Impianto antincendio condominiale e riparto spese in complesso turistico

La Redazione
24 Giugno 2026

Il Tribunale di Grosseto, con pronuncia 192/2026, respinge l’impugnazione di delibera condominiale relativa alla ripartizione delle spese per l’impianto antincendio in complesso a vocazione alberghiera poi parzialmente residenziale. Ritiene ratificata la delibera viziata da omessa convocazione e qualifica l’impianto come bene condominiale, escludendo il condominio parziale e la violazione dell’art. 1123 c.c. 

In tema di impugnazione di delibera condominiale, la successiva assemblea che, previa regolare convocazione di tutti i condomini, riapprovi con identico contenuto le decisioni già assunte, determina la cessazione dell’interesse ad agire rispetto ai vizi formali originariamente dedotti (omessa convocazione di un condomino e difetto di controllo assembleare ex art. 1136 c.c.), in quanto la nuova deliberazione ratifica quella precedente, ferma restando la possibilità di contestare autonomamente la seconda delibera. 

L’impianto antincendio, strutturalmente e funzionalmente destinato alla protezione dell’intero edificio (parti comuni e proprietà esclusive), costituisce bene condominiale ex art. 1117 c.c.; ne consegue che le relative spese vanno ripartite tra tutti i partecipanti secondo il criterio proporzionale di cui all’art. 1123, comma 1, c.c., non potendo operare né il criterio dell’uso differenziato di cui al comma 2, né la figura del condominio parziale ex comma 3, in difetto di una destinazione oggettiva del bene al servizio esclusivo di un gruppo di unità. 

Le spese di consulenza tecnica di parte, in quanto allegazione difensiva tecnica, sono rimborsabili alla parte vittoriosa, ma il giudice può ridurle ex art. 92 c.p.c. ove le ritenga eccessive rispetto all’attività svolta e al compenso liquidato al CTU.

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