Liquidazione giudiziale e procedure esecutive pendenti
12 Giugno 2026
L’art. 143 c.c.i.i. detta una disciplina specifica (Rapporti processuali) sulle controversie del debitore relative ai rapporti di diritto patrimoniale in caso di liquidazione giudiziale. Tale norma prevede che nelle suddette controversie, anche in corso al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, sta in giudizio il curatore, mentre il debitore può intervenire in giudizio solo in due casi: se il suo intervento è previsto dalla legge oppure per le questioni dalle quali potrebbe dipendere a suo carico un’imputazione di bancarotta. La norma specifica inoltre che la liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo e che il termine per la sua riassunzione decorre dal momento in cui l’interruzione viene dichiarata dal giudice. Quindi, il curatore subentra al debitore in tutte quelle controversie che attengono ai rapporti patrimoniali del debitore stesso compresi nella liquidazione giudiziale e non, quindi, nelle controversie di diritto patrimoniale non comprese nella liquidazione giudiziale né, a maggiore ragione, in quelle relative ai rapporti di diritto personale del debitore. Fatta questa premessa di ordine sistematico, per rispondere all’odierno quesito occorre richiamare l’art. 216 c.c.i.i. (Modalità della liquidazione), il quale, al comma 10, prevede che se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi ed in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. Se invece il curatore non subentra, il giudice dell’esecuzione, su istanza del curatore, dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. Il Tribunale di Siena, Ufficio procedure concorsuali, posto che “il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (ma anche la legge fallimentare, che continua ad applicarsi alle procedure ancora pendenti), richiede al curatore sia di adempiere alle sue funzioni con la diligenza professionale richiesta dall’incarico ricoperto sia di espletare i doveri del proprio ufficio con celerità ed in termini contingentati”, ha dettato le “Linee guida per la gestione delle procedure di liquidazione giudiziale e delle procedure fallimentari” (versione aggiornata ottobre 2025, sottoscritta dal Presidente del Tribunale in data 3 marzo 2026). In esse si legge che, nel caso in cui, all’apertura della liquidazione giudiziale, sia pendente un’esecuzione immobiliare nei confronti del debitore, il curatore può subentrarvi (e dunque sottostare alle norme regolatrici delle esecuzioni individuali), previa autorizzazione del giudice delegato. Secondo tali linee guida il subentro è auspicabile in alcuni specifici casi: quando si tratti di bene indiviso solo parzialmente appreso alla massa; nel caso in cui le vendite siano in stato avanzato (in considerazione della generale maggiore flessibilità delle procedure competitive in sede concorsuale); in ogni caso previa valutazione (insieme al giudice delegato) della convenienza della prosecuzione della vendita in sede esecutiva piuttosto che concorsuale, considerati i relativi costi e la previsione dei tempi delle rispettive procedure. In questo caso - si legge sempre nelle Linee guida del Tribunale di Siena - il giudice dell’esecuzione provvederà ad assegnare l’intero ricavato della vendita alla procedura concorsuale, detratte le spese prededucibili maturate in corso di procedura esecutiva. In caso contrario, sarà sufficiente che il curatore (senza necessità di costituzione in giudizio) comunichi tempestivamente al giudice dell’esecuzione (ed al professionista delegato, se nominato) l’intervenuta apertura della procedura di liquidazione concorsuale del debitore esecutato. In precedenza (20 luglio 2022) il Consiglio Superiore della Magistratura aveva dettato le Linee Guida relative alle “Buone Prassi nel settore delle procedure concorsuali”, richiamate anche da Tribunale di Siena, secondo le quali per le azioni esecutive già pendenti, nell’ottica di una rapida chiusura della procedura concorsuale, è opportuno che il curatore valuti l’utilità del subentro ai sensi dell’art. 107, comma 6, l. fall. ovvero dell’art. 216, commav10, c.c.i.i.. Se l’esecuzione avviata presenta ragionevoli aspettative di una rapida conclusione - si legge nelle dette Linee Guida del CSM - è conveniente per il curatore intervenire nella stessa; viceversa, laddove l’esecuzione sia ancora nella fase iniziale, il curatore potrà ritenere scelta più efficiente la liquidazione in sede concorsuale, con eventuale utilizzo in un’ottica di economia procedurale delle perizie già acquisite in sede esecutiva. In caso di intervento o subentro - sempre secondo le predette Linee Guida del CSM -, il curatore deve monitorare in concreto l’effettiva sussistenza di un potenziale utile per la massa, tenendo in considerazione il valore dell’immobile e l’importo del credito dell’eventuale creditore fondiario per il quale sia già avvenuta la relativa ammissione al passivo, specie se ciò costituisca l’unico ostacolo alla chiusura della procedura. A tal fine, il curatore dovrà tenere conto, tra l’altro, del valore dei beni staggiti rispetto ai crediti di grado poziore. Per completezza va anche evidenziato che, secondo la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare (da ritenersi valida ancora oggi), è possibile che in caso di inerzia del curatore il fallito possa eccezionalmente agire in giudizio. Occorre però appurare la conoscenza in capo al curatore del processo in corso e il disinteresse da parte sua a proseguirlo (Cass. Civ., 17 luglio 2025, n. 19794). E’ tuttavia da ritenere che il debitore non possa agire se l’inerzia del curatore è conseguente ad una negativa valutazione della convenienza della controversia (Cass. Civ., 10 ottobre 2022 n. 29462). In conclusione, il curatore può subentrare nelle procedure esecutive pendenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, ed in tal caso si applicheranno le norme del codice di procedura civile. E’ comunque opportuno che il curatore valuti attentamente l’utilità del subentro, anche in un’ottica di più rapida conclusione del procedimento esecutivo rapportato ai diversi tempi di durata della procedura concorsuale. |