Cambio di scuola del minore e reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c.

La Redazione
10 Giugno 2026

Nel rito familiare, il reclamo ex art. 473‑bis.24 c.p.c. contro i provvedimenti temporanei resi in corso di causa è ammesso solo quando questi incidono in modo sostanziale su responsabilità genitoriale, affidamento o collocazione del minore. Il cambio di scuola, se circoscritto all’organizzazione della vita scolastica nel quadro di una collocazione già definita, non integra di per sé un provvedimento reclamabile.

Con l’ordinanza 1° giugno 2026, n. 17245, la Prima sezione civile della Corte di cassazione offre una rilevante applicazione dei criteri elaborati, dopo la riforma Cartabia, in tema di reclamabilità dei provvedimenti temporanei nei procedimenti familiari. La Corte ribadisce che il reclamo ex art. 473‑bis.24 c.p.c. ha natura eccezionale ed è riservato ai soli provvedimenti realmente idonei a incidere in modo sostanziale sulla responsabilità genitoriale, sull’affidamento o sulla collocazione del minore, non potendo essere attivato per meri aggiustamenti organizzativi.

Il caso origina dal giudizio promosso da un padre per la modifica delle condizioni di affidamento del figlio minore. Il Tribunale di Potenza aveva confermato l’affido condiviso, con collocazione prevalentemente presso la madre residente in Moliterno, e iniziale mantenimento della frequenza scolastica in altro comune. Successivamente, in corso di causa, il giudice aveva autorizzato, con provvedimento temporaneo e urgente, l’iscrizione del minore alla scuola elementare del comune di residenza prevalente.

Il padre proponeva reclamo, deducendo che il cambio di scuola determinasse, di fatto, una modifica della collocazione e un pregiudizio al diritto di frequentazione, anche per l’aggravio logistico degli spostamenti. La Corte d’appello dichiarava il reclamo inammissibile, escludendo che tale scelta scolastica integrasse una “sostanziale modifica” dell’affidamento o della collocazione ai sensi dell’art. 473‑bis.24 c.p.c.

Investita del ricorso per cassazione, la Suprema Corte conferma tale impostazione. Richiamando i precedenti formatisi sul nuovo rito familiare (tra cui Cass. n. 1486/2025, Cass. n. 32211/2025, Cass. n. 4979/2026), i giudici di legittimità chiariscono che: sono sempre reclamabili i provvedimenti temporanei e urgenti adottati all’esito della prima udienza ex art. 473‑bis.22 c.p.c.; sono invece reclamabili, se emessi in corso di causa, solo quelli che sospendono o limitano in modo significativo la responsabilità genitoriale, modificano sostanzialmente affidamento o collocazione, o dispongono l’affidamento a terzi.

In questa cornice, il cambio di scuola deciso dal giudice non coincide automaticamente con uno stravolgimento dell’affidamento o della collocazione: il parametro decisivo è l’incidenza concreta sui diritti fondamentali che strutturano il rapporto genitore‑figlio. Il provvedimento in esame è qualificato come misura temporanea, adottata in itinere su un quadro istruttorio ancora in evoluzione, incidente solo sull’organizzazione scolastica e non sui pilastri dell’assetto genitoriale. Le difficoltà logistiche lamentate dal padre, pur non ignorate, possono essere compensate attraverso altri strumenti di riequilibrio nel giudizio di merito, ma non legittimano l’accesso al reclamo. Di qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conferma del carattere selettivo del rimedio di cui all’art. 473‑bis.24 c.p.c.

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