Accertamento dell’indegnità a succedere
10 Giugno 2026
L'indegnità, pur operando ipso iure, deve essere dichiarata con sentenza su domanda del soggetto interessato. Non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma, più correttamente, come si esprime anche l’art. 463 c.c., una causa di esclusione dalla successione e consiste in un comportamento del soggetto che deve essere accertato dal giudice (l’introduzione, poi, dell’art. 463-bis c.c. ha reso ancora più penetrante la disciplina dell’indegnità). In tal senso si esprime la giurisprudenza: «Ai sensi dell'art. 463 c.c. l'indegnità a succedere non integra un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma è causa di esclusione dalla successione; infatti, l'indegnità, come configurata nell'unica disposizione del codice che ne prevede le varie ipotesi, non è uno status connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico» (Cassazione civile, sez. II, 29/03/2006, n. 7266); allo stesso modo: «l'indegnità a succedere prevista dall'art. 463 c.c., pur essendo operativa "ipso iure", non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, atteso che essa non è uno "status" del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione; pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Se tale giudicato si forma quando sia pendente in grado di appello un diverso giudizio avente ad oggetto la pretesa di un creditore del "de cuius", la negazione della qualità di erede operata dal convenuto, in ragione della suddetta indegnità, è una mera deduzione difensiva su un fatto costitutivo della domanda attrice, l'inammissibilità della quale va valutata ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Nella specie, l'art. 345 citato era applicabile "ratione temporis" nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art. 52 della l. n. 353 del 1990)» (Cassazione civile, sez. II, 25/02/2019, n. 5411). Quanto alla legittimazione a proporre l'azione per accertare il verificarsi di un fatto che da luogo ad indegnità a succedere, questa non è espressamente disciplinata dal codice civile, ma è stata delineata da dottrina e giurisprudenza. In specie la Cassazione ha chiarito che «la legittimazione ad agire per l'indegnità competa non solo a coloro che possono subentrare per rappresentazione agli indegni, ma anche, e senza che rilevi la previa rinuncia dei successibili per rappresentazione all'eredità spettante al rappresentato, a coloro che subentrerebbero per effetto della rinuncia. In tal senso depone anche la tradizionale configurazione dell'indegnità a succedere come causa di esclusione dalla successione (e non già di incapacità a succedere), destinata ad operare solo una volta che sia intervenuta la pronunzia di indegnità, la quale determina quindi anche la delazione dell'eredità nei confronti dei rappresentanti, con la conseguente applicazione anche dell'art. 480 c.c., u.c., in punto di prescrizione» (Cassazione civile, sez. II, 29/11/2016, n. 24252). Così, in senso generale, la legittimazione spetterà a chiunque abbia un interesse concreto e attuale a subentrare nella delazione ereditaria al posto dell'indegno (coeredi, chiamati ulteriori, successibili ex lege). Trattandosi, poi, di un accertamento relativo ad un rapporto giuridico unitario del fenomeno successorio, l’azione dovrà essere proposta nei confronti di tutti i successori legittimi, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario: «ricorre l'ipotesi di litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi riguardo all'azione d'impugnazione del testamento per indegnità della persona designata come erede dal de cuius, in quanto tale azione è diretta a ottenere una pronuncia in ordine a un rapporto giuridico unitario e ha per oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede, la quale, per la sua concettuale unità non sarebbe operante se la decisione non fosse emessa nei confronti di tutti coloro che, essendo soggetti del rapporto successorio sono interessati alla successione mortis causa» (Cassazione civile, sez. II, 12/07/1986, n. 4533). Al contrario non sussisterà litisconsorzio necessario con i soggetti eventualmente chiamati per rappresentazione, i quali subentrano nella vocazione ereditaria solo a seguito della declaratoria di indegnità. |