Cittadinanza europea, minori e genitori extra UE
05 Giugno 2026
Il caso riguarda una cittadina marocchina, V, che ha vissuto a lungo in Spagna con un diritto di soggiorno fondato sull’attività economica, e che dal 2014 risiede nei Paesi Bassi con il coniuge, cittadino olandese e marocchino, e il figlio nato nel 2015 nei Paesi Bassi, titolare esclusivamente della cittadinanza olandese. Il minore non ha mai soggiornato in altri Stati membri, presenta difficoltà linguistiche e segue un percorso scolastico specializzato nei Paesi Bassi. Le autorità olandesi hanno respinto la domanda di diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi della madre, fondata sull’art. 20 TFUE, ritenendo dirimente il fatto che ella goda di un diritto di soggiorno in Spagna, e le hanno ingiunto di recarsi immediatamente in tale Stato membro, ai sensi dell’art. 6, par. 2, dir. 2008/115. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia legittimo negare il diritto di soggiorno derivato nel Paese di cittadinanza del minore (Paesi Bassi) solo perché il genitore extra‑UE può soggiornare in un altro Stato membro (Spagna), senza un esame approfondito dell’interesse superiore del minore e della possibilità di mantenere la vita familiare in quello Stato. La Corte, richiamando la propria consolidata giurisprudenza su art. 20 TFUE e casi Ruiz Zambrano, Chavez‑Vilchez, K.A. e altri, ribadisce che il rifiuto del diritto di soggiorno al familiare extra‑UE non può privare il minore cittadino UE del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione. In particolare, la Corte afferma che:
La sentenza rafforza l’idea che l’esistenza formale di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro non basta a neutralizzare la tutela offerta dall’art. 20 TFUE: l’esame concreto del rapporto di dipendenza, delle condizioni di soggiorno nell’altro Stato e delle esigenze specifiche del minore (lingua, salute, percorso educativo) diventa passaggio obbligato per le autorità nazionali. |