Casellari giudiziali e dati biometrici: le nuove regole UE per uno scambio sicuro e interoperabile
10 Giugno 2026
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1065 della Commissione del 8 giugno 2026 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la consultazione e lo scambio automatizzati degli estratti del casellario giudiziale attraverso la piattaforma EPRIS al fine di garantire lo scambio di estratti del casellario giudiziale. Tali specifiche definiscono le procedure, i formati, i protocolli e i requisiti di sicurezza per garantire che tale scambio automatizzato di informazioni avvenga in maniera coerente e affidabile a norma del regolamento garantendo la cifratura end-to-end, la pseudonimizzazione dei dati e una rigorosa separazione tra le funzioni di instradamento degli stessi e il loro contenuto dei dati, preservandone in tal modo la protezione e la riservatezza in tutte le transazioni EPRIS. La seconda decisione di esecuzione (UE) 2026/1064 dell’8 giugno 2026 reca a sua volta modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la consultazione e lo scambio automatizzati di dati biometrici tramite il router Prüm. Si ricorda che esso contiene dati di particolare sensibilità quali i dati biometrici, in particolare profili DNA, dati dattiloscopici e immagini del volto, da effettuare tramite il router. Affinché lo scambio di tali dati biometrici sia efficace occorrono anche in questo caso formati standardizzati, identificativi univoci e protocolli armonizzati per i profili DNA, i dati dattiloscopici e le immagini del volto. L’uso di norme comuni dovrebbe garantire l’interoperabilità e la compatibilità tra i sistemi degli Stati membri e con Europol. |