resa il 21 aprile del 2026, nella causa C-796/22[46]. Secondo Koen Lenaerts, i valori dell’articolo 2 del TUE «sono insiti nel DNA stesso del progetto di integrazione europea. Tali valori costituiscono l’anima dell’UE che consente agli Stati membri di crescere insieme preservando al contempo la propria identità nazionale». Essi fanno parte del «quadro costituzionale» europeo che la Corte ha esplicitamente menzionato nel parere 1/17.47 Come chiarito dalla Corte di giustizia nelle due sentenze gemelle sulla condizionalità. Rientrano in tale quadro costituzionale i valori fondanti enunciati nell’articolo 2, ai sensi del quale l’Unione «si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze», i principi generali del diritto dell’Unione, le disposizioni della Carta, nonché le disposizioni dei Trattati UE e FUE. L’articolo 2 TUE sancisce i valori e i principi fondanti che «definiscono l’identità stessa dell’Unione europea come ordine giuridico comune», un’identità che l’Unione europea «deve essere in grado di difendere». Il rispetto di tali valori, come ricorda la sentenza C-796/22, costituisce una condizione preliminare per l’adesione all’Unione di qualsiasi Stato europeo che chieda di diventare membro dell’Unione L’articolo 2 del TUE non è solo un elenco di valori e principi scollegati tra loro, ma, come affermato dalla Corte nel parere n. 2/13, «un insieme di valori comuni su cui si fonda l’Unione». «In altre parole, un sistema di valori interconnessi che costituisce un modello per l’appartenenza all’UE. Tale modello comporta un ampio margine di discrezionalità per ciascuno Stato membro Stato membro nel decidere il «mix di valori» nazionale e la sua attuazione pratica nella società alla luce della propria Costituzione. Sebbene nella letteratura accademica vi siano molte interpretazioni diverse su questo punto, RS indica che l’articolo 2 TUE non potrebbe né «armonizzare» le costituzioni nazionali né conferire nuove competenze all’Unione. Tuttavia, l’articolo 2 TUE esprime le caratteristiche essenziali dell’identità europea «come ordine giuridico comune» e, allo stesso tempo, l’essenza dell’appartenenza all’UE e, come è stato sottolineato sopra, non potrebbe essere accettata alcuna deroga unilaterale a questo modello»[47]. Nella causa RS, la Corte ha trovato un delicato equilibrio tra identità nazionale e identità europea, nel rispetto degli articoli 2 e 19 del TUE. Da un lato, «né l’articolo 2 TUE, né l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, né qualsiasi altra disposizione del diritto dell’Unione, impone agli Stati membri di adottare un particolare modello costituzionale che regoli i rapporti e l’interazione tra i vari poteri dello Stato, in particolare per quanto riguarda la definizione e la delimitazione delle loro competenze. Infatti, ai sensi dell’ articolo 4, paragrafo 2, del TUE, l’Unione europea deve rispettare le identità nazionali degli Stati membri, inerenti alle loro strutture politiche e costituzionali fondamentali»[48]. Peraltro, uno Stato membro non può modificare la propria legislazione in modo da determinare una regressione della tutela dei valori sanciti dall’articolo 2. Ne consegue, come precisa la sentenza C-796/22, «che il suddetto articolo 2 non costituisce una semplice enunciazione di orientamenti o di intenti di natura politica, ma contiene dei valori che fanno parte dell’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune, e che impongono agli Stati membri di attivarsi per preservarli e promuoverli. Tali valori sono concretizzati in principi e in disposizioni che contengono obblighi giuridicamente vincolanti più precisi per gli Stati membri». La concretizzazione in altri principi, però, «non può rimettere in discussione il carattere giuridicamente vincolante per gli Stati membri di tali valori». La Corte, nella sentenza C-796/22, è molto chiara sul punto, affermando che tale interpretazione trova sostegno nella lettera dell’art. 2, nel suo contesto e nella sua genesi. La Corte, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 2 TUE ricorda «come risulti dai termini di quest’ultimo che l’Unione è fondata sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. È quindi giocoforza constatare che tale articolo 2 circoscrive i valori fondanti dell’Unione che gli Stati membri, vincolati da tali valori in ragione della loro appartenenza all’Unione, si impegnano reciprocamente a rispettare, mantenere e promuovere». Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 2, la Corte ricorda il preambolo del Trattato UE (che contiene già un riferimento generale ai «valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto»). Valori coincidenti con i valori comuni sanciti dall’ articolo 2 TUE e, perciò, dotati di carattere vincolante. Anche l’articolo 49 TUE depone a favore di un’interpretazione dell’ articolo 2 «nel senso che tale disposizione è dotata di carattere giuridicamente vincolante». Per la genesi della disposizione si richiamano, infine, i lavori preparatori dell’art. 2 che confermano il carattere vincolante di detta disposizione «come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 169 delle sue conclusioni». Tuttavia, precisa la Corte nella causa C-796/22, «dal carattere giuridicamente vincolante proprio dell’articolo 2 TUE non discende che qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione che concretizza direttamente o indirettamente tali valori implichi necessariamente una violazione del medesimo articolo 2». Affermazione che si declina in tre affermazioni:
La portata di queste affermazioni, nell’interpretazione dell’art. 2 TUE, sono tutte da scoprire. Ma lo scenario che si apre utilizzando l’art. 2 TUE come parametro integrato in base all’art. 11 della Costituzione sarà, probabilmente, una delle chiavi di volta per trovare un «comune orizzonte tra la Costituzione e il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto UE»[49]. Scrive il giudice costituzionale Pitruzzella in un saggio di grande respiro: «dall’Europa del mercato si è passati all’Europa dei diritti per poi giungere alla comunità di valori, in un processo in cui ogni fase conserva e arricchisce l’acquis della fase precedente. Questi valori definiscono l’identità costituzionale dell’Unione in un rapporto dinamico e interattivo con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e le loro rispettive identità costituzionali. Un rapporto che non vede il confronto tra entità statiche, quanto un processo di mutuo apprendimento che ha portato alla graduale convergenza di tradizioni costituzionali inizialmente distinte in tradizioni divenute comuni. Queste ultime alimentano l’identità costituzionale dell’Unione da cui sono a loro volta influenzate in un processo circolare»[50]. Conclusioni Due considerazioni finali. La prima attiene al passaggio della sentenza dove si afferma che «il sistema giuridico dell’Unione europea e quella degli Stati membri siano divenuti sempre più integrati e interdipendenti». L’affermazione richiama il concetto di spazio giuridico europeo che rappresenta un concetto alternativo a quello di ordinamento giuridico e che supera la visione che caratterizza l’europeizzazione come processo verticale. Lo spazio giuridico europeo inquadra il rapporto tra diversi ordinamenti «come un rapporto di interazione e dipendenza strutturale reciproca»[51]. Un’integrazione di “norme” più che di “fonti” che, progressivamente, costituisce un “sistema di sistemi”[52]. In questo contesto, la Corte costituzionale cambia pelle: diventa un giudice europeo. Il dialogo con la Corte di giustizia è diventato serrato. Dopo tre soli rinvii nell’arco temporale dal 2008 al 2018, ne sono stati proposti sette dal 2019 al 26 settembre 2025. «In tutti questi casi, la Corte costituzionale non si è limitata a porre i quesiti, ma ha fornito un proprio contributo – in un’ottica di leale e costruttiva collaborazione con la Corte di giustizia – alla possibile soluzione dei quesiti stessi. Ciò attraverso articolate argomentazioni in cui confluiscono riferimenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte EDU e della stessa Corte di giustizia, e in cui viene valorizzato, da un lato, il punto di vista dell’ordinamento nazionale sui bilanciamenti tra interessi che di volta in volta vengono in considerazione»[53]. D’altra parte, la stessa Corte costituzionale utilizza sempre più spesso la giurisprudenza europea, di Lussemburgo e di Strasburgo, non solo quale autonomo standard di valutazione della legittimità costituzionale delle scelte del legislatore, ma anche per arricchire in via interpretativa la propria giurisprudenza sulle corrispondenti garanzie costituzionali, innalzando i relativi standard di tutela. La sentenza commentata, in questo scenario, rappresenta un passaggio importante, sotto diversi aspetti decisivo, nella costruzione di uno spazio giuridico europeo. Riferimenti [1] Per un primo commento si veda A. RUGGERI, Il giudice costituzionale fa il punto in tem di doppia pregiudizialità ma la scia senza risposta alcuni annosi e spinosi interrogativi (a prima lettura di Corte cost. n. 71 del 2026), consultaonline 26 maggio 2026. [2] f. Modugno, E’ illegittimo l’art. 189 del Trattato di Roma nella interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee? (Variazioni critiche ricostruttive), Giur. cost., 1979, 924. [3] C. cost. sentenza n. 13 del 1960. [4] Sul tema si veda, tra gli altri, F. Viganò, Quel che resta di Granital, in Giur. cost., 1/2025, pp. 223-265; [5] R. COSIO, Il problema della doppia pregiudizialità nelle recenti sentenze della Corte costituzionale, ius.lefebvregiuffre.it/ue-internazionale , 03 Marzo 2025. [6] A. Ruggeri, Conflitti tra norme eurounitarie e norme interne, tecniche giurisprudenziali di risoluzione di aporie teoriche di costruzione, giurcost.org., 2019, 495 ss. [7] D. S. Catalano, Doppia pregiudizialità: una svolta opportuna della Corte costituzionale, federalismi.it, 2019, n. 10, 25 ss. [8]C. Amalfitano, Il rapporto tra rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Consulta e tra disapplicazione e rimessione alla luce della giurisprudenza comunitaria e costituzionale, Rivista AIC, 2020, n. 1, 310. [9] r. Mastroianni, Sui rapporti tra Carte e Corti: nuovi sviluppi nella ricerca di un sistema rapido ed efficace di tutela dei diritti fondamentali, EP, 2020, 493 ss. Nello stesso ordine di idee si veda f. Ferraro, Giudice nazionale, centro di gravità e doppia pregiudizialità, AAVV, Annali, AISDUE, Napoli, 2021, 511 ss. [10] c. Pinelli, Granital e i suoi derivati. A quaranta anni da Corte cost. n. 170/1984, Rivista AIC ,n. 4/2024 del 12 novembre 2024. [11] Sul tema si veda g. Bronzini, Il rinvio pregiudiziale in ambito lavoristico e sociale: verso un rapporto più chiaro tra giudici nazionali e Corte di giustizia?, Lavorodirittieuropa, n. 1/2023. [12] Sul tema si veda r. Mastroianni, Da Taricco a Bolognesi, passando per la ceramica di Sant’Agostino: il difficile cammino verso una nuova sistemazione del rapporto tra Carte e Corti Osservatorio sulle fonti, 2018, n. 1. Per una ricostruzione, complessiva, della materia si veda a. Chiappetta, “Sarà il giudice a scegliere il rimedio più appropriato”: l’inciso definitivo della Corte costituzionale tra sindacato accentrato di costituzionalità e meccanismo diffuso di attuazione del diritto UE, federalismi.it, 29 gennaio 2025. [13] La nozione di cooperazione è fondamentale nella struttura complessiva delle procedure di rinvio pregiudiziale come ribadisce s. Sciarra, (Le Corti costituzionali e la Corte di giustizia possono parlare parole comuni?, Accademia dei Lincei, 16 dicembre 2022) la quale ha cura di precisare che: ”In una “conversazione cooperativa”, come quella che intendo descrivere, il potere non dovrebbe essere in gioco. Si dovrebbe piuttosto ricercare un’interazione costante, che vada nella direzione di un obiettivo comune. Il suggerimento è quindi quello di parlare parole comuni, costruendo un linguaggio giuridico comune, che dovrebbe essere il risultato di una maggiore integrazione ed essere rispettoso delle identità nazionali”. [14] Per una ricostruzione della giurisprudenza della Consulta, dei primi mesi del 2019, si veda N. Lupo, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema a rete di tutela dei diritti, federalismi.it, 2019, n. 13. [15] Sul tema si veda g. Tesauro, p. De pasquale, La doppia pregiudizialità, in f. Ferraro, c. Iannone, (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, II ed., Torino, 2024, 341 ss. [16] V., in generale, C. Acocella, Implementing European Law Principles in the Framework of Transformations of the Relationships between National Legal Systems and EU Law. Reflections on the Ruling of the Italian Constitutional Court no. 181/2024, in Persona e Amministrazione, n. 1, 2025, p. C. Amalfitano, “Tono costituzionale”: formalmente conciliante, sostanzialmente preoccupante. Brevi riflessioni a partire dalla sentenza costituzionale n. 31/2025, in RCE, n. 1, 2025, p. 1 ss.; S. Barbieri, La sentenza n. 181 del 2024 della Corte costituzionale: una svolta nei rapporti tra ordinamento italiano e diritto dell’Unione europea?, ivi, n. 3, 2024, p. 289 ss.; Id., Cambiano i tempi, cambia il dialogo: l’ordinanza n. 21 del 2025 della Corte costituzionale, ivi, n. 1, 2025, p. 1 ss.; P. De Pasquale, O. Pallotta, In tempi di sovranismo la Consulta difende il primato del diritto dell’Unione europea (e l’autonomia dei giudici), in EJ, n. 4, 2024, p. 174 ss.; F. Ferraro, La Consulta si affida al “tono costituzionale” per estendere il suo controllo (anche) sulle norme dell’Unione provviste di effetto diretto, ibidem, p. 160 ss., spec. p. 166 s.; P. Gambatesa, Reversing or Updating Granital? La nuova “regola 181” nell’ambito dei rapporti interordinamentali (in margine a Corte costituzionale, sentenza n. 181 del 2024, in Rivista AIC, n. 3, 2025, p. 152 ss.; G. Greco, A un anno dalla sentenza n. 181/2024 della Corte costituzionale: i nodi irrisolti, in EJ, n. 4, 2025, p. 250 ss.; R. Mastroianni, La sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti, ovvero la scomparsa dell’ articolo 11 della Costituzione, in Quaderni AISDUE, 2025, p. 1 ss., spec. p. 14 ss.; L. S. Rossi, Il nuovo corso della Corte costituzionale italiana sui rapporti con l’ordinamento dell’Unione europea, in federalismi.it, editoriale, n. 14, 2025; A. Ruggeri, La doppia pregiudizialità torna ancora una volta alla Consulta, in attesa di successive messe a punto (a prima lettura di Corte cost. n. 181 del 2024), in Consulta online, 2024, p. 1346 ss.; B. Sboro, Sindacato accentrato e doppia pregiudiziale di «impatto sistemico» dal «tono costituzionale». Note a margine di Corte cost. sent. n. 181/2024, in RCE, n. 1, 2025, p. 1 ss.; G. Scaccia, Dialogo fra corti, Intervento presentato al seminario organizzato dalla Biblioteca della Corte costituzionale – Roma, 12 gennaio 2026; C. Schepisi, V. Capuano (a cura di), Primato del diritto dell’Unione europea, giudice nazionale e dialogo con le Corti: quali nuovi equilibri?, in EJ, fasc. spec., 2025; N. Zanon, Il ruolo della Corte costituzionale nella difesa del principio di uguaglianza e degli obblighi europei ex art. 117, primo comma, Cost., in federalismi.it, n. 30, 2024, p. iv ss. ; P. De Pasquale, Il primato del diritto dell’Unione europea tra giudice comune e Corte costituzionale, in Unione europea e Diritti, n. 2, 2025, p. 213 ss. [17] Cfr. P. DE PASQUALE, Il dialogo tra le Corti. Uniformità del diritto UE e rimedi interni: perché l’intervento accentrato della Consulta è talvolta necessario,, Relazione tenuta nell’incontro di studio ‘Dialogo tra le Corti’ presso la Biblioteca della Corte costituzionale il 12 gennaio 2026, disponibile in cortecostituzionale.it/contenuti/rapporti-cittadini/incontri-biblioteca. [18] Corte cost. nn. Sentenze 29 e 161 del 2024. [19] Corte cost., ordinanza n. 182 del 2020. [20] R. TONIATI, Il principio di leale collaborazione fra garanzia dell’autonomia speciale e salvaguardia dell’unità dell’ordinamento, federalismi.it, 29 dicembre 2023. [21] G. PITRUZZELLA, La collaborazione tra Corte costituzionale e Corte di giustizia dell’Unione europea, Corte costituzionale, 1 ottobre 2025. [22] Sul tema si veda R. COSIO, La sentenza petlichev della corte di giustizia. un’occasione per riflettere sui pilastri dell’ordinamento dell’unione europea, ius.lefebvregiuffre.it/ue-internazionale, 27 marzo 2026. [23] CGUE sentenza del 22 febbraio 2022, RS, C-430/21. [24] CGUE sentenza 20 novembre 2025, Framholm, C-195/25, punti 67 e 68. [25] CGUE Sentenza 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24, punto 63. [26] L’affermazione viene supportata dalle considerazioni svolte nei punti nn. 53-54-55.In particolare, nel punto 55, si ribadisce che “tenuto conto delle preoccupazioni del giudice del rinvio riguardo alla giurisprudenza del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), come sintetizzate ai punti 23 e 24 della presente sentenza, si deve ricordare che le Corti costituzionali degli Stati membri sono tenute, allo stesso titolo del giudice ordinario, a rispettare il principio del primato del diritto dell’Unione [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punti da 47 a 51 e giurisprudenza citata]. Infatti, conformemente a una giurisprudenza consolidata, gli effetti derivanti dal principio del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che, in particolare, le disposizioni interne, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi”. [27] Sul tema si veda R. SILVESTRE, La fine delle “Corti ribelli”? La sentenza C-448/23 e la difesa dell’architettura costituzionale dell’UE, eurojus, fasc. 1/2026, 320 ss. [28] Sul tema si veda R. COSIO, La sentenza Remling della corte di giustizia. i giudici di ultima istanza tra obblighi di motivazione e responsabilita’, ius.lefebvregiuffre.it/ue-internazionale , 17 aprile 2026. [29] Corte cost. 3 gennaio 2025, n. 1 e 4 febbraio 2025, n. 7. [30] Corte cost. 20 marzo 2025, n. 31. [31] Corte cost. 8 gennaio 2026, n. 1. [32] Sul tema si veda R. COSIO, La sentenza petlichev della corte di giustizia. un’occasione per riflettere sui pilastri dell’ordinamento dell’unione europea, cit. [33] CGUE sentenza 16 aprile 2013, C-202/11, punto 26. [34] CGUE sentenza 7 settembre 2022, C-391/20, punto 83. [35] Sul tema si veda G. DI FEDERICO, L’identità nazionale degli Stati membri nel diritto dell’Unione europea. Natura e portata dell’art. 4, par. 2, TUE, Napoli, 2017. [36] CGUE sentenza 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia, C-448/23, punti 223 e 230 e giurisprudenza citata. Sul tema si veda R. SILVESTRE, La fine delle “Corti ribelli”? La sentenza C-448/23 e la difesa dell’architettura costituzionale dell’UE, cit. [37] Sulla tecnica del bilanciamento si veda L. R. ROSSI, Il principio del primato come “regola di coesione” dell’ordinamento dell’Unione europea, Eurojus, 4 settembre 2025. [38] Cfr. KOEN LENAERTS, Identità nazionale, uguaglianza degli Stati membri di fronte ai Trattati e primato del diritto dell’UE, corte.costituzionale.it, 5 settembre 2022. [39] CGUE sentenza del 22 febbraio 2022, C-430/21, RS, punti 71 e 72. [40] N. LUPO, Le “clausole europee” degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. alla luce della sentenza n. 125 del 2025 della Corte costituzionale, amministrazioneincammino.luiss.it, 9 aprile 2026. [41] B. NASCIMBENE, Articolo 11 della Costituzione, recente giurisprudenza e diritto dell'Unione europea. Una norma che “compare” e “scompare”?, in Federalismi.it, 2025, n. 33, pp. 152-174, spec. 160 s. (ove sono citate anche altre pronunce che omettono di richiamare l’art. 11 Cost.). [42] Così la sentenza n. 24 del 2025 (sull’incostituzionalità della preclusione biennale alla concessione di permessi premio ai detenuti imputati o condannati durante l’esecuzione della pena), par. 2 del Considerato in diritto. [43] F. VIGANO’, Il ruolo della Corte costituzionale come giudice europeo, Corte costituzionale, 26 settembre 2025. [44] F. VIGANO’, Il ruolo della Corte costituzionale come giudice europeo, cit. [45] F. VIGANO’, Il ruolo della Corte costituzionale come giudice europeo, cit. [46] Sul tema si veda L. S. ROSSI, ‘Concretised’, ‘Flanked’, or ‘Standalone’? Some Reflections on the Application of Article 2 TEU, European Papers – A Journal on Law and Integration Vol. 10, No. 1, 2025, pp. 1-24, P. DE PASQUALE, Protezione dei minori e stigmatizzazione delle identità LGBTI+: brevi riflessioni a margine della sentenza Commissione/Ungheria (Valeurs de l’Union), Quaderni AISDUE - Rivista quadrimestrale ISSN 2975-2698 – Fascicolo n. 2/2026. [47] Cfr. CGUE, sentenza C-796/22. [48] Cfr. CGUE, sentenza C-796/22. [49] Come si legge nella sentenza commentata. [50] G. PITRUZZELLA, L’Unione europea come “comunità di valori” e la forza costituzionale del valore dello “stato di diritto”, federalismi.it, 15 dicembre 2021. [51] A. VON BOGDANDY, Il diritto europeo oltre l''Unione sempre più stretta': ricostruzione del concetto e della metodologia comparativa della Corte di giustizia, dirittounioneeuropea.eu, 31 marzo 2017, Fascicolo 1, pg. 9 ss. [52] Cfr. R. COSIO, L’evoluzione del diritto europeo. Verso un sistema di sistemi, in Libertà d’impresa e tutela del lavoro, a cura di R. COSIO e F. ROSELLI, Milano 2023, p. 289. [53] F. VIGANO’, Il ruolo della Corte costituzionale come giudice europeo, cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/dialogo-tra-le-corti-e-la-corte-dell-unione-europea, 26 settembre 2025. |