Quando è inammissibile il ricorso cumulativo?

Redazione Scientifica
09 Giugno 2026

È inammissibile il ricorso cumulativo avverso i provvedimenti di aggiudicazione di due differenti lotti qualora contenga censure che non costituiscono vizi procedurali comuni agli stessi, in violazione dell’art. 120, comma 13, c.p.a..

L’art. 120, comma 13, c.p.a., stabilisce che «nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto».

Il rito accelerato che governa le controversie attinenti alle procedure a evidenza pubblica ammette, quale eccezione alla regola generale del divieto del ricorso cumulativo (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015), che il concorrente che ha presentato una domanda di partecipazione a più lotti di una gara possa poi impugnare «con ricorso cumulativo» i provvedimenti della gara che ledono la propria sfera giuridica «solo se sono dedotti «identici motivi di ricorso».

Laddove vi sia stata la partecipazione a più lotti e vi siano state aggiudicazioni dei lotti in favore di altro concorrente, l’interessato potrà impugnare le varie aggiudicazioni con un unico gravame a condizione che faccia valere, nei confronti di quegli atti, «identici motivi di ricorso».

La previsione ha la sua “ratio” in esigenze di celerità e semplificazione del contenzioso, oltre che di certezza dei rapporti giuridici, consentendo al giudice amministrativa di avere contezza in via simultanea dei vari gravami proposti nell’ambito dello stesso giudizio, solo a certe condizioni.

Ad avviso del Collegio, per «identici motivi di ricorso» si intendono le censure che, ove accolte, inficiano i vari atti che sono stati impugnati. Deve trattarsi di vizi che si riverberano sugli atti impugnati allo stesso modo, senza possibilità di operare distinguo in relazione alla fattispecie concreta che viene in esame.

Per avere l’effetto di inficiare i vari atti che vengono impugnati, le censure dedotte devono risolversi in vizi procedurali comuni ai vari atti o strutturali o radicali o statici, ossia in vizi che coinvolgono l’illegittimità del bando di gara o la nomina/composizione della Commissione o un criterio di aggiudicazione.

In tutte queste ipotesi, infatti, il vizio che colpisce a monte il procedimento si trasmette senza soluzione di continuità sugli atti a valle che hanno in quelli a monte il proprio presupposto. Una volta che il presupposto dell’atto a valle risulta essere inficiato, anche quest’ultimo ne subirà le conseguenze proprio in virtù del legame che lo collega all’atto a monte.

In questo caso sussiste la medesima “causa petendi” delle domande di annullamento dei vari atti della procedura, il che giustifica la trattazione congiunta delle diverse domande di annullamento.

Viceversa, non rientrano nella categoria giuridica degli «identici motivi di ricorso» le censure che, sebbene siano identiche tra loro, non riguardano vizi procedurali comuni ai vari atti impugnati, tra cui rientrano le censure, per così dire dinamiche, che si impuntano sulle attività valutative della Commissione proprio perché l’organo esaminatore applica, con autonomia di giudizio, le regole di gara.

A quest’ultimo riguardo, si osserva che ogni lotto, di cui si compone la gara, presuppone e comporta una procedura di gara a sé stante, in quanto la Commissione è chiamata a esprimere il proprio giudizio valutativo in relazione all’offerta presentata in quello specifico lotto. L’eventuale vizio di valutazione in cui può incorrere la Commissione in un lotto non si ripercuote quindi necessariamente nella valutazione delle offerte degli altri lotti, proprio perché in ogni lotto le offerte sono oggetto di autonome valutazioni in relazione alla fattispecie concreta oggetto di offerta.

Del resto, secondo l’orientamento giurisprudenziale a cui il Collegio ritiene di aderire, «laddove venga censurata la condotta della Commissione giudicatrice, questa non può essere fatta rientrare in alcun segmento procedurale comune, appartenendo essa alla differente e successiva fase di valutazione delle diverse offerte presentate per ciascun lotto, finanche nel caso in cui si sia in presenza di un provvedimento unico, il quale sarebbe tale solo cartolarmente ma avrebbe in realtà un contenuto plurimo» (cfr., per una fattispecie analoga a quella odierna, Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2022, n. 11076) (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6723/2024).

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