Reato continuato: definizione, presupposti e principali questioni applicative

05 Giugno 2026

L'istituto della continuazione è una realtà normativa che può ricevere una lettura unitaria (o unificante) ovvero atomistica a seconda delle prospettive che si intendono perseguire. Nella prassi si sono poste diverse questioni rispetto all'applicazione di tale istituto.

La continuazione

L'istituto della continuazione è una realtà normativa che può ricevere una lettura unitaria (o unificante) ovvero atomistica a seconda delle prospettive che si intendono perseguire.

Da un punto di vista strutturale il reato continuato rappresenta una particolare figura di concorso materiale dei reati, unificati dalla identità del disegno criminoso e assoggettati al cumulo giuridico delle pene, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto per il concorso formale: vale a dire, la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (Cass. pen., sez. un., n. 16208/2014).

La unificazione delle pene è, dunque, un tratto caratteristico della continuazione: prescelto il reato più grave, quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria, divenendo semplici componenti di un aumento di pena, al punto da riacquistare la loro «identità» solo agli effetti della determinazione del limite agli aumenti, che non deve comunque superare quello del cumulo materiale, a norma dell'art. 81, terzo comma, c.p. (Cass. pen., sez. un., n. 16208/2014).

La «visione multifocale»​ del reato continuato (ora unitaria, ora pluralistica) dà ragione della necessità della individuazione delle singole pene per i reati satellite ex art. 533, comma secondo, c.p.p. ed è essenziale ai fini della "misura" degli aumenti da apportare alla pena-base.

Invero la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati-satellite nell'ambito del reato continuato non comporta affatto la irrilevanza della valutazione della gravità dei predetti reati, in sé considerati, per la ragione che il momento sanzionatorio segue quello valutativo e dunque lo presuppone e - ovviamente - si distingue da esso (Cass. pen., sez. un., n. 22471/2015).

I presupposti della continuazione

È consolidato e condiviso l'orientamento (Cass. pen., sez. un., n. 28659/2017) secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Rileva pertanto, ai fini della verifica richiesta, che sussistano concreti indicatori quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, escludendo che i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni.

Elemento caratterizzante della continuazione è l'unicità del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come realizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità di commissione dei reati (Cass. pen. n. 34502/2015).

La ratio della disciplina va ravvisata - con riferimento all'aspetto intellettivo - nella previsione di una ricorrenza di azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente; e - con riferimento all'aspetto della volontà - in una deliberazione di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Cass. pen. n. 11503/1995).

L'unicità del programma criminoso non può mai essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Cass. pen. n. 10917/2012).

Deve essere richiamato il principio per cui «in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, c.p., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Cass. pen. n. 15955/2016; Cass. pen. n. 10033/2023).

Quanto alla omogeneità delle violazioni, la Corte di cassazione, con sentenza n. 33542/2022, ha ribadito che in tema di continuazione la diversità dei reati non è preclusiva al riconoscimento dell'art. 81, comma secondo, c.p.

La diversità dei reati (non omogeneità) non risulta preclusiva della continuazione (art. 81, comma secondo, c.p.: «alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse violazioni di legge»).

Giova ribadire che: «l'interruzione del disegno criminoso, del quale si assume che più fatti costituiscono espressione, va accertata in concreto dal giudice, caso per caso, essendo ben possibile che il predetto disegno permanga o, addirittura, venga rafforzato e continui ad essere realizzato, pur durante lo stato di detenzione o dopo una sentenza irrevocabile di condanna per taluno di reati che di quel disegno sono realizzazione».

L'unico elemento che individua la continuazione e vale a distinguerla dal concorso materiale di reati, è costituito dall'identità del disegno criminoso, sicché la prima è configurabile - sia nella forma omogenea (pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge), che in quella eterogenea (pluralità di violazioni di diverse disposizioni di legge) -, tutte le volte in cui una molteplicità di reati, ancorché puniti con pene di specie diversa, sia commessa da uno stesso soggetto in esecuzione di un identico disegno criminoso. (Cass. pen. n. 5166/1990).

Con riferimento all'elemento cronologico, inoltre, va rammentato che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» consente infatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspetto del tempo di commissione dei reati. Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, pur non costituendo di per sé «indizio necessario» dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla natura istantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotano alcuna forma di preordinazione. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione antidoverosa, riducono sensibilmente le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione. E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tutto correttamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. Il riconoscimento della continuazione di cui all'art. 81, comma secondo, c.p., indica chiaramente quale presupposto dell'istituto la sussistenza di un «disegno» che deve essere «medesimo» per tutti i reati commessi e che, quindi, deve sussistere in occasione del primo di essi. D'altra parte, anche l'unica condizione di carattere psicologico presa in considerazione dall'ordinamento per l'applicazione della disciplina della continuazione per la sua possibile incidenza sull'unitarietà del disegno criminoso - Io stato di tossicodipendenza dell'autore dei reati di cui all'art. 671, comma primo, c.p.p. - non elimina affatto la necessità del giudice dell'esecuzione di verificare che i reati siano comunque il frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, valutando se il condannato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, e se il suddetto stato aveva influito sulla commissione delle condotte delittuose (Cass. pen. n. 20144/2011).

Pertanto, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 c.p., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Cass. pen. n. 34756/2012).

Continuazione ed obbligo motivazionale dei singoli aumenti

In ossequio alle previsioni normative contenute negli artt. 81, comma terzo, c.p., 533, comma secondo, e 546, comma primo, lett. e), c.p.p., le Sezioni unite hanno chiarito che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, ritenendo necessaria la specifica indicazione degli aumenti di pena per i reati satellite, al pari di uno specifico onere di motivazione in merito alla misura dell'aumento, così da rendere «conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore».

Il Supremo Collegio ha premesso che il reato continuato non è strutturalmente un reato unicoe che l'unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe dall'applicazione del cumulo materiale delle pene.

Nella occasione si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 c.p. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Cass. pen., sez. un., n. 47127/2021).

Inoltre, il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, e il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 c.p. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene.

Qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale, dovendo essere tendenzialmente rispettato il criterio di proporzionalità reciproca nella determinazione delle pene per il reato più grave e per i reati satellite.

Come ha già avuto modo di osservare Cass. pen. n. 34379/2025, la chiave interpretativa del principio massimato si coglie leggendo la motivazione della pronuncia, che precisa come siffatto obbligo motivazionale richieda modalità di adempimento diverse e parametrate allo specifico caso concreto. Non si può dimenticare, infatti, che, per un verso, ci si muove in un campo caratterizzato da discrezionalità, in cui il giudice deve solo dare conto di aver applicato una pena adeguata e proporzionata al fatto e che, per altro verso, l'ottica di analisi è quella dei poteri di intervento e censura della Corte di cassazione, nell'ambito delimitato dall’art. 606, comma primo, c.p.p. e dai vizi deducibili dall'imputato ricorrente.

Cass. pen. n. 44428/2022 ha avuto modo di affermare che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 c.p.

Continuazione e fase esecutiva

Mette conto rammentare che, sul tema dell'applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva (art. 671 c.p.p.), le Sezioni Unite sono intervenute ribadendo un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo di cognizione), deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di situazioni occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (Cass. pen., sez. un., n. 28659/2017).

Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Continuazione ed onere probatorio

L'onere della allegazione dell'esistenza del «medesimo disegno criminoso», in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull'interessato, quando questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (Cass. pen. n. 35806/2016: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti; e ancora, Cass. pen. n. 5305/2008; Cass. pen. n. 21326/2010).

Reato satellite punito con pena alternativa e continuazione

La prevalente giurisprudenza di legittimità, già in epoca precedente alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 40983/2018, con riferimento al tema di criteri nella determinazione della pena, aveva affermato che, nel caso di pene alternativamente previste, la scelta del giudice tra l'applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, risponde ai medesimi fini ai quali sono informati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ed aveva altresì precisato che il giudice, nell'esercizio del potere di scelta, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere l'una o l'altra pena (in tal senso, Cass. pen. n. 3280/1979; Cass. n. 4361/2014, in relazione all'obbligo di motivazione per la scelta della pena detentiva e Cass. pen. n. 8560/2014, in relazione ai criteri di motivazione dell'applicazione di pena pecuniaria).

Da ciò era conseguito che, anche ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione, il giudice non poteva ritenersi esonerato, nel caso di reato punito con pena alternativa, dall'operare la scelta di praticare l'aumento in relazione ad una soltanto delle due specie di pena (Cass. pen. n. 7395/2018).

Detto orientamento si è definitivamente consolidato con la citata pronuncia n. 40983/2018 che ha elencato apposita casistica ai fini dell'individuazione del regime applicabile ad ogni singola fattispecie.

In particolare, seppur esemplificativamente, sono state indicate ben sette ipotesi differenti, e precisamente: a) presenza di reato più grave punito con pena detentiva e di reato satellite punito soltanto con pena pecuniaria (l'aumento di pena per quest'ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, andrà ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 c.p.); b) presenza di reato più grave punito con pena detentiva e di reato satellite punito con pena congiunta (l'aumento si effettuerà con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave); c) presenza di reato più grave punito con pena congiunta e di reato satellite punito con la sola pena pecuniaria (aumento di entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva); d) presenza di reato più grave punito con pena congiunta e di reato satellite punito con pena detentiva (aumento di entrambe le pene previste per la violazione più grave); e) presenza di reato più grave punito con pena alternativa e di reato satellite punito con pena pecuniaria (aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 c.p. e, in caso di aumento della pena detentiva, detto aumento esso andrà ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen.); f) presenza di reato più grave costituente un delitto punito con la sola pena della multa e di reato satellite rappresentato da una contravvenzione punita con pena congiunta, o alternativa (aumento della sola pena pecuniaria sub specie di multa, tenuto conto che il delitto è sempre più grave della contravvenzione per le conseguenze più gravi che l'ordinamento riconnette alla commissione del delitto).

Nel caso di reato più grave punito con la sola pena detentiva ed il reato satellite punito con pena alternativa, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satellite - anche se puniti con una sanzione di genere diverso - è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave dal momento che nell'aumento sulla pena base restano assorbite le pene previste per i reati satellite, in quanto la continuazione determina la perdita dell'autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi (Cass. pen., sez. un., n. 15/1998; Cass. pen. n. 44414/2004).

Pertanto, nel caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora il reato più grave sia sanzionato solo con pena detentiva ed il reato-satellite alternativamente con pena detentiva o pecuniaria, il giudice può operare l'aumento di pena per il secondo in relazione alla specie di pena-base prevista per il primo.

Pertanto, deve escludersi che sia illegittimo l'aumento in termini di pena detentiva su quella prevista per il reato-base quando il reato satellite sia punito con pena alternativa.

Continuazione e divieto di reformatio in peius

Il punto di partenza dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione dal quale occorre muovere è senz'altro costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite William Morales (Cass. pen., sez. un., n. 40910/2005) - la quale ha affermato il principio secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (con la conseguenza che il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado) -, lo specifico punto di riferimento per lo scrutinio della questione in esame è costituito dalla successiva sentenza delle stesse Sezioni unite (Cass. pen., sez. un., n. 16208/2014), la quale ha puntualizzato la portata del principio affermato dalla sentenza William Morales con riguardo al «fenomeno», che viene qui in rilievo, del reato continuato.

Tale sentenza del 2014 delle Sezioni unite ha sottolineato la peculiarità del «fenomeno» continuazione, «realtà normativa che può ricevere una lettura unitaria (o unificante) ovvero atomistica a seconda delle prospettive che si intendono perseguire», attesa la sua natura di particolare figura di concorso materiale di reati, unificati dall'identità del disegno criminoso e assoggettati al cumulo giuridico delle pene secondo il meccanismo sanzionatorio che è previsto per il cumulo formale (la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo), con la conseguente perdita di «individualità sanzionatoria» dei reati satellite una volta prescelto il reato più grave, in caso di concorso tra pene eterogenee, «divenendo semplici componenti di un aumento di pena», al punto da riacquistare la loro «identità» solo agli effetti della determinazione del limite agli aumenti (i quali, a norma del terzo comma dell'art. 81 c.p., non possono superare il cumulo materiale).

In detta sentenza le Sezioni Unite hanno osservato che la unificazione delle pene è un tratto caratteristico della continuazione: prescelto il reato più grave, quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria. Ne consegue che «l'applicazione del cumulo giuridico ed il corollario del meccanismo di unificazione del trattamento sanzionatorio, presuppongono la individuazione dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza. Se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo «bagaglio» circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una «novazione» di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione. In tali casi, pertanto, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che «non deve essere superata» dal giudice del gravame». Pertanto, se il procedimento attraverso il quale si realizza il cumulo giuridico prende in considerazione una specifica relazione tra un quantum di pena base (che si determina sulla falsariga dell'editto stabilito per il reato più grave) ed un quantum di aumento per ciascuno dei reati satellite, «è evidente che non si può stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice se è la stessa base di commisurazione che cambia: altro è aumentare di un terzo una certa pena, altro è stabilire lo stesso aumento, parametrato, però, su un trattamento sanzionatorio qualitativamente o quantitativamente diverso».

Le Sezioni unite hanno altresì argomentato che, «se (...) il procedimento attraverso il quale si realizza il cumulo giuridico prende in considerazione una specifica relatio tra un quantum di pena-base (che si determina sulla falsariga dell'editto stabilito per il reato più grave) ed un quantum di aumento per ciascuno dei reati-satellite», ne deriva che «è evidente che non si può stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice se è la stessa base di commisurazione che cambia: altro è aumentare di un terzo una certa pena, altro è stabilire lo stesso aumento, parametrato, però, su un trattamento sanzionatorio qualitativamente o quantitativamente diverso».

 In tale prospettiva, pertanto, «non possono neppure porsi problemi relativi alla verifica (...) di una ipotetica proporzionalità tra le decisioni di primo e secondo grado, giacché nulla consente di ritenere imposto al secondo giudice - e men che mai un simile corollario può reputarsi derivante dal divieto (di reformatio in peius) che viene qui in discorso - di stabilire come pena-base il minimo edittale previsto per il nuovo reato ritenuto più grave, ove il primo giudice a quel limite si sia attenuto nella determinazione della pena base».

Le Sezioni unite hanno concluso, quindi, che il dictum della sentenza William Morales «vale, pertanto, solo nella ipotesi in cui il giudice dell'appello o del rinvio sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo».

Continuazione e circostanze attenuanti

Se è indubbio che il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p. deve effettuarsi solo con riguardo alle circostanze inerenti al reato più grave (Cass. pen. n. 10266/1991; Cass. pen. n. 4609/1996), nondimeno, le circostanze inerenti al reato-satellite, se pure rimangono - come si è appena detto - prive di efficacia nella determinazione della pena-base, devono esser tenute presenti, sia per identificare il reato - in astratto - più grave (appunto: per la determinazione della predetta pena-base), sia per determinare l'aumento che, in relazione a ciascun «reato minore», deve essere apportato alla pena-base.

Ed è anzi stato chiarito (Cass. pen. n. 33758/2001; Cass. pen. n. 1810/2010) che ciò deve avvenire anche nel caso in cui si tratti di circostanza incompatibile con la violazione più grave (Cass. pen., sez. un., n. 22471/2015, cit.).

Le considerazioni sviluppate dalle Sezioni Unite Sebbar dimostrano, per quanto qui interessa, che le circostanze attenuanti possono concernere uno o solo alcuni dei reati posti in continuazione.

Ciò vale anche per le circostanze attenuanti generiche.

È pacifico in giurisprudenza che, ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche solo per alcuni di essi, con la conseguenza che dette circostanze possono essere concesse, in sede di impugnazione per uno solo dei reati satellite, in tale ipotesi comportano una conseguente riduzione del solo aumento di pena disposto ex art. 81 cpv. c.p. per detto reato (Cass. pen. n. 6012/2018) ovvero solo per il reato più grave, nel qual caso non si estendono a quelli satellite (Cass. pen. n. 54573/2016).

Nel giudizio sulla concedibilità o meno delle attenuanti generiche nel caso di reato continuato il giudice ha il più ampio potere discrezionale, nell'esercizio del quale può prendere in considerazione le caratteristiche del singolo fatto-reato isolatamente considerato se si tratti di circostanze di fatto riguardanti specificamente ed «esclusivamente» il singolo fatto ma, in caso contrario, ben può procedere ad una valutazione globale del complesso dei fatti in continuazione, essendo anzi evidente che è tale valutazione globale che consente di accertare aspetti fondamentali ai fini del menzionato giudizio quali la capacità a delinquere, l'intensità del dolo, la condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al singolo fatto, etc.: elementi tutti rilevanti nella individuazione della congrua pena per il «fatto più grave» ex art. 81 cpv., c.p. e per i fatti «in continuazione». (Cass. pen., sez. un., n. 2780/1996).

La Corte di cassazione, riprendendo l'insegnamento di Cass. pen., sez. un., n. 2780/1996, cit., ha statuito che poiché il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri «oggettivi» o soggettivi dell'art. 133 c.p., se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere indistintamente riferita a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione (Cass. pen. n. 25273/2024; Cass. pen. n. 20945/2021; Cass. pen. n. 10995/2018).

«in continuazione». (Cass. pen., sez. un., n. 2780/1996).

La Corte di cassazione, riprendendo l'insegnamento di Cass. pen., sez. un., n. 2780/1996, cit., ha statuito che poiché il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri «oggettivi» o soggettivi dell'art. 133 c.p., se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere indistintamente riferita a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione (Cass. pen. n. 25273/2024; Cass. pen. n. 20945/2021; Cass. pen. n. 10995/2018).

La continuazione nei reati associativi

Il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Cass. pen. n. 40318/2013).

Secondo altra opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, sussistendo la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i singoli reati-fine nel solo caso in cui il giudice verifichi che questi ultimi erano stati programmati in tale momento iniziale (Cass. pen. n. 1534/2017).

E del resto, ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente trattamento sanzionatorio di favore, atteso che tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p.

La Corte di cassazione n. 4554/2022 ha ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di continuazione, qualora uno dei reati da unificare per continuazione sia un reato associativo o quando l'autore sia un affiliato ad un gruppo di stampo mafioso, se da un lato devono negarsi soluzioni aprioristicamente negative, basate sulla struttura della fattispecie astratta, in sé non incompatibile con l'istituto della continuazione, dall'altro vanno respinte presunzioni legate alla permanenza del vincolo partecipativo e alla generica indeterminatezza del programma criminoso.

In tali situazioni la questione della configurabilità della continuazione non va impostata in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso.

Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito (Cass. pen. n. 23818/2020).

Dunque, in base a questa interpretazione, è ipotizzabile la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione che questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione della associazione (Cass. pen. n. 12639/2006).

Di conseguenza, osserva Cass. pen. n. 4680/2021, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso.

Si è altresì affermato al riguardo che in tema di associazione mafiosa, ovvero di associazione d.p.r. n. 309/1990, ex art. 74, non può sostenersi che la commissione di reati fine rientri nel generico programma della societas sceleris, né che i medesimi siano consumati «per eseguire» il delitto associativo, dal momento che tale reato, in entrambe le forme innanzi richiamate, ha natura permanente ed è, di regola, preesistente rispetto ai fatti delittuosi ulteriori; questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita (Cass. pen. n. 8451/2009).

In altri termini, l'astratta possibilità che i reati fine rientrino nel programma delinquenziale associativo non esclude che nello specifico siano stati commessi sulla spinta di circostanze contingenti ed occasionali, non presenti al momento dell'ingresso nel sodalizio e quindi non programmabili ab origine, ragione per la quale è richiesta una puntuale e specifica esposizione di emergenze fattuali confermative della riconducibilità ad un progetto delinquenziale unitario ed anticipato rispetto all'esecuzione frazionata (Cass. pen. n. 4680/2021).

L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. al reato continuato

Secondo un primo orientamento, che fa leva sul tenore letterale della norma di cui all'art. 131-bis, comma terzo, c.p., lo sbarramento di cui al citato comma deve ritenersi operante non solo nel caso di pregresso accertamento in sede giudiziaria dell'abitualità, ma anche con riferimento a condotte prese in considerazione nell'ambito di un medesimo procedimento e, quindi, anche con riferimento ai reati avvinti dal vincolo della continuazione (Cass. pen. n. 29897/2015). Affrontando la questione da un diverso angolo prospettico, talune pronunce (Cass. pen. n. 26813/2016; Cass. pen. n. 4852/2017) hanno evidenziato che l'incompatibilità del reato continuato con il riconoscimento della tenuità del fatto è in linea con il principio di non meritevolezza della pena per un fatto oggettivamente tenue che innerva l'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., in ragione del fatto che il soggetto, che abbia violato più volte la stessa o più disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio, non possa avvantaggiarsi della menzionata causa di non punibilità perché, in tale evenienza, è la norma stessa a considerare il «fatto» secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola e prevale la sua dimensione «plurima» e la sua gravità. A sostegno di tale orientamento ermeneutico, talune pronunce di legittimità evidenziano, oltre al dato letterale, ulteriori argomenti sistematici, quale, ad esempio, l'inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di comportamento abituale, ostativa al riconoscimento del beneficio (Cass. pen. n. 19159/2018).

Altro orientamento ha sostenuto la compatibilità tra il reato continuato e il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Vengono valorizzati una pluralità di elementi, quali la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi o perseguiti dal reo e le motivazioni, anche indirette, sottese alla condotta, elementi questi che possono contribuire ad escludere il connotato della «abitualità» della condotta nel caso della mera continuazione, sicché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine. Per tale indirizzo ermeneutico, dunque, il solo fatto che il reato, per il quale si chiede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sia stato posto in continuazione con altri non è di ostacolo, in astratto, all'operatività dell'istituto occorrendo valutare, in concreto, se «il fatto» nella sua globalità, avuto riguardo alla natura degli illeciti unificati, alle modalità esecutive della condotta, all'intensità dell'elemento psicologico, al numero delle disposizioni di legge violate, agli interessi tutelati, sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità.

Con sentenza n. 18891/2022, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: «la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale»; «in presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131-bis c.p., tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti».

La nozione di abitualità si riferisce ad una qualità che progressivamente si delinea e consolida nel tempo in conseguenza della realizzazione di plurime condotte omogenee, ma che non si esaurisce nella manifestazione esterna del solo dato obbiettivo di quella ripetizione. L'acquisizione individuale di una consuetudine costituisce il risultato di un costume comportamentale, ossia di un'abitudine intesa, secondo il senso comune del vocabolo, come «disposizione acquisita con il costante e periodico ripetersi di determinati atti», e non può essere pertanto sovrapposta ad una situazione connotata dalla mera reiterazione di azioni.

Un ulteriore dato significativo emerge, a contrario, dal contenuto della relazione illustrativa del d.lgs. n. 28/2015, ove si pone in rilievo come «la presenza di un 'precedente' giudiziario non sia di per sé sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti». Il legislatore, dunque, non presuppone affatto che il reo sia un autore primario od occasionale.

V'è inoltre da considerare, come osservato dalla dottrina, che la stessa disposizione di cui all'art. 131-bis, comma terzo, c.p. non avrebbe alcuna ragion d'essere se ad ostacolarne l'operatività fosse sufficiente opporgli un solo precedente. Il rilievo assegnato alle diverse tipologie di comportamento giustifica, di contro, la diversa interpretazione secondo cui la disposizione in esame costituisce il risultato di una complessa opera di selezione normativa dell'area di incidenza della non punibilità, sicché non ogni ripetizione del comportamento criminoso preclude il beneficio, rilevando solo quelle reiterazioni di comportamenti che esprimono una particolare inclinazione a delinquere dell'agente, idonea ad evidenziarne un verosimile rischio di persistenza o di ricaduta nel reato. Non sono fondate, quindi, le argomentazioni volte a ritenere di per sé preclusa la concreta operatività del nuovo istituto in presenza di qualsivoglia reiterazione di comportamenti penalmente rilevanti.

La radice semantica del lemma «abitualità», come rilevato dalla dottrina, è rinvenibile nel suo collegamento all'habitus, quale nozione esplicativa di una costante ripetizione di comportamenti, a sua volta identificativa di una qualità ulteriore rispetto al dato oggettivo della loro aggregazione numerica. L'istituto della continuazione non può essere considerato come sinonimo della nozione di «abitualità», né appare coincidente o necessariamente sovrapponibile all'ipotesi in cui l'autore abbia commesso "più reati della stessa indole". L'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81 c.p., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali.

Il riconoscimento della continuazione tra reati commessi da un soggetto minorenne

Con sentenza n. 4312/2025, la Corte di cassazione, intervenendo in tema di riconoscimento della continuazione tra reati commessi da un soggetto minorenne, ha affermato che incombe sul giudice di considerare, con puntuale motivazione, l'incidenza delle condizioni sociali ed ambientali in cui il minore è cresciuto sulla programmazione delle condotte illecite commesse, specialmente se connotate da notevoli contiguità temporale ed uniformità di modalità esecutive, in considerazione della particolare sensibilità del medesimo e della conseguente sua condizionabilità dal contesto circostante (Cass. pen. n. 18318/2018).

È noto che l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, c.p., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Cass. pen. n. 15955/2016). In sostanza, come si è precisato, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Cass. pen. n. 10033/2022).

Qui deve innestarsi la ponderata valutazione delle condotte commesse dal minorenne, che va svolta nella specifica ottica richiesta dalle caratteristiche dell'autore del reato ma che non può tuttavia perdere l'ancoraggio ai criteri generali funzionali all'individuazione dei confini dell'istituto di cui all'art. 81, comma secondo, c.p.

Le disposizioni generali in materia di processo minorile, di cui all'art. 1 d.p.r. n. 448/1988, prevedono che l'applicazione delle norme del codice di procedura penale e dello stesso d.p.r. n. 448/1988 debba avvenire «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali». La specialità del rito non può incidere, quindi, sulla struttura degli istituti di diritto penale che assumeranno rilievo nel giudizio a carico del minorenne, tanto più nel caso della continuazione che potrebbe trovare applicazione anche dinanzi a giudice diverso dal Tribunale per i minorenni visto che

Con sentenza n. 4312/2025, la Corte di cassazione, intervenendo in tema di riconoscimento della continuazione tra reati commessi da un soggetto minorenne, ha affermato che incombe sul giudice di considerare, con puntuale motivazione, l'incidenza delle condizioni sociali ed ambientali in cui il minore è cresciuto sulla programmazione delle condotte illecite commesse, specialmente se connotate da notevoli contiguità temporale ed uniformità di modalità esecutive, in considerazione della particolare sensibilità del medesimo e della conseguente sua condizionabilità dal contesto circostante (Cass. pen. n. 18318/2018).

È noto che l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, c.p., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Cass. pen. n. 15955/2016). In sostanza, come si è precisato, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Cass. pen. n. 10033/2022).

Qui deve innestarsi la ponderata valutazione delle condotte commesse dal minorenne, che va svolta nella specifica ottica richiesta dalle caratteristiche dell'autore del reato ma che non può tuttavia perdere l'ancoraggio ai criteri generali funzionali all'individuazione dei confini dell'istituto di cui all'art. 81, comma secondo, c.p.

Le disposizioni generali in materia di processo minorile, di cui all'art. 1 d.p.r. n. 448/1988, prevedono che l'applicazione delle norme del codice di procedura penale e dello stesso d.p.r. n. 448/1988 debba avvenire «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali». La specialità del rito non può incidere, quindi, sulla struttura degli istituti di diritto penale che assumeranno rilievo nel giudizio a carico del minorenne, tanto più nel caso della continuazione che potrebbe trovare applicazione anche dinanzi a giudice diverso dal Tribunale per i minorenni visto che «in caso di esecuzione di una pluralità di sentenze di condanna, pronunciate, rispettivamente, dal tribunale ordinario e dal tribunale per i minorenni, la competenza spetta, per tutte, al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima, secondo il criterio di cui all'art. 665, comma quarto, c.p.p.» (Cass. pen. n. 6344/2021).

Tuttavia, la particolare condizione dell'autore del delitto e le più intense ricadute della pena da irrogare sulle esigenze educative e di recupero di costui dovranno orientare la verifica dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di diritto sostanziale. Su questo delicato crinale si è posta da tempo la giurisprudenza di legittimità, affermando che lo «stile di vita» adottato dal soggetto non è di per sé sufficiente a integrare l'unicità del disegno criminoso, neanche con riferimento all'imputato minorenne in quanto la disposizione dell'art. 1, comma 1, d.p.r. n. 448/1988 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) prevede soltanto l'adeguamento alla personalità e alle esigenze educative del minore degli istituti processuali e può pertanto operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo «stile di vita» ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale (Cass. pen. n. 46166/2009; così anche più di recente Cass. pen. n. 2911/2023, evidenziando che le disposizioni generali in materia di rito devono informare i criteri di valutazione della prova: la disposizione dell'art. 1, comma 1, d.p.r. n. 448/1988 prevede l'adeguamento alla personalità e alle esigenze educative del minore degli istituti processuali e può, pertanto, operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante»). Non è la minore età la condizione che può sorreggere con forza privilegiata la prova dell'unicità del disegno criminoso tra le condotte, ma occorre sempre individuare gli altri elementi sintomatici e unitamente ad essi eventuali e specifiche condizioni sociali e ambientali idonee a radicare più agevolmente nel minore, per la sua immaturità, i propositi delittuosi sfociati poi nella pluralità di illeciti, da ritenere sorretti da unitaria volizione, di conseguenza, meritevoli di più proporzionata e non frazionata risposta sanzionatoria. Tali specifiche condizioni, ove sussistenti e ove non già chiaramente emerse nei giudizi di cognizione, devono essere prospettate al giudice dell'esecuzione che dovrà compiutamente valutarle anche al fine di dare significato agli altri elementi sintomatici di consueto rilievo nell'applicazione dell'art. 81, comma secondo, c.p., come la medesima tipologia degli illeciti e la loro prossimità temporale. La motivazione potrà considerarsi carente o elusiva del disposto dell'art. 81, comma secondo, c.p., solo se emergendo o essendo prospettate tali condizioni la loro incidenza sulle determinazioni del minore non viene presa in esame.

Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva con reato satellite per il quale sia stato celebrato il giudizio abbreviato

Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva con reato satellite per il quale sia stato celebrato il giudizio abbreviato è stato affermato da Corte di cassazione n. 1322/2025)

I giudici di legittimità hanno affermato che, in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 c.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Cass. pen. n. 12591/2015, fattispecie in cui la Corte ha parzialmente annullato, con rinvio, l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 c.p., si fosse tenuto conto della riduzione prevista dal rito abbreviato). Inoltre, è stato affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Cass. pen. n. 8436/2013).

Il giudice dell'esecuzione deve, quindi, dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Cass. pen. n. 23041/2009), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Cass. pen. n. 32870/2013).

In particolare, il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Cass. pen., sez. un., n. 6296/2016).

Applicazione delle pene sostitutive nel caso di reato continuato oggetto di patteggiamento

Con sentenza n. 31761/2023, i giudici di legittimità sono intervenuti sui rapporti tra patteggiamento, reato continuato e limiti edittali per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi.

La fattispecie riguardava una richiesta di patteggiamento presentata all'udienza del 28 marzo 2022 in cui, prestato il consenso da parte del pubblico ministero, il patto era perfezionato, e che alla successiva udienza del 10 febbraio 2023 la difesa si limitava a chiedere la sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità introdotta dalla riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 150/2022, entrato nelle more in vigore; richiesta che veniva rigettata dal giudice che in sentenza precisava che essa non poteva trovare accoglimento per essere la pena richiesta concordemente dalle parti di anni tre e mesi tre di reclusione ossia superiore a quella prevista per la invocata sostituzione, come introdotta e disciplinata dalla riforma.

La richiesta in tal senso avanzata dalla difesa è stata ritenuta non accoglibile dal giudice che ha giustamente fatto riferimento alla nuova disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 53, legge n. 698/1981 - come innovato dalla riforma c.d. «Cartabia» – la quale prevede espressamente che, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p.

Il chiaro tenore letterale della nuova norma non lascia dubbi sul fatto che ora il legislatore abbia inteso dettare una disciplina unica ai fini della determinazione della pena, superando quanto previsto dal vecchio art. 53, nel senso che anche nel caso in cui essa sia la risultante dell'applicazione dell'istituto della continuazione o del concorso formale si dovrà considerare la sola pena finale ossia quella risultante all'esito dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 c.p., fermo restando che, come già interpretato nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 53, in caso di patteggiamento rileverà la pena finale applicata, considerando quindi - nell'ottica di favor per i riti alternativi - la riduzione per il rito.

Tale diversa impostazione è frutto della discrezionalità del legislatore che ha inteso favorire la possibilità di applicazione delle pene sostitutive da parte del giudice della cognizione ma ha al contempo dettato una regola netta e precisa quanto alla pena detentiva da considerare al fine di stabilire se essa è sostituibile o meno con una di quelle previste dal nuovo art. 53 individuandola nella pena finale, inflitta o applicata, anche nei casi di cui all'art. 81 c.p.; in altri termini l'art. 53 nella sua nuova formulazione prevede che si debba tener conto, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, degli aumenti determinati ai sensi dell'art. 81 c.p. per il concorso formale o la continuazione, ossia della pena finale, senza possibilità di fare riferimento alla pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave o, quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, al solo fine della sostituzione, alla parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione. Ciò significa che il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. Tale limite massimo - cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva «breve» - non potrà in ogni caso essere superato.

Attraverso la codificazione e ridefinizione del sistema delle sanzioni sostitutive, finora disciplinato esclusivamente dalla legge n. 689 del 1981, il legislatore della riforma mira a favorirne l'applicazione da parte del giudice della cognizione, a fini di deflazione processuale e penitenziaria. L'ampliamento dei limiti di applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamente alla ridefinizione della tipologia di sanzioni (detenzione domiciliare e semilibertà, mutuate dai novero delle misure alternative alla detenzione, lavori di pubblica utilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e pene pecuniarie) mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, del patteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione. In un siffatto nuovo sistema, non è invero affatto ingiustificata la nuova diversa previsione di cui al comma terzo del nuovo art. 53 che ha di contro inteso ricondurre ad unità il criterio di individuazione della pena da considerare ai fini della verifica della sua sostituzione individuandola sempre in quella finale, tenuto conto dell' innalzamento della soglia che consente di raggiungere tetti di pena elevati - sino a quattro anni; non può, per altro verso, che essere unitario il concetto di pena allorquando si tratta della sua esecuzione in quanto tale non scindibile in diversi rivali esecutivi che finirebbero col vanificare la ratio sottesa al favor mostrato dal legislatore verso la pena sostitutiva; laddove la finalità deflattiva col ricorso ai riti alternativi è in ogni caso realizzata attraverso il complesso delle modifiche introdotte al riguardo a cui si aggiungono le nuove previsioni in tema dì pene sostitutive, rimanendo peraltro in ogni caso fermo che la valutazione della pena finale andrà ovviamente operata all'esito della riduzione per il rito.

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