Ricorso per cassazione e mancata sollevazione di una questione di legittimità costituzionale o di una questione pregiudiziale

La Redazione
11 Giugno 2026

È inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato in relazione alla quale si deduca l’omesso rinvio alla Corte costituzionale o alla CGUE: si tratta di errores in iudicando, non di vizi di giurisdizione, unici sindacabili ex art. 111 Cost.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato qualora le censure attengano alla denunciata omissione, da parte del giudice amministrativo, di sollevare una questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale o di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Tali doglianze, infatti, integrano errores in iudicando, incidendo sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale e non sui limiti esterni della giurisdizione, i soli sindacabili ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.

Ne consegue che è parimenti inammissibile la richiesta rivolta alle Sezioni Unite di sopperire a tali omissioni, mediante la proposizione diretta delle suddette questioni, non trattandosi di vizi riconducibili alla giurisdizione, ma di errori interni all’attività decisoria del giudice amministrativo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.