Cittadinanza europea, minori e genitori extra UE

La Redazione
05 Giugno 2026

La Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 4 giugno 2026, causa C‑147/24, Safi, interviene nuovamente sul rapporto tra cittadinanza dell’Unione, diritti dei minori e soggiorno dei genitori cittadini di Paesi terzi.

Il caso riguarda una cittadina marocchina, V, che ha vissuto a lungo in Spagna con un diritto di soggiorno fondato sull’attività economica, e che dal 2014 risiede nei Paesi Bassi con il coniuge, cittadino olandese e marocchino, e il figlio nato nel 2015 nei Paesi Bassi, titolare esclusivamente della cittadinanza olandese. Il minore non ha mai soggiornato in altri Stati membri, presenta difficoltà linguistiche e segue un percorso scolastico specializzato nei Paesi Bassi.

Le autorità olandesi hanno respinto la domanda di diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi della madre, fondata sull’art. 20 TFUE, ritenendo dirimente il fatto che ella goda di un diritto di soggiorno in Spagna, e le hanno ingiunto di recarsi immediatamente in tale Stato membro, ai sensi dell’art. 6, par. 2, dir. 2008/115.

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia legittimo negare il diritto di soggiorno derivato nel Paese di cittadinanza del minore (Paesi Bassi) solo perché il genitore extra‑UE può soggiornare in un altro Stato membro (Spagna), senza un esame approfondito dell’interesse superiore del minore e della possibilità di mantenere la vita familiare in quello Stato. 

La Corte, richiamando la propria consolidata giurisprudenza su art. 20 TFUE e casi Ruiz Zambrano, Chavez‑Vilchez, K.A. e altri, ribadisce che il rifiuto del diritto di soggiorno al familiare extra‑UE non può privare il minore cittadino UE del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione.

In particolare, la Corte afferma che: 

  • l’autorità dello Stato membro ospitante non può limitarsi a rilevare l’esistenza di un diritto di soggiorno del genitore in un altro Stato membro per negare il diritto derivato; deve preliminarmente verificare se la vita familiare del minore con entrambi i genitori possa effettivamente proseguire in quello Stato e se il trasferimento sia conforme al suo interesse superiore; 
  • va riconosciuto un diritto di soggiorno derivato nel territorio dello Stato membro di cittadinanza del minore, ove questi risiede con entrambi i genitori, qualora la vita familiare non possa realisticamente proseguire nell’altro Stato membro e/o il trasferimento sia contrario all’interesse superiore del minore, alla luce degli artt. 7 e 24, parr. 2‑3, della Carta. 

La sentenza rafforza l’idea che l’esistenza formale di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro non basta a neutralizzare la tutela offerta dall’art. 20 TFUE: l’esame concreto del rapporto di dipendenza, delle condizioni di soggiorno nell’altro Stato e delle esigenze specifiche del minore (lingua, salute, percorso educativo) diventa passaggio obbligato per le autorità nazionali.