Pregressa malattia psichica e danno riflesso dei congiunti

La Redazione
15 Giugno 2026

La Corte d’Appello di Brescia, con pronuncia n. 352/2026, conferma il rigetto della domanda risarcitoria, pur riconoscendo il nesso di concausalità tra sinistro stradale e grave disturbo psichico della vittima e liquidando il danno non patrimoniale anche in favore dei congiunti. Il credito risarcitorio risulta tuttavia integralmente assorbito dagli acconti e dalle prestazioni previdenziali percepite.

Nel caso di danneggiato affetto da patologia psichica preesistente, tale malattia costituisce concausa naturale dell’evento di danno e, alla luce del principio di equivalenza causale di cui all’art. 41 c.p., non può condurre ad una riduzione del grado di invalidità o del quantum risarcitorio, ove prima del fatto illecito il soggetto conducesse una vita normale. 

Accertato che sul disturbo psichiatrico grave si sono “innestate” le conseguenze del sinistro (dolore cronico alla spalla e timore di invalidità irreversibile), il responsabile è tenuto al risarcimento dell’intero danno biologico psichico, purché sia dimostrato il nesso concausale tra lesioni fisiche e scompenso psichico sulla pregressa struttura di personalità. 

Il danno riflesso da compromissione del rapporto parentale è risarcibile anche quando le lesioni della vittima primaria non appaiano, in sé, particolarmente gravi, ove i prossimi congiunti dimostrino, anche in via presuntiva, il peggioramento delle proprie condizioni di vita e la sofferenza interiore derivante dalla perdita dell’autonomia del familiare. 

Ai fini della liquidazione delle spese, in presenza di domanda risarcitoria quantificata in una somma determinata, lo scaglione di riferimento va individuato su tale importo, nonostante il rigetto integrale della pretesa.

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