Diritto all’oblio: i criteri EDPB per la deindicizzazione

La Redazione
09 Giugno 2026

L’EDPB ha sintetizzato le Linee guida sul diritto all’oblio nei confronti dei motori di ricerca, chiarendo i presupposti della deindicizzazione ai sensi dell’art. 17 GDPR. Centrale il bilanciamento tra tutela dei dati personali e libertà di informazione, con un rafforzamento delle garanzie riconosciute agli interessati.

L’European Data Protection Board (EDPB) ha pubblicato una sintesi delle Linee guida 5/2019 dedicate all’esercizio del diritto all’oblio nei confronti dei motori di ricerca, offrendo un quadro interpretativo aggiornato alla luce del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Il documento rappresenta un punto di riferimento per comprendere i criteri applicabili alle richieste di deindicizzazione e consolida gli orientamenti sviluppati a partire dalla nota sentenza “Google Spain” (Costeja) della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2014.

Le Linee guida, adottate nella versione definitiva il 7 luglio 2020 dopo una fase di consultazione pubblica, si concentrano esclusivamente sull’attività dei motori di ricerca e non riguardano i gestori dei siti web che ospitano originariamente le informazioni. L’EDPB ribadisce, infatti, che la deindicizzazione non equivale alla cancellazione del contenuto dalla rete: la notizia o il dato restano pubblicati sul sito di origine e possono continuare a essere reperiti attraverso modalità di ricerca diverse dall’associazione con il nome dell’interessato.

Nel documento il diritto all’oblio viene ricondotto all’art. 17 GDPR, che disciplina il diritto alla cancellazione dei dati personali. Le richieste possono fondarsi su diverse circostanze, tra cui il venir meno delle finalità del trattamento, la revoca del consenso, l’opposizione dell’interessato, l’illiceità del trattamento, l’esistenza di un obbligo legale di cancellazione o il trattamento di dati raccolti nell’ambito di servizi digitali offerti a minori.

Particolare rilievo assume il mutamento dell’onere probatorio introdotto dal GDPR. Secondo l’EDPB, l’interessato che si oppone al trattamento non è più tenuto a dimostrare l’esistenza di motivi preminenti e legittimi. Spetta invece al motore di ricerca dimostrare la sussistenza di ragioni imperative che giustifichino il mantenimento dell’indicizzazione. Si tratta di un’impostazione che rafforza significativamente la posizione dell’interessato rispetto al previgente quadro normativo.

Le Linee guida dedicano ampio spazio al necessario bilanciamento tra protezione dei dati personali e libertà di espressione e informazione. In linea generale, i diritti dell’interessato tendono a prevalere sull’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni tramite il motore di ricerca. Tuttavia, il risultato del bilanciamento può essere diverso quando il soggetto riveste un ruolo pubblico o quando la notizia conserva un rilevante interesse collettivo.

L’EDPB precisa, infine, che eventuali dinieghi alle richieste di deindicizzazione devono essere adeguatamente motivati e anticipa l’elaborazione di criteri operativi destinati alle autorità di controllo, con l’obiettivo di assicurare un’applicazione uniforme del diritto all’oblio nell’intero territorio dell’Unione europea.