Interpretazione dei bandi di gara: applicazione del canone della totalità
08 Giugno 2026
Va ricordato che nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. Ciò significa che, ai fini della interpretazione della lex specialis, devono essere applicate anche le regole di cui all’art. 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. La tutela dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti conduce all’interpretazione sistematica delle varie clausole. La giurisprudenza da tempo ha superato l’indirizzo secondo il quale il criterio dettato dall’art. 1363 c.c. ha carattere sussidiario, pertanto si deve procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall’interpretazione sistematica, anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all’intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione ad una parte soltanto, qual è la singola clausola (Cons. Stato, n. 5871 del 2024, che richiama Corte di Cass. n. 25090 del 2020). In sostanza, il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, anche se il significato letterale delle singole clausole è il criterio che deve essere privilegiato (Cons. Stato, n. 5405 del 2025). Con la regola codificata nell’art. 1363 c.c., è stato introdotto nel nostro ordinamento il canone della totalità, in quanto dai singoli elementi di cui l’atto è formato si ricava il senso del tutto di cui è parte integrante. Si tratta di un canone particolarmente importante nell’ambito dell’interpretazione degli atti di gara che va coniugato con i principi immanenti nel Codice dei contratti, ossia: il principio del risultato e il favor partecipationis. Ciò premesso, la legge di gara consente di condividere l’interpretazione offerta dalla Stazione appaltante, la quale ha ritenuto che proprio una lettura della lex specialis a favore della concorrenza consentisse di ritenere costituito e integrato il requisito mediante l’indicazione di componenti del gruppo di lavoro di cui fosse accertata l’idoneità e l’esperienza professionale, i quali avrebbero svolto, in sede esecutiva, l’attività all’interno del gruppo sulla base di rapporti di lavoro autonomo o altre forme di stabile collaborazione professionale. |