Impugnazione per i soli interessi civili: sollevata questione di costituzionalità

03 Giugno 2026

La terza sezione civile della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU. Tanto ha inteso motivare mediante una corposa «ordinanza Interlocutoria» depositata all’esito del pregiudiziale espletamento del giudizio, articolatosi in distinte fasi di trattazione svoltesi, prima in udienza pubblica, il 14 ottobre 2025, e successivamente in forma camerale non partecipata il 29 gennaio 2026.

Inquadramento

La terza sezione civile della Corte di cassazione, investita per la prosecuzione della trattazione del ricorso penale proposto ai soli effetti civili, rilevava che la parte civile, costituitasi in data 9 gennaio 2024 nel processo penale dinanzi al Tribunale di Udine, conclusosi con l’assoluzione dell’imputato, aveva proposto appello. La Corte di Appello di Trieste aveva dichiarato inammissibile il gravame, perché ritenuto intempestivo. Avverso tale decisione la parte civile aveva proposto ricorso dolendosi, mediante l’unico motivo formulato ai sensi dell’art. 606, lett. c), c.p.p., della violazione dell’art. 591, lett. c), c.p.p., in relazione all’art. 585 stesso codice, producendo la documentazione dimostrativa circa la tempestività dell’appello.

La quinta sezione penale, assegnataria del ricorso, ritenuta la non inammissibilità dello stesso, disponeva con ordinanza la prosecuzione del giudizio di legittimità rinviando alla Sezione Civile dell’Ufficio in applicazione della disposizione di cui all’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., ravvisando la sussistenza dei presupposti.

La terza sezione civile, cui alfine perveniva il ricorso, reputa in limine che il contenuto effettivo del rimedio, per come attivato, implica in realtà un’unica questione processuale esulante dall’ambito civilistico, perché rientrante nella competenza della giurisdizione penale proprio in ragione di quanto denunciato. Tanto è vero che la ricorrente, attraverso l’unico motivo proposto, aveva richiesto l’annullamento della sentenza di appello per violazione delle indicate norme processuali penali.

Il giudice civile così investito nella sede di legittimità, all’esito infruttuoso di una approfondita disamina, tesa ad individuare un rimedio interno alla giurisdizione civile utilmente esperibile per giungere a reinvestire del ricorso quella penale, trattandosi di impugnazione che, se pur nominalmente qualificata per i soli interessi civili, competeva alla stessa, ha finito per dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. quale unica soluzione doverosamente percorribile.  Si è perciò determinato a sollevare la relativa questione in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU. Tanto ha inteso motivare mediante una corposa «ordinanza Interlocutoria» depositata all’esito del pregiudiziale espletamento del giudizio, articolatosi in distinte fasi di trattazione svoltesi, prima in udienza pubblica, il 14 ottobre 2025, e successivamente in forma camerale non partecipata il 29 gennaio 2026.

Il fatto

Il ricorso per cassazione approdato alla sede civile era stato proposto dalla parte civile che, costituitasi il 9 gennaio 2024 nel processo penale a carico dell’autore del reato di lesione personale aggravata subita, si doleva per avere la Corte di Appello di Trieste dichiarato inammissibile per tardività il proprio appello proposto avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato pronunciata da Tribunale di Udine.

La quinta sezione penale, assegnataria del ricorso, ritenuta la non inammissibilità e la applicabilità, ratione temporis al caso, dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., in quanto considerato proposto per i soli interessi civili, rinviava per la prosecuzione alla seconda sezione civile.

Quest’ultima, all’esito di una articolata trattazione, decideva di sollevare d’ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 33, comma primo, lett. a), n. 2), d.lgs. n. 150/2022 a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99-bis, comma primo, del medesimo decreto legislativo, aggiunto all’art. 6, comma 1, del d.l. n. 162/2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 199/2022 e applicabile ai procedimenti in cui la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 30 dicembre 2022 (Cass. pen., sez. un., 25 maggio 2023, n. 38481), ravvisando nella prospettazione operativa imposta della norma per come risultata alfine applicabile nel caso in esame, plurimi effetti lesivi dei principi rispettivamente espressi dagli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU.

La motivazione

a) quanto ai presupposti della rimessione.

La Corte invoca in primo luogo la rilevanza della questione.

Richiama, in estrema sintesi, il pregiudiziale rapporto di strumentalità necessario della risoluzione della stessa questione al fine della legittima individuazione della natura funzionale della sezione cui competerebbe senza incertezza la cognizione, per la prosecuzione del giudizio di legittimità innescato dall’effettivo contenuto del ricorso genetico.   Contenuto che tuttavia necessita di essere scrutinato non derogando dal dato tassativo «… per i soli interessi civili …» reso palese dal testo della norma; unico presupposto che all’evidenza circoscrive il trasferimento della cognizione al giudice civile unicamente per pervenire alla definizione delle residuali «questioni civili», escludendo quindi che possa attivarsi in presenza di questioni processuali diverse, ancor più se suscettibili di esitare in un annullamento dei capi penali del provvedimento impugnato.

Invero con il ricorso, pur se denominato «agli effetti civili», risulta denunciata unicamente la violazione ad opera del giudice di appello delle norme del codice di procedura penale concernenti la precisa indicazione del termine in cui doveva essere proposta l’impugnazione; più in particolare, della corretta individuazione del giorno iniziale per il calcolo della relativa decorrenza.

Non già o non anche per prospettare residuali «questioni civili» attinenti alla domanda restitutoria o a quella risarcitoria.

Esclusa la percorribilità di ogni altra via interna al sistema - sia sollevando un conflitto negativo di competenza con la sezione penale mittente; sia riformando nel senso opposto il provvedimento di trasferimento cognitivo che, in quanto avente natura decisionale, è da considerarsi non modificabile; ovvero trasmettendo gli atti al Primo Presidente affinché provveda alla designazione della sezione competente, trattandosi pur sempre di un provvedimento decisorio non impugnabile e neppure altrimenti modificabile dal vertice dell’Ufficio; per la Corte destinataria in sede civile si è così prospettata una situazione che ha finito per avvalorare la esposta rilevanza.

In secondo luogo, passando alla verifica della non manifesta infondatezza della questione, la decidente si è impegnata nel costruire un’impalcatura interpretativa più articolata, tesa a ravvisare la sussistenza nel caso di specie dell’ulteriore requisito di ammissibilità della questione, ponendo al centro del poderoso impegno alcuni concetti fondamentali.

La Corte prende le mosse dal principio innovativo che, caratterizzando il sistema attuale in termini di autonomia e di separazione quanto ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, ha ribaltato il precedente espresso dal codice del 1930, unicamente permeato dalla unitarietà della giurisdizione e perciò improntato alla preminenza e alla antecedenza del processo penale su quello civile o amministrativo, sino a rendere vincolante in questi ultimi il giudicato penale.

La conseguenza più rilevante per il soggetto che ritiene di essere stato leso nella persona o nel patrimonio per effetto della condotta altrui penalmente rilevante, sta quindi nel poter agire in sede civile, per chiedere la condanna dell’autore alla restituzione del maltolto ovvero al ristoro del danno subito, senza che il giudizio così promosso possa subire alcun condizionamento dall’esito del procedimento penale eventualmente aperto per il medesimo fatto nei confronti del presunto autore.

Di contro, quando la persona offesa o quella che si ritiene danneggiata dal reato opta per promuovere la domanda civile restitutoria o quella risarcitoria nell’ambito del processo penale, innesta una azione che, stando alla lettera dell’art. 538, comma 1, c.p.p., assume natura giuridica accessoria rispetto a quella penale. Se ne occuperà il giudice penale che, se emetterà la pronuncia di condanna, sarà tenuto alla contestuale definizione della domanda civile.

Il venir meno dell’accessorietà si registrerà tuttavia in ogni sede di impugnazione nel caso in cui sopravvenga il proscioglimento processuale dell’accusato, già dichiarato colpevole e condannato anche civilmente in prime cure, determinato dalla non altrimenti prevedibile sopravvenienza di una delle cause estintive del reato.

Contesti siffatti determineranno altresì il venir meno del criterio della subordinazione della azione civile al dictum penale.

Contempla l’essenza della tutela del rispetto della presunzione di innocenza da tempo ampliata e quindi corroborata in seno ai plurimi livelli convenzionali, per come è alfine risultata elevata a ineludibile presidio di garanzia ad opera della legge (d.lgs. n. 188/2021), il cui spessore innovativo, al di là dell’effetto dirimente dell’innesto nel codice di rito penale dell’art.115-bis, ha dischiuso forme inedite di tutela avanzata della garanzia, proiettate oltre la fairness processuale in  quanto creativamente orientate alla protezione della reputazione della persona uscita indenne dal processo penale.

Ciò non di meno, purché sia risultata negativamente superata la valutazione dei presupposti per l’assoluzione nel merito dell’imputato anche avendo riguardo alla residuale ipotesi configurabile in termini di prove insufficienti o contraddittorie (Cass. pen., sez. un., n. 36208/2024 Moscuzza-Calpitano), deve considerarsi comunque assicurato l’accertamento della responsabilità di natura civilistica in capo al prosciolto, a tal punto riqualificabile come presunto danneggiante, avendo riguardo alla disciplina della responsabilità per illecito aquiliano, che dispone sia accertato sia il nesso di condizionamento che, a seguire, l’elemento soggettivo (Corte cost. 16 gennaio 2026, n. 2 - § 16).

Il venir meno di entrambi i criteri suddetti, in ciascuna delle tre eccezioni illustrate dalla Corte, tuttavia non intacca quella che è la ratio della norma, orientata pur sempre ad evitare che, estintosi il reato in ragione di evenienze non ascrivibili alla volontà delle parti ma alla inadeguatezza del sistema ovvero ad una sopravvenuta decisione politica assunta dal Parlamento per la concessione di un qualche beneficio in termini di amnistia (art. 79 Cost.), risulti vanificato il diritto del danneggiato dal reato ad ottenere che sia decisa la propria domanda restitutoria o risarcitoria, risultata accolta in primo grado.

Obiettivo quest’ultimo che rimane da tutelare, ma pur sempre nel rispetto della condizione ormai cristallizzatasi a favore della persona definitivamente prosciolta dall’accusa penale, giammai qualificabile come colpevole, anche al di fuori del contesto procedimentale penale ormai esaurito. Perché, è bene ricordare secondo l’ammonimento impartito dalla Corte EDU, che si è in presenza di un soggetto da ritenersi «un innocente agli occhi della legge»; ovvero, quanto al connesso autonomo diritto della personalità al medesimo spettante, per come ad oggi risulta valorizzato dalla giurisprudenza dalla Corte di giustizia UE, attraverso le decisioni rese in materie diverse da quelle implicanti la considerazione della colpevolezza penale.

La Corte rimettente, nel circoscrivere l’ambito operativo per l’accertamento dell’illecito civile, si preoccupa tuttavia di puntualizzarne i termini precisi. Lo fa conformandoli ai dicta del giudice delle leggi riferiti ad un contesto che, ben distinto da quello penale, trova il proprio autonomo fondamento giuridico nell’ontologica autonomia della struttura sia oggettiva che soggettiva, ben distinta dall’eterogeneo assetto dell’illecito penale e nella regola di giudizio finale che esige l’accertamento della colpevolezza dell’accusato al di là di ogni ragionevole dubbio (Corte cost., 12 luglio 2022, n. 173).

b) le ragioni che accreditano il sospetto di illegittimità dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

Il sistema codificato ab imis attraverso gli artt. 576, 578, comma primo e 622 c.p.p., caratterizzante tre distinte eccezioni al principio dell’accessorietà e alla conseguente subordinazione dell’azione civile espletata in seno al processo penale (art. 538, comma primo, c.p.p.), è stato rimodulato con la riforma c.d. «Cartabia» mediante l’inserimento, rispettivamente negli artt. 573 e 578, di altrettanti commi denominati 1-bis.

La novella, nell’incidere sul pur complesso ma alquanto chiaro tessuto delle disposizioni contenute negli artt. 574, 576, 578 e, più in particolare, anche nella prima parte dell’art. 622, avrebbe finito per determinare, all’esito della approfondita valutazione operata dalla Corte civile di legittimità, il sospetto che proprio il comma 1-bis dell’art. 573, c.p.p., non possa ritenersi conforme ai principi di cui agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e  6 Convenzione EDU.

In primo luogo, risulterebbe intaccato il principio di immutabilità del giudice allorquando, alla impugnazione avverso i capi civili dell’imputato o della parte civile, venga a cumularsi quella del pubblico ministero rivolta ai capi penali. In tal evenienza, ancorché non vi sia alcuno spostamento, chi impugna per primo unicamente i capi per le statuizioni civili, verserà nella condizione di non poter preventivamente conoscere quale giudice, individuabile con certezza solo a posteriori per effetto della susseguente impugnazione penale, conoscerà il proprio gravame.

È possibile altresì che risulti violato il principio di ragionevolezza giacché, in applicazione della nuova regola, alla sezione penale viene attribuita unicamente la minimale verifica della non inammissibilità del ricorso, al fine di trasferire la cognitio plena alla sezione civile. Non potendosi a tal punto ragionevolmente dubitare che quest’ultima si troverà a dovere ineludibilmente affrontare la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civileimpugnato, imporranno al giudice civile di deciderle in base a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica … del tutto diverse nel processo civile. Contesto, quest’ultimo in cui, diversamente dal rito penale, non risulta prevista, ad esempio, tra le sanzioni dei vizi procedurali, quella più rilevante della inutilizzabilità, destinata a neutralizzare la prova illegittimamente assunta oppure l’atto processuale non conforme al modello prescritto.

Tanto più che il ricorso in sede di legittimità penale, quale atto ritenuto a critica vincolata, deve essere impostato per la denuncia di vizi di legittimità unicamente riconducibili ad una delle tassative previsioni dettate dall’art. 606 c.p.p.

Sotto altro aspetto, la Corte ritiene che la norma processuale in esame non rispetti il principio del giudice naturale, in quanto introduce evidenti spazi di incertezza, ove si consideri il caso in cui la parte civile abbia inteso impugnare la sentenza penale con la quale l’imputato è stato prosciolto. Lo slittamento della cognizione, sia pure nell’ambito dello stesso «giudice-ufficio»,  dalla sezione penale subito dopo la delibazione della pregiudiziale verifica di non inammissibilità del ricorso, a quella civile, che parrebbe essere di contrario avviso, verrebbe a tradursi in una situazione di stallo del processo, determinata dai due giudici esprimenti decisioni confliggenti riguardo alla certezza della predeterminazione del giudice designato ad assicurare la tutela giurisdizionale richiesta dall’impugnante per i propri interessi civili.

La vicenda offre lo spunto per alcune considerazioni

Di particolare rilievo si rivela la parte finale della decisione in esame laddove appare valorizzato l’effetto corroborativo ricavabile dai passaggi più significativi della recente decisione mediante la quale il Giudice delle leggi è pervenuto a pronunciare la non fondatezza delle plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardanti l’art. 578, comma primo, c.p.p. (Corte Cost., 16 gennaio 2026, n. 2, cit.).

La costante univocità del c.d. «diritto vivente» espresso dal più alto consesso penale di legittimità dal 2009 (sentenza Tettamanti) al 2024 (sentenza Moscuzza-Calpitano), per regolare il venir meno della simmetria tra la sentenza penale di condanna dell’imputato e la decisione in ordine alle domande civili di natura restitutoria ovvero risarcitoria, deve ritenersi giustificata dalla imprescindibilità della altrettanto doverosa risposta di «giustizia» riguardo anche a ciascuna di tali domande. Purché risultate ammissibili per la corretta ed esaustiva formulazione nell’atto introduttivo della «esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili» (art. 78, comma primo, lett. d), c.p.p., nel testo in vigore dal 30 dicembre 2022).

Risposta che tuttavia dovrà, da un canto, risultare scevra da ogni possibile implicazione, anche in forma implicita, che esprima un giudizio di colpevolezza dell’ex imputato in capo al quale, per effetto del giudicato penale liberatorio formatosi in itinere, sarà possibile configurare la diversa denominazione civilistica di convenuto e, dall’altro, obbedire alle regole di accertamento del fatto  lamentato prescritte dal regime probatorio civilistico riguardo sia al nesso causale, sia all’elemento soggettivo dell’illecito (Corte cost. n. 182/2021, cit.).

A tal punto occorre verificare se e in quali proporzioni il poliedrico campo di operatività della norma processuale indiziata di incostituzionalità induce a generare effetti al tempo stesso devianti e distorsivi.

i) Quanto alla fenomenologia deviante.

Anzitutto la norma, per come dispone la fase della trasmigrazione del ricorso alla cognizione del giudice civile, finisce per circoscrivere riduttivamente l’assetto stesso della fase rescindente per il giudice penale, precludendo una piena cognizione del rimedio stesso mediante l’applicazione dello standard probatorio previsto dal vigente sistema processuale di origine.

È tale lo scenario emerso nella vicenda scrutinata dalla Corte rimettente. Considerando che l’unico motivo di doglianza proposto dalla parte civile con il ricorso, pur se nominalmente quest’ultimo appariva denominato agli effetti civili, in realtà consisteva nella denunciata violazione della legge processuale dettata per la disciplina della inammissibilità dell’appello penale, per come era stata applicata dal giudice del merito.

L’effetto anomalo che è stato correttamente rimarcato al riguardo, va individuato anzitutto in una ingiustificata, e perciò indebita, sottrazione della cognizione del ricorso che, sebbene nominalmente proposto agli effetti civili, in quanto incentrato su una specifica violazione della legge processuale penale, spettava esclusivamente al giudice penale. Sviamento che si traduce nella violazione del diritto della parte privata impugnante, costituzionalmente presidiato dall’art. 25, comma primo, Cost., a vedere giudicato il proprio caso dal giudice naturale precostituito per legge.

ii) Quanto alla fenomenologia travisante.

Dalla presa di posizione della Corte rimettente che, ritrovatasi investita della fase rescissoria nell’ambito della impugnazione incentrata sulla erroneità della pronunciata inammissibilità dell’appello penale, ha alfine ritenuto di disconoscere la propria competenza al riguardo, involgendo il gravame unicamente la erronea applicazione ascritta al giudice penale di appello della disciplina processuale del termine per la proposizione tempestiva del gravame, potrebbero scaturire anche implicazioni per ulteriori effetti anomali.

Lo statuto per l’ammissibilità della prova rilevante in sede rescissoria con riguardo alla domanda civilistica di accertamento della responsabilità civile dell’autore dell’illecito aquiliano – an debeatur –, prevede ormai che la stessa debba articolarsi mediante un percorso motivazionale scevro da ogni implicazione di colpevolezza penale. Solo all’esito positivo, potrà avere avvio la ulteriore fase orientata alla trattazione e decisione delle questioni attinenti al quantum debeatur.

Stando alla lettera della norma «incriminata», il rinvio dovrebbe disporsi «per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando la prova acquisita nel processo penale e quella eventualmente acquisita nel giudizio civile».   

A tal riguardo, occorre chiedersi se può ritenersi conforme a diritto, una acquisizione che contempli  la utilizzabilità, da parte del giudice investito per rendere giustizia alla azione civile ormai svincolata dalla condizione di «accessorietà» per la intervenuta definizione di quella penale, di quelle prove che, pur legittimamente formate nel processo penale esaurito, non risulterebbero tuttavia compatibili con il diverso regime probatorio vigente nel rito civile. Considerando altresì che, per pervenire alla decisione concernente l’illecito extracontrattuale, quanto alla sussistenza dell’elemento materiale e del nesso di causalità, vale la regola di giudizio c.d. della probabilità prevalente e non già quella che esige il grado più alto di probabilità logica al di là di ogni ragionevole dubbio per condannare il colpevole del reato.  

In un simile contesto, parrebbero profilarsi ulteriori problematiche riguardo alla utilizzabilità nella fase civile di prosecuzione del giudizio, con specifico riferimento alla testimonianza già assunta ovvero quella eventualmente da acquisire nel giudizio civile.

In particolare, appare necessario prendere le mosse da quella resa in sede penale dalla persona offesa costituitasi parte civile, ovvero da soggetti che, pur distinti dalla parte attrice o addirittura estranei ad essa, potrebbero rivelare aspetti di inammissibilità, considerato il tenore valoriale posto a base della disciplina incapacità a testimoniare dettata nel processo civile, incentrata sul tipo di interesse all’oggetto della contesa ascrivibile a tali soggetti.

Per la prima, considerato che l’ammissibilità a testimoniare nuovamente risulterebbe preclusa dalla veste di parte attrice, si porrebbe la questione in ordine alla utilizzabilità di quella legittimamente resa nel processo penale; quanto agli altri, sarebbe comunque circoscritta dalla regola limitativa della possibilità di testimoniare nel rito civile per i soggetti terzi che risultino estranei alla causa in quanto privi di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (art. 246 c.p.c.).

Riaffiora, a tal punto, un ulteriore profilo a supporto del sospetto di illegittimità costituzionale della norma in esame con riferimento all’art. 24 Cost., prospettandosi la lesione del diritto all’azione giudiziale civile risarcitoria che, esercitata optando per la sede penale contando anche sulla praticabilità della prova dichiarativa resa da fonte comunque interessata, che invece, ad azione penale definita per prescrizione o amnistia, subirebbe una ingiustificata compressione quanto a importanti chances probatorie a causa di un evento processuale penale non imputabile alla persona dell’attore, che finisce per determinare la evidenziata trasmigrazione.

Passando all’esame del terzo aspetto problematico emergente dalla parte finale della norma recante l’inclusione della possibilità di utilizzare anche «le prove … eventualmente acquisite nel giudizio civile», occorre chiedersi quale possa essere la chiave interpretativa per assegnare a quest’ultima alternativa una concreta praticabilità nella fase rescissoria, una volta  innestata dal trasferimento alla giurisdizione civile della domanda risarcitoria o restitutoria risultata, alfine, non scrutinata dal giudice penale.

Acquisizione implementativa futura che, pur circoscritta dall’avverbio prefigurante una mera eventualità, a ben guardare, potrebbe forse risultare realmente non attuabile, dovendosi pregiudizialmente misurare con le rigorose preclusioni codificate operanti nel rito civile quanto al grado del giudizio impugnatorio e alla natura stessa del mezzo di acquisizione eventuale della prova.

Orbene, una tale evenienza risulterebbe inattuabile, quanto ad una prosecuzione dinanzi la designanda sezione civile della Corte di cassazione. Il rito non ammette addizioni di nova reperta o novum novorum, e neppure di nova deducta. Mentre, quanto al grado di appello, ogni implementazione probatoria risulterebbe preclusa dai divieti imposti dall’art. 345 c.p.c., nel testo in vigore a seguito della riforma intervenuta nel 2012 che ha rimodellato il rimedio, caratterizzandolo alla stregua di una revisio prioris instantiae, per escludere in via definitiva la possibilità che potesse strutturalmente intendersi alla stregua di un novum iudicium.

Il divieto dello ius novorum, rende altresì inammissibile in tale sede la proposizione di domande nuove. Più in particolare, per quanto può rilevare in questa sede, non risulterebbe praticabile neppure un mutamento della causa pretendi, implicando questa una immutazione dei fatti costitutivi del diritto sostanziale che si pretenderebbe così azionare per la prima volta (Cass. civ., sez. III, ord., 7 febbraio 2026, n. 2728). Ad esempio, se la domanda inizialmente introdotta mediante l’atto di costituzione di parte civile che mantiene i propri effetti in ogni stato e grado del processo (artt. 76 e 84 c.p.p.), aveva ad oggetto il risarcimento del danno per equivalente, in luogo della restituzione del maltolto, non risulta ammissibile la mutatio libelli in appello con quella, strutturalmente diversa, avente ad oggetto il risarcimento in forma specifica.

E’ stata esclusa altresì la formulazione di nuove eccezioni in senso stretto, residuando la proponibilità per la prima volta in appello delle eccezioni rilevabili d’ufficio, purché i fatti su cui si fondano risultino già dagli atti del giudizio di primo grado (Cass. civ., sez. III, ord., 6 maggio 2020, n. 8525).

Se il tentativo di effettuare una produzione di nuovi documenti in appello, viene vanificato dal divieto di nuove produzioni di cui all’art. 345, comma terzo, c.p.c., laddove gli stessi risultino già nella disponibilità della parte in sede penale (Cass. civ., sez. II, sent., 20 gennaio 2026, n. 1240), si è ritenuto che la insufficienza della quantificazione del danno presentata dalle parti, possa consentire al giudice di disporre per la prima volta in grado di appello una consulenza tecnica d’ufficio (Cass. civ., sez. II, ord., 16 gennaio 2025, n. 1090). Ed ancora, è stata ritenuta ammissibile la produzione di una perizia di parte che confuti, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado. (Cass. civ., sez. III, ord., 26 novembre 2025, n. 30996).                                                                                    Per concludere, considerando la portata della norma controversa, alla stregua di una cornice in cui potrebbe comunque coagularsi uno sfondo includente prospettazioni operative compatibili con la struttura del vigente sistema processuale della prova, anche in esito ad opinioni contrarie ma pur sempre discutibili, parrebbe utile rappresentarla come una recinzione da superare, predisponendosi con mente aperta, ricordando la significativa espressione con cui il resiliente protagonista di una indimenticabile opera letteraria induceva il lettore alla lucida riflessione sulla imperfezione del sistema affermando che «la legge non è sempre giusta,  ma è ciò che abbiamo. E dobbiamo migliorarla, non distruggerla».

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