Accesso del debitore a due composizioni negoziate: rigetto della richiesta di reiterazione delle misure protettiveFonte: Trib_Monza_17_marzo_2026.pdf
18 Giugno 2026
Massima Il tema centrale è costituito dall’ammissibilità, o meno, di tale richiesta, in rapporto ad un fenomeno di crisi unitario. La decisione, che valorizza la ratio del sistema di protezione in composizione negoziata della crisi, in rapporto alla compressione dei diritti dei creditori, muovendo dall’analisi circa la sussistenza di una medesima situazione di crisi, nega la reiterabilità dell’applicazione delle misure protettive laddove l’impresa abbia già beneficiato delle stesse, per la durata massima di 240 giorni, nel precedente percorso di composizione negoziata. Il caso Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Monza ha affrontato il tema della reiterabilità delle misure protettive del patrimonio nell’ambito di una seconda composizione negoziata della crisi, qualora il debitore ne abbia già beneficiato, per il limite massimo di durata stabilito dall’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 14/2019, nel contesto di un precedente percorso ex art. 12 e ss. d.lgs. n. 14/2019. Al fine di meglio inquadrare le ragioni che hanno indotto il Tribunale a rigettare l’istanza di conferma delle misure protettive, è utile ricostruire brevemente i fatti di causa. In data 31 dicembre 2025, con ricorso presentato ai sensi degli artt. 18e 19 d.lgs. n. 14/2019, la ricorrente chiedeva al Tribunale di confermare le misure protettive tipiche con efficacia erga omnes, a seguito della pubblicazione della richiesta di applicazione ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 14/2019. La società rappresentava di aver già condotto un percorso di composizione negoziata della crisi nell’agosto 2023, archiviato nel luglio 2024 e conclusosi con il raggiungimento di un accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 14/2019 con i creditori, accordo che la ricorrente riferiva inadempiuto. Nell’ambito di tale primo percorso di risanamento la società aveva beneficiato di misure protettive tipiche per la durata massima prevista dall’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 14/2019, ossia per 240 giorni. L’esperto, nel proprio parere ex art. 19, comma 4, d.lgs. n. 14/2019, pur rilevando che è certamente consentita la riproposizione dell’istanza di accesso alla CNC decorso un anno dall’archiviazione (art. 17, comma 9, d.lgs. n. 14/2019), esprimeva dubbi in merito all’ammissibilità di una ulteriore compressione dei diritti dei creditori attraverso ulteriori misure protettive, in un contesto di “seconda” composizione negoziata della crisi attivata per far fronte alla medesima crisi aziendale su cui si era fondata la “prima” composizione negoziata. Nel corso del procedimento non emergevano apprezzabili elementi di discontinuità in merito alle cause genetiche della crisi, tra il primo e il secondo percorso di risanamento. Il Tribunale di Monza, nel motivare il rigetto della domanda di conferma delle misure protettive, ha osservato come la ricorrente non avesse allegato né provato «elementi sufficienti a dimostrare che le cause della crisi che hanno condotto… [n.d.r. la società] ad avviare una nuova composizione negoziata, in seguito al fallimento della prima, siano nuove e distinte rispetto alle precedenti». Il Tribunale ha rigettato il ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 14/2019 sui rilievi, tra gli altri, per cui (i) «la ricorrente tenta di risolvere con il presente percorso di composizione negoziata la medesima crisi che ha determinato l’accesso alla precedente composizione negoziata» e (ii) avendo la ricorrente già beneficiato di 240 giorni di misure protettive nell’ambito della prima composizione negoziata, la concessione di ulteriori misure protettive «costituirebbe da un lato elusione della norma e dall’altro un’ulteriore ingiustificata compressione dei diritti dei creditori». La questione e la soluzione giuridica La disciplina delle misure protettive del patrimonio nell’ambito della composizione negoziata della crisi è contenuta negli artt. 18e 19 d.lgs. n. 14/2019. In particolare, per quanto qui di interesse, il quinto comma dell’art. 19, al suo ultimo periodo, stabilisce il limite massimo di durata di tali misure disponendo che «La durata massima delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni». Tale previsione va coordinata con l’art. 8 d.lgs. n. 14/2019 che, con riferimento all’intero percorso di risanamento – dunque facendo riferimento alle misure protettive in composizione negoziata e a quelle previste nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi – dispone che la durata complessiva delle misure protettive, fino all’omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, non può eccedere i 12 mesi, tenendo conto anche delle misure protettive eventualmente concesse in sede di composizione negoziata. La norma, di matrice comunitaria, esprime l’esigenza di contemperare la necessità di tutela del patrimonio del debitore con il diritto dei creditori a non vedere compromessi i propri diritti di credito per un lasso di tempo eccessivamente prolungato. Ulteriore disposizione di rilievo è l’art. 17, comma 9, d.lgs. n. 14/2019, ove stabilisce che «In caso di archiviazione dell’istanza di cui al comma 1 [n.d.r., l’istanza di nomina dell’esperto della composizione negoziata], l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione». Se, pertanto, da un lato la norma appena citata consente espressamente al debitore di riproporre una nuova istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi decorso un anno dall’archiviazione della prima composizione negoziata, dall’altro non si rinviene all’interno dell’impianto codicistico una disposizione che consenta di beneficiare, ancora, di misure protettive in una “seconda” composizione negoziata. È dunque chiaro come elemento dirimente, ai fini della conferma, o meno, delle misure protettive in un simile caso, sia costituito dalla sussistenza di una situazione di crisi (o di insolvenza) diversa, oppure unitaria, rispetto a quella che aveva reso necessario il primo percorso di risanamento. Con una “seconda” composizione negoziata, pur nel rispetto del termine previsto dall’art. 17, comma 9, d.lgs. n. 14/2019, non opera automaticamente un “reset” della durata massima delle misure di protezione. Affinché ciò si verifichi, è infatti necessario che l’impresa dimostri il mutamento delle condizioni di fatto che l’hanno indotta a ricorrere nuovamente al percorso di cui agli artt. 12 ss. d.lgs. n. 14/2019. In altre parole, il debitore deve fronteggiare una crisi (o insolvenza) nuova, diversa dalla prima. In tale prospettiva, il concetto di “medesima crisi” – evocato nella relazione dell’esperto e condiviso dal Tribunale – opera come causa di rigetto della tutela: rileva infatti l’unicità del quadro causale e strutturale che ha generato la crisi, non, invece, l’eventuale diversa struttura del progetto di risanamento tra il primo e il secondo percorso. Di qui l’onere, in capo al debitore che chiede misure protettive nell’ambito di una rinnovata composizione negoziata, di allegare e provare elementi di discontinuità effettivi, che siano idonei a dimostrare che il nuovo percorso è volto ad affrontare una crisi nuova e ontologicamente diversa dalla prima. L’ordinanza del Tribunale di Monza si pone in sostanziale linea di continuità con una recente pronuncia di merito, già commentata in questo portale (Tribunale di Bologna, Sez. IV, 19 maggio 2025; per un approfondimento in merito si veda G. Migliarini, I limiti temporali delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi: la “seconda” CNC e la preclusione dell’uso abusivo dello strumento, in IUS Crisi d’impresa (ius.giuffrefl.it) - ilfallimentarista). In tal caso, il Tribunale di Bologna non confermava (e per l’effetto revocava) le misure protettive del patrimonio, rilevando come la ricorrente ne avesse già beneficiato per il termine massimo di 12 mesi nell’ambito sia di una precedente composizione negoziata, sia del procedimento unitario per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Analogamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Monza, i giudici bolognesi ponevano alla base della propria decisione la circostanza che la nuova composizione negoziata fosse stata avviata per fronteggiare la medesima situazione di crisi già affrontata nel precedente percorso negoziale, culminato, in quel caso, nella domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Il Tribunale di Bologna ha infatti ritenuto che l’avvio di un nuovo termine di misure protettive a fronte della medesima situazione di crisi contrasti con la ratio dell’art. 8 d.lgs. n. 14/2019 che, su indicazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency), ha imposto una limitazione massima della compressione dei diritti dei creditori. Conclusioni La reiterabilità del percorso di composizione negoziata della crisi nel rispetto dell’art. 17, comma 9, d.lgs. n. 14/2019 – dunque decorso un anno dall’archiviazione di una “prima” composizione negoziata – non comporta automaticamente la reiterabilità delle misure protettive, in misura ulteriore rispetto alla durata massima ex art. 19, comma 5, d.lgs. n. 14/2019, di cui l’impresa abbia già usufruito nel primo percorso di risanamento. Elemento dirimente per beneficiare ex novo delle misure di protezione è costituito dalla sussistenza di una situazione di crisi diversa da quella che aveva caratterizzato il primo percorso di risanamento. In altre parole, occorre essere in presenza di elementi di fatto che dimostrino la diversità di due fenomeni di crisi; diversamente, l’avvio di un nuovo termine di protezione è elusivo del limite massimo di durata delle misure protettive ex art. 19, comma 5, d.lgs. n. 14/2019 e fonte di un’ulteriore, ingiustificata compressione delle prerogative creditorie. Resta salva, per il debitore, la possibilità di beneficiare di ulteriori misure protettive nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi, nel rispetto della durata complessiva annuale prevista dall’art. 8 d.lgs. n. 14/2019. |