DMA e gatekeeper: parziale annullamento della designazione di Meta Marketplace

La Redazione
04 Giugno 2026

Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza 3 giugno 2026, causa T‑1078/23, si pronuncia sul ricorso di Meta Platforms, Inc. avverso la decisione della Commissione C(2023) 6105 final che l’aveva designata gatekeeper ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act - DMA) per i servizi Facebook, Messenger e Marketplace. 

Meta chiedeva, in sostanza, l’annullamento della qualificazione di Messenger e Marketplace come servizi di piattaforma di base (SPB) costituenti “punti di accesso importanti” ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. b), DMA, nonché, in via subordinata, la rimozione di tali servizi dall’elenco dei SPB di cui all’art. 2 della decisione impugnata.

Sul primo motivo, relativo a Messenger, il Tribunale conferma integralmente l’impostazione della Commissione. Quest’ultima aveva qualificato Messenger come servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero (SCIIN) ai sensi dell’art. 2, punto 9, DMA, in rinvio al codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e quindi come SPB distinto dal social network online Facebook. 

La Corte di Lussemburgo valorizza, da un lato, gli elementi fattuali: applicazione autonoma per dispositivi mobili, utilizzo possibile anche con account Facebook disattivato, strumenti specifici offerti alle imprese per interagire con gli utenti via Messenger, comunicazioni finanziarie e commerciali di Meta che presentano Messenger come prodotto distinto. Dall’altro lato, richiama l’allegato al DMA (punto D, par. 2), che impone di considerare come SPB distinti i servizi offerti in modo integrato ma appartenenti a categorie diverse (qui: social network online vs SCIIN). 

Il Tribunale respinge anche il tentativo di Meta di rovesciare la presunzione di “punto di accesso importante” fondata sulle soglie quantitative dell’art. 3, par. 2, lett. b), rilevando che gli argomenti su quota delle comunicazioni B2C, multihoming, prevalenza d’uso C2C e ruolo della posta elettronica non raggiungono l’elevata soglia probatoria richiesta dall’art. 3, par. 5 DMA. È inoltre escluso l’obbligo per la Commissione di avviare un’indagine di mercato ex art. 17, par. 3 DMA, non essendo state addotte “argomentazioni sufficientemente fondate” tali da mettere manifestamente in dubbio le presunzioni. 

Di diverso segno l’esito per Marketplace. Il Tribunale annulla l’art. 2, lett. f), della decisione, con cui la Commissione aveva qualificato Marketplace come servizio di intermediazione online (SIO) costituente punto di accesso importante. Due i profili centrali:

  • errore di diritto nel quadro temporale utilizzato per qualificare il servizio come SIO, avendo la Commissione limitato indebitamente l’analisi ai soli tre esercizi precedenti, mentre per la qualificazione del SPB rilevano tutti gli elementi esistenti al momento della decisione;
  • violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 296 TFUE in relazione alle modifiche strutturali introdotte da Meta il 31 luglio 2023, che limitavano drasticamente il numero di annunci pubblicabili e incidevano sull’indicatore interno dei “power seller” utilizzato dalla stessa Commissione per individuare gli utenti commerciali. 

Secondo il Tribunale, la decisione non chiarisce in modo chiaro e non equivoco perché, dopo tali modifiche, Marketplace continuerebbe a soddisfare la seconda condizione della definizione di SIO (possibilità per utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori), né come la Commissione abbia considerato il venir meno, secondo Meta, degli utenti qualificabili come power seller.

Ne deriva l’annullamento parziale limitato all’art. 2, lett. f), con conferma nel resto della designazione di Meta come gatekeeper per Facebook e Messenger.