Casellari giudiziali e dati biometrici: le nuove regole UE per uno scambio sicuro e interoperabile

Lorenzo Salazar
10 Giugno 2026

Sono stati pubblicati nella GUUE del 10 giugno 2026 due rilevanti decisioni di esecuzione della Commissione, necessarie ai fini dell’avvio effettivo dello scambio di dati in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia.

La decisione di esecuzione (UE) 2026/1065 della Commissione del 8 giugno 2026 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la consultazione e lo scambio automatizzati degli estratti del casellario giudiziale attraverso la piattaforma EPRIS al fine di garantire lo scambio di estratti del casellario giudiziale. Tali specifiche definiscono le procedure, i formati, i protocolli e i requisiti di sicurezza per garantire che tale scambio automatizzato di informazioni avvenga in maniera coerente e affidabile a norma del regolamento garantendo la cifratura end-to-end, la pseudonimizzazione dei dati e una rigorosa separazione tra le funzioni di instradamento degli stessi e il loro contenuto dei dati, preservandone in tal modo la protezione e la riservatezza in tutte le transazioni EPRIS. 

La seconda decisione di esecuzione (UE) 2026/1064 dell’8 giugno 2026 reca a sua volta modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la consultazione e lo scambio automatizzati di dati biometrici tramite il router Prüm. Si ricorda che esso contiene dati di particolare sensibilità quali i dati biometrici, in particolare profili DNA, dati dattiloscopici e immagini del volto, da effettuare tramite il router. Affinché lo scambio di tali dati biometrici sia efficace occorrono anche in questo caso formati standardizzati, identificativi univoci e protocolli armonizzati per i profili DNA, i dati dattiloscopici e le immagini del volto. L’uso di norme comuni dovrebbe garantire l’interoperabilità e la compatibilità tra i sistemi degli Stati membri e con Europol.