Actio interrogatoria e legittimazione dell'esecutore testamentario

Lorenzo Balestra
03 Giugno 2026

L’esecutore testamentario è legittimato a proporre l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c.?

L’art. 481 c.c. così recita: «Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare».

La norma ha, come è noto, la funzione di rendere certo l’assetto successorio, sia in capo ai chiamati che possono attualmente accettare (delati), sia in capo agli eventuali chiamati in subordine per i quali tutti decorre il termine decennale per l’accettazione dell’eredità. Lo scopo dell'actio interrogatoria è, quindi, l'abbreviazione del termine previsto dall'art. 480 c.c. per l’accettazione dell’eredità.

Uguale interesse è in capo a quei soggetti che sono investiti di funzioni gestorie del patrimonio ereditario.

La norma, infatti, parla di tutti coloro che vi hanno interesse, con ciò comprendendo un’ampia gamma di soggetti.

Pertanto, ove vi siano più delati è interesse di ciascuno avere la certezza dell’accettazione o meno degli altri: si pensi, ad esempio, al caso in cui possa operare l’accrescimento di cui agli artt. 522e 674 c.c. (così Trib. Cagliari, 23 novembre 2000, secondo il quale «La fissazione di un termine per accettare l'eredità, a norma dell'art. 481 c.c., può essere disposta, su istanza di un coerede, anche nei confronti di un altro coerede»).

Sicuramente vi saranno, poi, i chiamati in subordine. Infatti, in caso di pluralità di chiamati in ordine successivo, il termine decennale per poter accettare decorrerà per tutti, del che ove i chiamati in prima istanza attendessero i dieci anni dall’apertura della successione si verificherebbe la decadenza per l’accettazione anche in capo ai chiamati in subordine i quali, dunque, sarebbero costretti ad accettare comunque, pur subordinatamente alla condizione della rinuncia o prescrizione (rectius decadenza) dei chiamati in prima istanza.

Anche il legittimario leso, al fine di eliminare lo stato di incertezza, potrà adire l'autorità giudiziaria ex art. 481 c.c. (come rileva Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 2004, n. 20644).

Fra i legittimati ad agire con l’actio interrogatoria vi saranno, poi, anche i creditori ed i legatari del de cuius, nonché i creditori del chiamato all'eredità, nonché il beneficiario dell'onere apposto alla disposizione testamentaria, in quanto tutti soggetti interessati ad essere soddisfatti dall'erede (in questo senso la miglior dottrina).

Infine, anche l’esecutore testamentario ed il curatore dell’eredità giacente saranno legittimati ad agire ex art. 481 c.c. per ovvie ragioni inerenti allo svolgimento del loro ufficio.

Quanto all’esecutore testamentario, infatti, basti pensare all’obbligo in capo al medesimo di consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni ereditari che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio, si pensi ancora al caso in cui debba procedere alla divisione fra gli eredi.

È evidente che tutti questi incombenti necessiteranno, innanzitutto, della certezza del titolo ereditario in capo ai soggetti chiamati.

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