Rimpatri volontari assistiti: le novità introdotte dal Governo con decreto correttivo d'urgenza

04 Giugno 2026

L’art. 30-bis, comma primo, della legge 24 aprile 2026, n. 54, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2026 Serie generale n. 95 e in vigore dal 25 aprile 2026, articolo inserito in sede di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (c.d. decreto-legge sicurezza), ha apportato alcune modificazioni ai commi primo e secondo dell’art. 14-ter del t.u. imm. e ha, inoltre, introdotto il comma 3-bis.

I rimpatri volontari assistiti

Occorre premettere, senza pretesa di esaustività, una breve analisi dell’istituto del rimpatrio volontario assistito

Tale istituto è previsto dall’art. 14-ter del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - da ora t.u. imm.) introdotto, in attuazione della c.d. direttiva rimpatri 2008/115/CE, dalla lettera e) dell’art. 3, comma primo, del d.l. 89/2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 129/2011.

Secondo tale disposizione i programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi sono attuati dal Ministero dell’interno, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con le associazioni attive nell’assistenza agli immigrati.

Con decreto del Ministro dell’interno 27 ottobre 2011, emesso ai sensi del comma secondo del menzionato art. 14-ter t.u. imm., sono state definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito che tengono conto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all’art. 19, comma 2-bis, t.u. imm. e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione nonché i criteri e le modalità di ammissione a tali programmi e i criteri per l’individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni che collaborano all’attuazione degli stessi.

Le disposizioni del ricordato decreto ministeriale si applicano ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi che fanno richiesta di partecipazione ai programmi in esame e per i quali non ricorrono le cause di esclusione previste dal comma 5 dell’art. 14-ter t.u. imm.

In forza della norma da ultimo citata le disposizioni sul rimpatrio volontario assistito non si applicano ai cittadini stranieri che:

- hanno già beneficiato di tali programmi;

- sono stati espulsi con provvedimento del Ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

- sono destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali di cui agli artt. 1, e 16 del d.lgs. n. 159/2011;

- sono stati espulsi per motivi di prevenzione del terrorismo anche internazionale;

- sono stati espulsi a titolo di misura di sicurezza ovvero a titolo di sanzione sostitutiva o di misura alternativa alla detenzione;

- sono destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di questa ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

Le attività che possono essere previste dai programmi di rimpatrio volontario e assistito sono indicate nell’art. 2 del decreto del Ministero dell’interno in esame.

Ancora, deve essere ricordato che i più volte menzionati programmi di rimpatrio volontario e assistito sono rivolti ai cittadini stranieri secondo le seguenti priorità:

a) soggetti vulnerabili, di cui al menzionato art. 19, comma 2-bis, t.u. imm.;

b)  vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria;

c) cittadini stranieri che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno;

d) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento ai sensi dell’art. 10, comma secondo, t.u. imm., trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) ai sensi dell’art. 14, comma primo, t.u. imm.;

e) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi dell’art. 13, comma quinto, t.u. imm.

Da ultimo occorre evidenziare che:

- l’ammissione al programma di rimpatrio determina la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di respingimento con accompagnamento alla frontiera adottato dal questore, di espulsione disposta dal prefetto o di allontanamento ordinato dal questore con assegnazione di un termine a provvedervi nonché di sospensione dell’efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore in caso di assegnazione di un termine per la partenza volontaria o in alternativa al trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione;

- il cittadino straniero ammesso al predetto programma è trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione e rimane nello stesso fino alla sua partenza, nei limiti della durata massima prevista dall’art. 14, comma quinto, t.u. imm.;

- la sottrazione al programma di rimpatrio comporta l’accompagnamento immediato del cittadino straniero alla frontiera eseguito dal questore a mezzo della forza pubblica e anche con trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione.

Dall’ultima relazione del Ministero dell’interno sul sistema di accoglienza dei cittadini stranieri, presentata al Parlamento nel 2025 e relativa all’anno 2022, risulta che nel periodo 2016-2022 hanno aderito ai programmi di rimpatrio volontario 3.334 persone.

Le  modiche apportate dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23

L’art. 30-bis, comma primo, della legge n. 54/2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2026 Serie generale n. 95 e in vigore dal 25 aprile 2026, articolo inserito in sede di conversione del decreto-legge n. 23/2026 (c.d. decreto-legge sicurezza), ha apportato alcune modificazioni ai commi primo e secondo dell’art. 14-ter del t.u. imm. e ha, inoltre, introdotto il comma 3-bis.

Più precisamente è:

- stato inserito il Consiglio nazionale forense tra gli enti che possono collaborare con il Ministero dell’interno all’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito;

- stata prevista la corresponsione, in favore del rappresentante legale munito di mandato che ha assistito il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito e in caso di effettiva partenza dell’interessato, di un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto dal decreto del Ministero dell’interno di cui al comma 2 dello stesso art. 14-ter;

- è stato, altresì, previsto che la corresponsione ai singoli rappresentanti legali dei compensi ai medesimi spettanti sia effettuata da parte del Consiglio nazionale forense secondo i criteri definiti con decreto del Ministero dell’interno.

In proposito deve essere osservato come l’art. 2, comma primo, lett. e), del decreto del Ministro dell’interno 27 ottobre 2011 stabilisca che i programmi di rimpatrio volontario assistito possono prevedere la corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze nonché per l’assistenza e l’eventuale sostegno del cittadino straniero, con particolare riguardo per i soggetti vulnerabili, al momento di arrivo nel paese di destinazione, senza definire la misura dello stesso.

L’Organizzazione Internazionale della Migrazione (OIM), che gestisce i programmi in questione, garantisce tuttavia l’erogazione di un’indennità di prima assistenza, da corrispondere in contanti a ciascun migrante prima della partenza o immediatamente dopo l’arrivo nel paese di origine, pari a euro 615,00.

Il comma 2 dell’art. 30-bis in esame ha, infine, previsto la necessaria copertura finanziaria stabilendo che agli oneri ivi previsti per gli anni 2026, 2027 e 2028 verrà provveduto, senza creare nuovi capitoli di spesa, mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Le modifiche apportate dal decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55

L’inserzione dell’art. 30-bis nella legge di conversione del decreto-legge sicurezza ha sin dal momento dell’approvazione del relativo testo da parte del Senato sollevato censure di legittimità costituzionale provenienti dalla dottrina (cfr. M. Serio, Un “premio” per i rimpatri. Ma l’avvocato è il garante del diritto del cliente, non un ausiliario del governo, in www.questionegiustizia.it, 21 aprile 2026), dalle associazioni degli avvocati e dei magistrati (cfr., sul punto, G. Gatta, Dal legal aid alla remigration. Nel d.l. sicurezza compensi agli avvocati in caso di rimpatrio volontario e limiti al gratuito patrocinio nelle impugnazioni dei provvedimenti di espulsione. Sconcerto nei comunicati di avvocatura e magistratura”, in www.penalecontemporaneo, 19 aprile 2026) nonché dalla Presidenza della Repubblica che aveva preannunciato rilievi di natura costituzionale.

L’impossibilità di emendare il testo di tale norma in sede parlamentare in considerazione dell’imminente scadenza del termine per convertire in legge il decreto-legge sicurezza ha determinato la necessità di intervenire mediante un’inedita tecnica legislativa e cioè mediante l’adozione, in via di urgenza, dell’apposito decreto-legge n. 55/2026 di modifica del testo dell’art. 14-ter t.u. imm. appena introdotto dall’art. 30-bis, decreto-legge c.d. correttivo parimenti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2026 Serie generale n. 95 e in vigore dal 25 aprile 2026 e cioè lo stesso giorno del testo sostituito di fatto mai entrato in vigore.

Tanto premesso deve, innanzitutto, essere evidenziato che il comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 55/2026 è intervenuto sul comma primo dell’art. 14-ter t.u. imm. sopprimendo il riferimento al Consiglio Nazionale Forense tra gli enti che possono collaborare con il Ministero dell’interno all’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito.

Ancora il comma 1, lett. b), del predetto decreto-legge ha modificato il comma secondo dell’art. 14-ter t.u. imm., stabilendo che con decreto del Ministero dell’interno siano definiti i criteri «per l’individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad essi spettanti» con conseguente soppressione del riferimento al Consiglio Nazionale Forense quale organo deputato alla corresponsione di tali compensi.

Il comma 3-bis dell’art. 14-ter t.u. imm., introdotto in sede di conversione del decreto-legge sicurezza, è stato poi integralmente novellato ed è stato previsto che al rappresentante munito di mandato, il quale ha fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito nonché nel relativo procedimento, è riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.

Il più volte menzionato decreto del Ministero dell’interno è adottato, giusta la previsione del comma secondo dell’art. 1 decreto-legge n. 55/2026, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e cioè dal 25 aprile 2026.

Per concludere, occorre ricordare che il comma terzo dell’art. 1 del decreto-legge in esame ha abrogato il comma 2 dell’art. 30-bis della legge di conversione del decreto-legge sicurezza e che il comma 4 ha conseguentemente previsto la nuova copertura finanziaria per gli oneri conseguenti all’adozione dei provvedimenti in esame, valutati per l’anno 2016 in euro 281.055 e per ciascuno degli anni 2027 e 2028 in euro 561.495.

In proposito è stato specificamente previsto che a tali oneri si provvede:

a) quanto a euro 246.000 per l’anno 2026 e a euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle somme appunto derivanti dall’abrogazione prevista dal comma 3;

b) quanto a euro 35.055 per l’anno 2026 e a euro 69.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del ricordato fondo speciale di parte corrente sempre parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Venendo ora a un sintetico esame del nuovo testo dell’art. 14-ter t.u. imm. deve, innanzitutto, essere osservato come non si faccia più esclusivo riferimento, al fine di individuare i soggetti (muniti di mandato) legittimati ad assistere il cittadino straniero nel procedimento di rimpatrio volontario assistito, ai rappresentanti legali.

Da quanto esposto sembra conseguire che, potendo il ricordato decreto ministeriale stabilire i criteri per l’individuazione dei rappresentanti del cittadino straniero e per la corresponsione agli stessi dei relativi compensi, con la conseguente ricordata soppressione del riferimento precedentemente introdotto al Consiglio Nazionale Forense quale ente deputato alla elargizione di tali compensi, sia stata ampliata la platea dei soggetti legittimati all’esercizio della attività di assistenza in questione non più limitata agli esercenti la professione forense.

Ancora, occorre evidenziare come, mentre la legge di conversione del decreto-legge sicurezza aveva previsto che per potere ottenere la corresponsione del relativo compenso fosse sufficiente avere assistito il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, il decreto-legge correttivo sembri ora richiedere che l’assistenza sia prestata durante l’intero procedimento di rimpatrio.

Ulteriormente deve essere evidenziato che, essendo stata soppressa la previsione dell’effettiva partenza del cittadino quale condizione legittimante l’erogazione del compenso spettante al rappresentante munito di mandato che lo ha assistito, tale compenso sarà corrisposto anche se il procedimento di rimpatrio volontario assistito si sia concluso in senso negativo per il richiedente. 

La descritta modifica legislativa ha, pertanto, escluso che l’attività di assistenza diventasse, come sottolineato anche nella relazione n. 39/2026 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Supremo di Cassazione pubblicato il 13 maggio 2026 (cfr. relazione cit. pag. 8), un’inedita obbligazione di risultato e sembra avere ricondotto «nell’alveo della necessaria costituzionalità un’attività di assistenza e rappresentanza legale che non poteva certo tollerare il condizionamento di una retribuzione solo se coesa con il risultato perseguito dall’art. 30-bis» (così espressamente A. Cisterna, “IL DL CORRETTIVO - Rimpatri assistiti: si torna nell’alveo della necessaria costituzionalità”, in Guida al Diritto, n. 18/2026, pag. 92).

Da ultimo si osserva come essendo la corresponsione del compenso limitata al triennio 2026-2008 la relativa misura è, allo stato, temporanea.

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