MAE, diritti fondamentali e obbligo di trasferimento della pena
04 Giugno 2026
Nei casi esaminati, le autorità giudiziarie belghe avevano rifiutato l’esecuzione di MAE emessi da Romania e Grecia per l’esecuzione di pene detentive, in ragione delle condizioni di detenzione e, in un caso, anche delle condizioni personali del condannato, ritenute tali da integrare un rischio di violazione degli artt. 3 CEDU e 4 Carta. Il giudice del rinvio chiedeva se, una volta rifiutata la consegna sulla base dell’art. 1, § 3, della decisione quadro 2002/584 – che, alla luce della giurisprudenza Aranyosi, Căldăraru e Dorobantu, impone di porre fine alla procedura di consegna in presenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante – l’autorità giudiziaria di esecuzione possa o debba applicare il motivo facoltativo di non esecuzione di cui all’art. 4, n. 6, disponendo l’esecuzione della pena sul proprio territorio. La Corte qualifica l’art. 1, § 3, come motivo obbligatorio di rifiuto, strettamente funzionale alla tutela dei diritti fondamentali, che una volta applicato pone «necessariamente fine» alla procedura di consegna disciplinata dalla decisione quadro 2002/584. L’art. 4, n. 6, è invece qualificato come motivo facoltativo e autonomo di non esecuzione, subordinato a presupposti specifici (cittadinanza, residenza o dimora stabile nello Stato di esecuzione e impegno di quest’ultimo a eseguire la pena secondo il proprio diritto) e orientato alla massimizzazione delle prospettive di reinserimento sociale del condannato. Non può, pertanto, essere applicato «in via complementare» una volta già rifiutata l’esecuzione del MAE in base all’art. 1, § 3. La Corte introduce però una nuova regola applicabile in chiave sistemica: per evitare che il rifiuto di consegna si traduca in impunità, lo Stato membro di esecuzione è tenuto ad attivare la procedura di cui alla decisione quadro 2008/909. In particolare, deve utilizzare l’art. 4, § 5, di tale decisione quadro per chiedere di propria iniziativa allo Stato di emissione la trasmissione della sentenza e del certificato standard, al fine di riconoscere la condanna ed eseguire la pena sul proprio territorio. La Corte sottolinea che, pur non essendo giuridicamente obbligato a trasmettere la sentenza, lo Stato di emissione, nel rispetto del principio di leale cooperazione (art. 4, § 3, TUE), non può esercitare tale facoltà in modo da paralizzare il funzionamento congiunto del MAE e del sistema di riconoscimento delle sentenze, né da determinare l’impunità del condannato, in contrasto con l’obiettivo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia privo di zone franche. La pronuncia consolida così un modello a doppio binario: tutela piena dei diritti fondamentali mediante il rifiuto di consegna, ma, parallelamente, obbligo per lo Stato di esecuzione di farsi carico dell’esecuzione della pena tramite gli strumenti di riconoscimento reciproco delle sentenze penali. |