Criteri di valutazione dei ribassi applicati agli affidamenti infragruppo
11 Giugno 2026
A tal riguardo, giova rammentare che, proprio per consentire alle concessionarie di disporre di un quadro istruttorio completo in sede di determinazione dei ribassi da applicare ai cd. affidamenti infragruppo, periodicamente il Ministero trasmette un elenco di contratti affidati da ANAS o da altre concessionarie autostradali. Senonchè, come correttamente dedotto dalla ricorrente, non può condividersi l’assunto secondo cui, ai fini della determinazione del ribasso, sarebbe necessario fare esclusivo riferimento ai soli dati già comunicati dal MIT all’atto di presentazione dell’istanza, atteso che la ridetta circolare n. 67217/2012 non prevede che nel procedimento di determinazione del ribasso debbano essere considerati solo i contratti a tal fine già comunicati dal Ministero, costituendo la ricerca dei medesimi un onere posto a carico del concessionario (Cons. Stato sez. V, 5 giugno 2025, sent. n. 4876). Né possono essere condivise le deduzioni difensive dell’Amministrazione secondo cui la procedura delineata dalla circolare imporrebbe di assumere, quale unico momento di “cristallizzazione” dei dati rilevanti ai fini del calcolo del ribasso, quello della comunicazione preventiva effettuata dal concessionario, con conseguente irrilevanza di contratti similari non indicati nell’istanza originaria. Una simile conclusione, infatti, non trova alcun espresso fondamento nel tenore della circolare, la quale si limita a disciplinare i criteri sostanziali di individuazione dei “contratti similari”, senza introdurre preclusioni procedimentali o decadenze correlate alla mancata immediata allegazione di tutti i contratti astrattamente rilevanti. In particolare, la disciplina convenzionale non attribuisce carattere esclusivo o vincolante all’elenco periodicamente trasmesso dal Ministero, né circoscrive il novero dei contratti utilizzabili ai soli affidamenti già previamente comunicati dall’Amministrazione concedente alla data della presentazione dell’istanza. Del resto, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, i ribassi relativi a procedure ad evidenza pubblica costituiscono dati pubblici e, quindi, conoscibili, sicché, ove riferiti a contratti già esistenti nel semestre temporale di riferimento e astrattamente riconducibili ai parametri di similarità previsti dalla circolare, gli stessi non potevano essere aprioristicamente disattesi per la sola circostanza della loro mancata inclusione nell’originaria istanza del concessionario. Al contrario, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e verifica sulla correttezza del ribasso applicato dalla concessionaria, il Ministero avrebbe dovuto valutare in concreto la rilevanza di tali contratti ai fini dell’applicazione dei criteri di similarità previsti dalla circolare, non potendo reputarsi sufficiente il mero richiamo alla loro mancata indicazione nell’istanza originaria presentata”. |