Contestazione della legge elettorale per violazione dell’art. 48 Cost.: giurisdizione del g.o.

La Redazione
10 Giugno 2026

Il riparto di giurisdizione si determina secondo il criterio del c.d. petitum sostanziale, da individuarsi con riferimento alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta in giudizio, indipendentemente dalla qualificazione formale della domanda e dal tipo di provvedimento impugnato.

Al fine del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, trova applicazione il consolidato criterio del petitum sostanziale, individuato in funzione della concreta pronuncia richiesta al giudice e della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico dedotto, del quale tali fatti costituiscono manifestazione. Resta invece irrilevante il petitum formale, ossia la prospettazione delle parti e la qualificazione formale della domanda, nonché il tipo di provvedimento impugnato.

Pertanto, qualora il ricorso sia formalmente diretto all’annullamento degli atti della procedura elettorale, quali i verbali e la proclamazione degli eletti ai sensi dell’art. 130 c.p.a., ma risulti nella sostanza volto a contestare la legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il voto, deducendo la violazione dei principi di uguaglianza, libertà e segretezza sanciti dall’art. 48 Cost., la controversia non attiene alla mera regolarità delle operazioni elettorali e non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. La posizione fatta valere in giudizio non ha natura di interesse legittimo, poiché riguarda contestazioni sulla regolarità formale del procedimento elettorale né la corretta attribuzione dei risultati elettorali, ma riguarda piuttosto la pretesa lesione del diritto soggettivo al libero e uguale esercizio del diritto di voto, asseritamente compromesso dalla disciplina normativa elettorale nazionale e regionale ritenuta non conforme al dettato costituzionale.

L’oggetto dell’azione, pur veicolato tramite una richiesta di annullamento degli esiti elettorali, risiede dunque nella lamentata lesione di diritti fondamentali connessi all’esercizio del voto, asseritamente incisi da una normativa statale o regionale incostituzionale; la posizione giuridica azionata assume la consistenza di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

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