Licenziamenti collettivi e rifiuto del trasferimento: la parola della CGUE

La Redazione
05 Giugno 2026

La CGUE, con sentenza 4 giugno 2026, causa C‑907/24, Egenergy Srl (già Orefice Generators Srl, in liquidazione) contro alcuni propri dipendenti, interviene in modo incisivo sulla nozione di «licenziamento» ai sensi della direttiva 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi. 

Il caso trae origine dalla decisione di Egenergy, impresa con più di quindici dipendenti, di cessare l’attività nello stabilimento campano e trasferirla integralmente in Sardegna, a oltre 600 km di distanza. La decisione di trasferimento, comunicata ai sindacati e poi ai lavoratori, comportava lo spostamento del luogo di lavoro di tutti gli addetti interessati. I lavoratori coinvolti non si presentavano nella nuova sede; l’azienda avviava un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata superiore a 30 giorni e, il 3 dicembre 2021, intimava il licenziamento. 

In sede cautelare il Tribunale di Napoli Nord aveva già ritenuto illegittimo il trasferimento, valorizzandone le ricadute sull’equilibrio familiare e sul «centro affettivo» dei lavoratori. Successivamente, in sede di merito, lo stesso Tribunale dichiarava l’illegittimità dei licenziamenti, ordinando la reintegrazione, sul presupposto che la modifica unilaterale derivante dal trasferimento rientrasse, in un’ottica di interpretazione conforme, nella nozione eurounitaria di licenziamento collettivo. Egenergy proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, che sollevava rinvio pregiudiziale. 

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la risoluzione del rapporto di lavoro conseguente al rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento lontano, deciso unilateralmente per ragioni non inerenti alla sua persona, rientri nella nozione di «licenziamento» o tra le «cessazioni del contratto di lavoro» assimilate, nonché se tali risoluzioni debbano essere computate per il raggiungimento delle soglie numeriche che attivano le procedure di informazione e consultazione. 

La Corte, richiamando la propria giurisprudenza (in particolare Ineo Infracom, C‑249/24), ribadisce che «licenziamento» comprende qualsiasi cessazione del contratto non voluta dal lavoratore, e che rientra in tale nozione la modifica unilaterale, a suo svantaggio, di un elemento essenziale del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla sua persona. Il luogo di lavoro è elemento essenziale e, in presenza di un trasferimento stabile a oltre 600 km, separato dal mare, si configura una modifica sostanziale. 

Ne consegue che la risoluzione del rapporto, determinata dal rifiuto del lavoratore di seguire tale trasferimento, integra un «licenziamento» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59 e deve essere computata ai fini delle soglie che impongono l’attivazione delle procedure di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

È pertanto incompatibile con il diritto dell’Unione una disciplina nazionale che, pur fissando una soglia numerica più favorevole (come i cinque licenziamenti dell’art. 24 l. n. 223/1991), escluda dal computo tali risoluzioni riconducibili a decisioni unilaterali di trasferimento lontano del luogo di lavoro.