Cittadini UE “mobili”, nuove regole sul voto nei Comuni

La Redazione
08 Giugno 2026

La direttiva (UE) 2026/1194 del Consiglio del 26 maggio 2026, pubblicata nella GUUE del 4 giugno 2026, rifonde e sostituisce la direttiva 94/80/CE in materia di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali da parte dei cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. 

Il nuovo testo interviene alla luce dell’esperienza applicativa maturata in più cicli elettorali, degli sviluppi dei Trattati (artt. 20 e 22 TFUE) e della Carta dei diritti fondamentali (artt. 21, 40, 45 e 47), con l’obiettivo dichiarato di chiarire, aggiornare e rafforzare le regole per una partecipazione “ampia e inclusiva” dei c.d. cittadini mobili dell’Unione

Sul piano oggettivo, la direttiva definisce l’“ente locale di base” e le “elezioni comunali”, vincolando gli Stati membri a garantire ai cittadini dell’Unione non nazionali il diritto di voto e di eleggibilità alle stesse condizioni previste per i propri cittadini, in particolare quanto a requisiti di residenza e prova del possesso dei requisiti. 

È confermato il principio di parità di trattamento nei periodi di residenza: il soggiorno in altri Stati membri deve essere computato ai fini dell’eventuale requisito minimo di residenza previsto dal diritto nazionale, salvo specifiche limitazioni territoriali interne (residenza nel singolo ente locale o in una parte del territorio). 

Gli Stati membri possono subordinare l’eleggibilità dei cittadini dell’Unione stranieri all’assenza di decadenze dal diritto di eleggibilità nello Stato di origine, prevedendo dichiarazioni formali e, in caso di dubbi, attestazioni delle autorità di quello Stato. È inoltre espressamente ammessa la riserva ai soli cittadini nazionali delle funzioni apicali degli organi esecutivi locali e della partecipazione all’elezione delle assemblee parlamentari, nel rispetto del principio di proporzionalità. 

Particolare attenzione è dedicata alla semplificazione delle procedure di iscrizione nelle liste elettorali e alla stabilità dell’iscrizione, nonché all’accessibilità delle informazioni: gli Stati membri devono garantire informazioni tempestive, in linguaggio chiaro, anche online e in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione, con specifici obblighi di accessibilità per le persone con disabilità e gli anziani. 

La direttiva disciplina le possibili deroghe per Stati membri con una quota di cittadini dell’Unione stranieri superiore al 20% dell’elettorato, nonché per il Belgio in considerazione delle sue peculiari caratteristiche costituzionali, prevedendo condizioni sostanziali e un controllo periodico della Commissione sulla permanenza dei presupposti derogatori. 

Rilevante anche il profilo del trattamento dei dati personali (in particolare per fini statistici sulla partecipazione elettorale), che deve avvenire nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725, con garanzie di minimizzazione, anonimizzazione e uso di tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata. 

La direttiva entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione; gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni sostanzialmente innovative entro il 25 giugno 2028. È previsto un sistema di relazioni e valutazioni periodiche della Commissione, nonché una delega per aggiornare l’elenco degli enti locali di base, al fine di mantenere allineata la disciplina all’evoluzione degli ordinamenti interni.