Il termine di decadenza per la risoluzione del concordato preventivo: la “data certa” dell’ultimo adempimento
16 Giugno 2026
Massima In presenza di una proposta di concordato preventivo che fissi espressamente una data per l’ultimo pagamento ai creditori, il termine annuale di decadenza per la proposizione dell’istanza di risoluzione ex art. 186, comma 3, l. fall. decorre da tale data, indipendentemente dalla durata degli strumenti negoziali di esecuzione del piano - quali contratti di affitto d’azienda o accordi di associazione in partecipazione - che hanno valenza meramente strumentale e non costituiscono “adempimenti concordatari” in senso proprio. Il ricorso per risoluzione depositato oltre il termine annuale dalla scadenza dell’ultimo pagamento previsto nella proposta omologata è pertanto inammissibile per decadenza. Il caso Una società a responsabilità limitata operante nel settore delle costruzioni accedeva al concordato preventivo, omologato nel febbraio 2020 sotto la vigenza della legge fallimentare. Il piano concordatario si articolava su più componenti: affitto e successiva vendita dell’azienda a una società terza, contratto di associazione in partecipazione della durata quinquennale per lo sviluppo di un progetto turistico-ricettivo, cessione di immobili di proprietà e incasso di crediti. La proposta prevedeva espressamente il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro dodici mesi dall’omologa e la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 38,80% in ogni caso entro il 31 dicembre 2023. L’esecuzione del concordato si rivelava parzialmente fallimentare: il progetto turistico non veniva realizzato a causa del sequestro probatorio del terreno destinato all’iniziativa, risultato ingombro di rifiuti; il credito erariale rimasto insoddisfatto ammontava a circa 167.000 euro. Dal rendiconto finale del liquidatore emergeva che, all’esito dei riparti, solo il creditore ipotecario avrebbe trovato soddisfazione sul ricavato dell’immobile gravato, mentre tutti gli altri creditori privilegiati e chirografari sarebbero rimasti privi di qualsiasi soddisfazione, in palese contrasto con la percentuale minima del 38,80% promessa nella proposta omologata. L’Amministrazione finanziaria depositava ricorso per risoluzione del concordato il 24 novembre 2025, ritenendo ancora aperto il termine annuale sul presupposto che la durata quinquennale del contratto di associazione in partecipazione - prorogata di sei mesi per effetto del D.L. 23/2020 - individuasse il vero termine finale di esecuzione del concordato, fissabile nell’agosto 2025. La società debitrice eccepiva la tardività del ricorso, sostenendo che il termine annuale fosse decorso dal 31 dicembre 2023, data espressamente indicata nella proposta per l’ultimo pagamento ai chirografari, e pertanto integralmente spirato il 31 dicembre 2024. Il commissario giudiziale sosteneva invece la tempestività del ricorso, valorizzando la durata quinquennale del contratto associativo. Le questioni La decisione pone all’attenzione dell’interprete alcune questioni di rilevante impatto sistematico e pratico:
Le soluzioni giuridiche Il Tribunale accoglie l’eccezione preliminare di decadenza e dichiara il ricorso inammissibile, svolgendo le seguenti premesse argomentative. In primo luogo, il Collegio ribadisce che la fattispecie è interamente governata dalla legge fallimentare in ragione della disciplina transitoria ex art. 390, comma 2, c.c.i.i., applicabile alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022: gli artt. 186, 137 e 15 l. fall. reggono quindi sia i presupposti sostanziali della risoluzione sia il regime del termine di decadenza. In secondo luogo, il Tribunale aderisce al consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 22273/2017; Cass. n. 27666/2011), secondo cui il termine annuale per la risoluzione decorre dalla data di scadenza fissata per l’ultimo pagamento previsto nel concordato; solo in assenza di tale data fissata, il termine decorre dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione, comprensivo degli effettivi pagamenti anche conseguenti a eventuali sopravvenienze attive. In terzo luogo, il Collegio esclude che la durata quinquennale del contratto di associazione in partecipazione - pur essendo parte integrante del piano - possa rilevare ai fini della decorrenza del termine di decadenza: tale contratto ha una propria vita negoziale autonoma e non costituisce un “adempimento” del concordato verso i creditori. L’adempimento concordatario si misura sui flussi distributivi in favore dei creditori, non sulla durata degli strumenti negoziali di esecuzione. Ne consegue che il termine annuale ha iniziato a decorrere dal 31 dicembre 2023 - data espressamente indicata nella proposta omologata quale scadenza ultima per il pagamento dei chirografari - ed era integralmente spirato prima del deposito del ricorso, avvenuto il 24 novembre 2025. Il ricorso è pertanto tardivo e inammissibile. Ogni altra questione, ivi compresa quella relativa alla sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, rimane assorbita. Osservazioni La regola della “data espressa” e la sua ratio Il decreto si inserisce coerentemente nel solco tracciato dalla Cassazione, affermando con nettezza la priorità della data espressa nella proposta omologata rispetto a qualsiasi altro criterio residuale. La logica sottostante è quella della certezza: il creditore che voglia azionare la risoluzione deve poter calcolare il proprio termine in modo oggettivo e verificabile, senza dover ricostruire ex post l’esatto momento in cui le operazioni di liquidazione possono dirsi esaurite. Quando la proposta fissa una data, tale data diventa il parametro esclusivo, indipendentemente dall’andamento concreto della procedura e dalla durata degli atti strumentali al piano. Questa impostazione è tanto più condivisibile se si considera la funzione della proposta concordataria omologata: essa è l’atto con cui il debitore assume impegni vincolanti nei confronti dei creditori, e la data ivi indicata per l’ultimo pagamento è parte integrante di tali impegni. Pretendere di spostarla in avanti valorizzando la durata di contratti di esecuzione significherebbe consentire al debitore di dilatare surrettiziamente i propri impegni al di là di quanto approvato dai creditori e omologato dal tribunale. La distinzione tra adempimenti concordatari e atti strumentali Il profilo più innovativo del decreto risiede nella distinzione netta tra adempimenti concordatari in senso stretto - i pagamenti ai creditori - e atti meramente strumentali all’esecuzione del piano. Solo i primi rilevano ai fini del termine di decadenza; i secondi, pur previsti nel piano, non spostano la decorrenza se a essi non è direttamente collegata una scadenza di pagamento ai creditori. Questa distinzione è di grande portata pratica nei piani concordatari complessi - sempre più frequenti nelle ristrutturazioni di imprese con continuità aziendale - in cui convivono contratti di durata, accordi associativi, cessioni d’azienda, operazioni immobiliari, ognuno con la propria scadenza. Il decreto chiarisce che il termine di decadenza non si “aggancia” all’attività più “lunga” prevista nel piano, ma alla scadenza dell’ultimo pagamento ai creditori espressamente indicata. In presenza di classi di creditori con scadenze di pagamento diverse, il termine decorrerà dall’ultima tra tali scadenze. Il silenzio del ricorrente e il ruolo del commissario Un aspetto di sicuro interesse pratico riguarda il comportamento processuale dell’Amministrazione finanziaria, che non ha preso posizione sull’eccezione di decadenza sollevata dalla resistente. È stato il commissario giudiziale - e non il ricorrente - a tentare di sostenere la tempestività dell’istanza, peraltro senza successo. Il dato merita attenzione: chi propone l’istanza di risoluzione ha l’onere di allegare e dimostrare la tempestività della propria iniziativa. Il silenzio su un’eccezione di decadenza - specialmente in un procedimento camerale dove il contraddittorio è più snello - espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità difficilmente evitabile. Il caso di specie ne è plastica dimostrazione. La questione assorbita: l’inadempimento nel concordato con continuità indiretta Il decreto non si pronuncia sulla sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, dichiarando la questione assorbita. Vale nondimeno segnalare che il tema è di notevole delicatezza nel concordato con continuità indiretta, dove il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano può dipendere da cause oggettive estranee alla volontà del debitore - come nel caso di specie, il sequestro probatorio del terreno destinato al progetto turistico. La distinzione tra inadempimento imputabile e impossibilità oggettiva sopravvenuta merita un approfondimento che esula dai confini del presente commento, ma che la fattispecie evoca con forza. La proiezione nel sistema del Codice della crisi Il decreto applica la legge fallimentare, ma i principi che esprime sono pienamente valorizzabili nel sistema del Codice della crisi. L’art. 119, comma 3, c.c.i.i. riproduce la struttura dell’art. 186, comma 3, l. fall., prevedendo il medesimo termine annuale decorrente dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. La continuità normativa rende le conclusioni del decreto direttamente trasponibili al sistema vigente. Nel Codice della crisi, peraltro, il monitoraggio dell’esecuzione è potenziato rispetto alla legge fallimentare: la relazione periodica del commissario ex art. 118 c.c.i.i. garantisce una conoscibilità costante dello stato di avanzamento del piano, rendendo ancora più difficile invocare l’ignoranza dell’inadempimento per giustificare la tardività di un’istanza di risoluzione. Conclusioni Il decreto del Tribunale di Venezia esprime un principio di sicura utilità pratica: in presenza di una proposta omologata che fissi una data espressa per l’ultimo pagamento ai creditori, quella data è e rimane il parametro esclusivo di decorrenza del termine annuale di decadenza per la risoluzione, indipendentemente dalla durata degli strumenti negoziali di esecuzione del piano. L’ammonimento per i creditori istituzionali - e in particolare per il Fisco - è chiaro: il termine è breve, decorre da una data spesso verificabile fin dall’omologa, e la sua inosservanza determina la decadenza dall’azione di risoluzione senza possibilità di recupero. La complessità del piano non vale a dilatare il termine se la proposta ha già fissato la scadenza dell’ultimo adempimento. Chi rimane insoddisfatto deve attivarsi tempestivamente, monitorare l’esecuzione del concordato sin dalle sue fasi iniziali e non attendere l’esito complessivo della procedura per valutare se promuovere l’istanza di risoluzione. |