Frodi nei matrimoni misti: portata temporale dell’art. 35 dir. 2004/38
08 Giugno 2026
Il caso trae origine dalla vicenda di R.S., cittadino di un Paese terzo entrato in Irlanda con un permesso di soggiorno per studio. Sedici giorni prima della scadenza del permesso, egli aveva contratto matrimonio con una cittadina dell’Unione stabilitasi in Irlanda, ottenendo così una carta di soggiorno quinquennale quale familiare di cittadino dell’Unione ai sensi della direttiva 2004/38. Successivamente, nel 2015, R.S. acquisiva la cittadinanza irlandese; nel 2018 interveniva il divorzio. Nel 2019, la domanda di soggiorno presentata dalla madre di un minore cittadino irlandese, indicante R.S. come padre biologico, induceva il Ministro della Giustizia ad avviare un’indagine sul matrimonio del 2010, sospettato di essere fittizio. A valle di tale istruttoria, il Ministro concludeva che il matrimonio era stato contratto allo scopo di ottenere indebitamente diritti ai sensi della direttiva 2004/38, ritenendo revocati “ab initio” i diritti conferiti sulla base di quel vincolo. Investita della controversia, la Court of Appeal irlandese chiedeva alla CGUE se l’art. 35 della direttiva consenta di indagare e accertare una frode o un abuso di diritto anche quando l’interessato, divenuto cittadino dello Stato ospitante, non è più “avente diritto” ai sensi dell’art. 3, par. 1, né il suo soggiorno è più fondato sulla direttiva. La Corte, dopo aver ricordato che la direttiva non disciplina il soggiorno del cittadino nel proprio Stato membro, ma può continuare a trovare applicazione per talune disposizioni anche dopo la perdita dello status di “avente diritto”, offre un’interpretazione estensiva dell’art. 35. Essa sottolinea la formulazione ampia della norma (“rifiutare, estinguere o revocare” diritti “conferiti” dalla direttiva) e la finalità di contrasto alla frode e all’abuso, fenomeni per loro natura difficilmente rilevabili nel momento in cui si verificano. Ne discende che gli Stati membri possono adottare misure riferite a diritti già esercitati in passato, nonché svolgere indagini e accertare l’esistenza di una frode o di un abuso anche senza necessariamente procedere contestualmente al rifiuto, all’estinzione o alla revoca del diritto. Ciò include, in particolare, la possibilità di accertare la natura fittizia di un matrimonio che ha fondato in passato un diritto derivato di soggiorno, quand’anche l’interessato sia nel frattempo divenuto cittadino nazionale e il suo attuale soggiorno non dipenda più dalla direttiva. La Corte richiama, infine, la giurisprudenza Rottmann, ricordando che la revoca della cittadinanza ottenuta fraudolentemente è compatibile con l’art. 20 TFUE, purché nel rispetto del principio di proporzionalità. |