Analisi dei principali passaggi argomentativi della pronuncia
a) Volendo approcciare ad un’analisi dell’ordinanza, può subito osservarsi che quest’ultima, se considerata in senso diacronico, si pone nella direzione di un sempre maggiore ampliamento dei profili del rapporto fra il GSE e il beneficiario degli incentivi energetici ritenuti di rilievo esclusivamente civilistico e riservati alla cognizione del Giudice ordinario.
In questa chiave, l’ordinanza in commento si pone in una linea di continuità con le pronunce della Suprema Corte, che hanno ritenuto appartenente alla giurisdizione del Giudice ordinario:
- la controversia tra il GSE e il fallimento della società di produzione energetica, qualora la materia del contendere riguardi l’opponibilità o meno alla procedura fallimentare della cessione di crediti inerenti agli incentivi concessi, in correlazione alla produzione anzidetta, per il periodo successivo alla dichiarazione da parte della curatela del fallimento di voler subentrare nel rapporto: nel caso deciso, il fallimento di un consorzio creditore aveva agito solo allo scopo, meramente privatistico, di essere indicato come unico avente diritto a percepire il pagamento dei crediti maturati dal Consorzio nei confronti del GSE successivamente alla dichiarazione di fallimento, senza che nella materia del contendere rientrasse alcun profilo autoritativo (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 23900/2020 e n. 7560/2020);
- la controversia concernente la contestazione dell’eccedenza della misura degli incentivi pretesi dall'avente diritto rispetto al dovuto (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 785/2021);
- la controversia concernente la legittimità della compensazione effettuata dal GSE tra il proprio debito e un controcredito avente ad oggetto la restituzione di incentivi pagati in eccedenza (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 15572/2021);
- la controversia afferente ad un’opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di incentivi riconosciuti e poi annullati dal Gestore (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 22204/2022);
- la controversia riguardante la legittimità del rifiuto di pagamenti degli incentivi per violazione del divieto di cumulo coi benefici fiscali (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2761/2023);
- le controversie involgenti la legittimazione sostanziale passiva del cessionario di crediti nei confronti della pretesa restitutoria del GSE, laddove la risoluzione della questione presupponga l’interpretazione delle clausole contenute nel negozio di cessione a scopo di garanzia, questione da risolversi alla luce delle regole del codice civile (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. 18866/2023 e 9841/2023).
In tutte queste ipotesi, si è ritenuto che la materia del contendere non vertesse sull'utilizzo di poteri pubblicistici del GSE in materia di regolazione di tariffe e di determinazione degli incentivi ma afferisse ad un oggetto esclusivamente privatistico, non evocante in alcun modo l’esercizio di pubblici poteri.
Ciò sulla base di una lettura della fattispecie di giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. o) del c.p.a. - secondo cui sono deferite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti” – alla luce delle coordinate fornite dalla Corte costituzionale nella nota pronuncia n. 204/2004, tese a ricomprendere in tale novero le sole ipotesi connotate dalla connessione della materia del contendere con l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo.
Anche nella fattispecie in commento, ad avviso delle Sezioni Unite, è venuta in rilievo unicamente la questione civilistica della ripetizione dei contributi indebitamente riscossi sulla base di un provvedimento di decadenza ormai consolidato e costituente un presupposto di fatto della pretesa restitutoria, da apprezzarsi in senso ricognitivo e non valutativo.
b) Questa è la conclusione cui la Suprema Corte perviene, qualificando l’azione restitutoria come azione di ripetizione di indebito ai sensi dell’art. 2033 del c.c. e mostrando di ritenere quest’ultima, in sé e per sé presa, cioè considerata in maniera isolata, quale «materia» o «profilo» di matrice esclusivamente privatistica – e quindi dominio naturale della giurisdizione ordinaria.
b1) Sennonché, la Suprema Corte non ha probabilmente valorizzato adeguatamente il contesto, anche normativo, in cui l’azione restitutoria è stata esercitata nonché la natura e la portata del fatto generatore di quest’ultima.
Il riferimento è al nesso di presupposizione logico-giuridica necessaria intercorrente fra il provvedimento di decadenza degli incentivi e la «conseguente» pretesa restitutoria: il carattere indebito delle somme in tale sede richieste, infatti, consegue così direttamente e necessariamente al surrichiamato provvedimento, al punto tale che la pretesa restitutoria va ritenuta profilo effettuale e conseguenza applicativa di quest’ultimo.
E ciò è tanto vero che in giurisprudenza nessuna autonoma valenza provvedimentale è stata mai annessa agli atti del GSE recanti la richiesta restitutoria, non già perché ad essi era annessa natura privatistica ma perché essi erano ritenuti atti strettamente conseguenziali e rigorosamente vincolati rispetto al provvedimento amministrativo di decadenza - e quindi sprovvisti di autonoma valenza lesiva per il beneficiario dei contributi (cfr. ex multis, T.A.R. Roma, sez. III, n. 18247/2025; id., n. 6451/2024; Cons. St., sez. IV, n. 1504/2021; Cons., St., sez. IV, n. 6241/2020).
Le precedenti considerazioni mettono in luce come una volta instaurato il rapporto pubblicistico di ammissione agli incentivi, le conseguenti pretese patrimoniali, anche quelle meramente restitutorie, non possono non partecipare della natura pubblicistica di quel rapporto e rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Difatti la pretesa restitutoria, anche se effettuata sulla base di una decadenza consolidatasi o mai impugnata, non è altro che la modalità dare giuridica sostanza e concreta attuazione alla volontà provvedimentale che ha disposto la non debenza degli incentivi, cioè lo strumento giuridico adeguare la realtà al contenuto dell’effusione provvedimentale.
Alla luce di questo stretto rapporto sostanziale di necessaria presupposizione fra provvedimento di decadenza degli incentivi e la richiesta restitutoria degli incentivi indebitamente erogati va evidenziato il rilievo per cui la pretesa restitutoria è indiretta espressione del potere e lo è in quanto dà sostanza al profilo effettuale del ridetto provvedimento.
E’ per questo che la giurisprudenza amministrativa è giunta ad affermare che «la giurisdizione amministrativa non può quindi essere messa in discussione tutte le volte in cui la pretesa patrimoniale è la conseguenza dell'esercizio di un potere pubblicistico» (cfr. ex multis, Cons. St., II, n. 5981/2025 e in senso analogo id., n. 10359/2024; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 10740/2025; n. 7880/2025; n. 18925/2024; n. 16825/2024; n. 3670/2024).
b.2) Del resto, proprio le medesime considerazioni avevano portato le stesse Sezioni Unite, nell’ordinanza n. 14653/2017, ad affermare, in relazione ad una controversia analoga, che il credito azionato “non può essere considerato al di fuori del rapporto da cui trae origine”.
In proposito, va subito evidenziato che le medesime Sezioni Unite, nella pronuncia in commento, subito dopo aver menzionato la summenzionata ordinanza, affermano di non poterla ritenere rilevante nella fattispecie in discorso in virtù del fatto che essa si sarebbe espressa nel diverso caso in cui in un unico contenzioso erano stati contestati dal beneficiario dei contributi sia del provvedimento di decadenza che la richiesta restitutoria.
Insomma, secondo le Sezioni Unite solo nel caso di concentrazione in un unico giudizio dello scrutinio sul provvedimento di decadenza dagli incentivi e sulla pretesa restitutoria si radicherebbe la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Solo in questo caso, infatti - e non anche nel caso in cui venga azionata la pretesa restitutoria isolata - il rapporto da cui ha tratto origine detta pretesa restitutoria assumerebbe rilievo ai fini del radicamento della giurisdizione.
Sennonché, a fronte di tale (forse troppo) sottile distinctio, è agevole osservare che il rapporto sostanziale di presupposizione fra il provvedimento di decadenza degli incentivi e la conseguente pretesa restitutoria da un lato non smarrisce i suoi connotati qualificanti, non perde d’intensità né può venir meno nel caso in cui il primo sia intervenuto prima dell’esercizio della seconda e la sua impugnazione si sia esaurita.
In altri termini, il predetto nesso sostanziale è di natura qualitativa e si esplica in un versante, quello logico-giuridico, non suscettibile di venire alterato in conseguenza dalle scelte contingenti dell’Amministrazione in merito alla tempistica per esercitare la pretesa restitutoria (congiuntamente all’adozione del provvedimento di decadenza o successivamente) o della concentrazione in un unico giudizio delle contestazioni sul complessivo e unitario operato del GSE.
In ogni caso, quindi, la pretesa restitutoria era e resta pur sempre «conseguente», costituisce cioè il precipitato effettuale del potere amministrativo e del relativo procedimento esplicatosi «a monte» (cioè in sede di adozione della decadenza), a cui è intimamente connessa.
b.3) In quest’ottica, non è dato comprendere (né è compiutamente illustrato nell’ordinanza in commento) l’iter logico che ha portato le Sezioni Unite:
- a negare rilievo ai fini del radicamento della giurisdizione - in fattispecie aventi entrambe ad oggetto l’attuazione effettuale di un’attività autoritativa «a monte», cioè le conseguenze dell’esercizio dei poteri pubblicistici del gestore in materia di corresponsione degli incentivi - alla natura pubblicistica da cui scaturisce la pretesa restitutoria, sol perché l’actio indebiti non venga esperita congiuntamente con l’azione annullatoria del provvedimento di decadenza;
- a considerare la scelta del GSE di esercitare la pretesa restitutoria isolata come fattore idoneo a mutare, da pubblicistica a privatistica, la natura giuridica della fattispecie che rimane immutata nei suoi tratti caratterizzanti, con patente e palese contraddizione rispetto a quanto prima affermato e nell’ordinanza in commento confermato sull’importanza di valutare la natura pubblicistica del rapporto da cui ha tratto origine detta pretesa restitutoria.
b.4) A corroborare la ricostruzione delle Sezioni Unite non pare decisiva neppure l’affermazione secondo cui, perché sia legittimamente configurabile la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo: i) l’oggetto del giudizio deve necessariamente comprendere la valutazione della legittimità dell’esercizio del potere amministrativo; ii) oppure è necessario che la pretesa restitutoria scaturisca da un procedimento amministrativo.
b.4a) Quanto al primo dei due aspetti, detta affermazione non pare agevolmente conciliabile con il rilievo della piena legittimità costituzionale delle ipotesi normative di giurisdizione esclusiva, ivi compresa quella prevista dall’art. 133, comma 1 lett. o) del c.p.a., nella misura in cui esse contemplano il deferimento al Giudice amministrativo anche delle controversie meramente risarcitorie, intentate dopo il passaggio in giudicato della sentenza caducatoria del provvedimento lesivo: anche in tali ipotesi, infatti – non diversamente da quanto avviene nella fattispecie in discorso – vengono in rilievo gli effetti o la portata di atti e comportamenti espressione di esercizio del potere amministrativo.
A tale stregua, se sono normativamente deferite al Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva le pretese risarcitorie anche indirettamente riconducibili all’attività autoritativa non si comprende perché la stessa regola non dovrebbe valere nella fattispecie in discorso, in cui viene la pretesa restitutoria, che non è altro se non il riflesso effettuale dell’esercizio del potere del GSE in materia di corresponsione degli incentivi energetici.
b.4b) Quanto al secondo aspetto, giova evidenziare che:
- da un lato, la pretesa restitutoria costituisce pur sempre il precipitato applicativo del procedimento sfociato nel provvedimento di decadenza dagli incentivi, costituente esercizio del potere amministrativo;
- dall’altro, il richiamo, contenuto nell’ordinanza in commento, alle pronunce delle S.U. nn. 29922/2017, n. 10650, n. 10409, n. 10410 e n. 10411/2017 quali precedenti a riprova della correttezza delle conclusioni rassegnate, non considera appieno un profilo importante: l’appartenenza alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo delle controversie nelle quali il produttore di energia aveva chiesto al Giudice ordinario l’accertamento del diritto a conseguire la tariffa incentivante, il riconoscimento della rivalutazione ISTAT, le conseguenti condanne e l'accertamento negativo del diritto del GSE alla ripetizione delle somme già corrisposte è stata affermata ad onta del fatto che la procedura di rideterminazione dell’incentivo fosse ai suoi albori (era stata adottata solo la comunicazione di avvio del procedimento) e comunque non fosse sfociata in una determinazione provvedimentale espressa. In questo quadro, l’opzione adottata nei precedenti richiamati dalla Suprema Corte si spiega piuttosto in ragione del fatto che nelle relative controversie, a dispetto del petitum formale, sono venuti in rilievo – proprio come nella specie - profili eziologicamente riconducibili all’esercizio del potere amministrativo in materia di corresponsione degli incentivi energetici.
b.5) Sotto un connesso versante, l’applicazione dell’opzione ricostruttiva fatta propria dalle Sezioni Unite nell’ordinanza in commento finisce per far dipendere l’individuazione del Giudice provvisto della giurisdizione in materia dalla circostanza contingente rappresentata dalla scelta dell’Amministrazione di coordinare o meno in un unico contesto l’adozione del provvedimento di decadenza con l’esercizio della pretesa restitutoria, così da provocarne la contestazione contestuale e congiunta da parte del destinatario.
Si tratta di un criterio che:
- da un lato, finisce per discostarsi almeno in parte da quello del petitum sostanziale, a cui pure le Sezioni Unite hanno affermato di aver prestato ossequio nella specie, nella parte in cui detto criterio predica l’importanza, ai fini del radicamento della giurisdizione, non tanto di ciò che le parti chiedono al Giudice quanto del titolo della pretesa da valutarsi sulla base delle caratteristiche sostanziali del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. ex multis, Cass. civ, sez. un., n. 28766/2025);
- dall’altro, finisce suo malgrado per annettere rilevanza al criterio del petitum formale, nella misura fa dipendere l’individuazione del Giudice provvisto di giurisdizione in buona parte dalle scelte processuali del ricorrente e dal tenore delle sue richieste.
b.6) Da un ulteriore punto di vista, non può neppure sottacersi il rischio, connesso all’applicazione del criterio di riparto giurisdizionale indicato dalle Sezioni Unite, di una eccessiva frammentazione della tutela giurisdizionale, ad onta dell’unicità sostanziale della controversia nell’intima connessione dei suoi due aspetti: la cognizione del giudizio sul provvedimento di decadenza sarebbe, infatti, sempre deferita alla cognizione del Giudice amministrativo, mentre quella relativa al conseguenziale obbligo restitutorio sarebbe deferita ora alla cognizione del Giudice amministrativo ora a quella del Giudice ordinario, a seconda del fatto che la pretesa restitutoria sia stata azionata o meno in via contemporanea rispetto all’impugnazione del predetto provvedimento.
E ciò con buona pace del principio di «concentrazione delle tutele», spesso richiamato nelle pronunce della Suprema Corte come precipitato applicativo degli artt. 24 e 111 Cost. ma fino ad oggi non sempre declinato appieno in tutte le sue potenzialità applicative (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. un., n. 6099/2023; id., n. 19877/2022).
b.7) In definitiva, il rilievo rivestito nella specie dall’origine della pretesa restitutoria avrebbe nella specie potuto avere una maggiore considerazione, atteso l’intimo nesso che lega la sostanza della res controversa con le decisioni in materia di giurisdizione.
Su tale base, si sarebbero potute meglio sviluppare le implicazioni connesse al rilievo per cui:
- la pretesa restitutoria era «conseguente» al provvedimento di decadenza dagli incentivi, cioè afferiva al riflesso effettuale di quest’ultimo e quindi integrava un profilo comunque attinente «alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia», in quanto ad essi strettamente e intimamente connesso;
- la pretesa restitutoria più che “materia” a sé, costituisce un aspetto, pur sempre afferente sotto l’aspetto effettuale alla cognizione sul corretto esercizio, da parte del GSE, del potere amministrativo in materia di corresponsione degli incentivi energetici e partecipa della medesima natura pubblica del rapporto che l’ha originata; e ciò vale a giustificare la sua attrazione - alla stregua di un’interpretazione funzionale e conforme ai princìpi costituzionali dell’art. 133, comma 1, lettera o) del c.p.a. - alla cognizione del Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, che può adottare un vasto repertorio di pronunce (accertative, costitutive e di condanna) idonee a garantire la tutela piena ed effettiva della sfera giuridica del ricorrente.
Si vuol dire che anche nel caso dell’azione restitutoria, come in quello dell’azione di risarcitoria, non siamo di fronte ad una «materia», da devolvere alla cognizione del Giudice individuato sulla base del criterio del petitum sostanziale, bensì ad una tecnica di tutela della situazione sostanziale intimamente connessa, sotto l’aspetto eziologico, al potere amministrativo e per questo attratta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
In questo senso, anche il riferimento, nell’ordinanza in commento, alla pronuncia n. 10016/2021 - recante l’affermazione dell’appartenenza alla giurisdizione del Giudice ordinario della controversia concernente l’indebito oggettivo discendente da un giudizio dinanzi al Giudice amministrativo che abbia definito il rapporto giuridico originariamente in discussione - non considera appieno un profilo assorbente: in quella controversia è venuto in rilievo il caso - diverso da quello qui in rilievo e assai peculiare - del recupero, da parte dell’Amministrazione, dell’eccedenza degli importi risarcitori già corrisposti al privato sulla base di una sentenza successivamente sottoposta a revocazione per i danni derivanti dal ritardo nel rilascio di un titolo edilizio.