Tribunale UE: EPPO legittimato a ottenere documenti della Corte Conti
12 Giugno 2026
Con un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Procura europea aveva chiesto al Tribunale l’annullamento della decisione della Corte dei conti europea che aveva respinto la sua richiesta del 26 settembre 2024, volta ad ottenere, nell’ambito di un’indagine relativa a taluni indagati, la revoca del dovere di riservatezza di dodici funzionari dell’Unione europea affinché fossero sentiti come testimoni nell’ambito di tale indagine. Dopo una serie di scambi di corrispondenza e di richieste tra il procuratore europeo delegato e la Corte dei conti, conclusasi con un nulla di fatto, avendo in particolare l’Istituzione di controllo espresso l’avviso che la richiesta di revoca del dovere di riservatezza avrebbe de facto eluso l’assenza di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine, l’EPPO si è rivolto al Tribunale per chiedere l’annullamento di tale decisione. Dopo aver respinto entrambe le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Corte dei conti, il Tribunale ha anzitutto osservato che il procuratore europeo delegato ben poteva presentare una richiesta di revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari, indipendentemente dalla questione se una decisione di rigetto della richiesta di revoca di immunità fosse già stata adottata o se tale richiesta fosse ancora pendente, come avversamente sostenuto dalla Corte dei conti. Il Tribunale ha di seguito osservato che la motivazione contenuta nella presa di posizione impugnata, secondo cui la richiesta di revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari costituirebbe un’elusione dell’assenza di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine e sarebbe, per tale ragione, contraria agli interessi dell’Unione, viola proprio la nozione di «interessi dell’Unione» di cui all’articolo 19, primo comma, seconda frase, dello Statuto. E infatti dalla formulazione restrittiva di tale disposizione risulta che gli «interessi dell’Unione», che possono giustificare un diniego di autorizzazione a deporre in giudizio su fatti connessi alla funzione devono necessariamente essere interessi di importanza rilevante e presentare un carattere essenziale per l’Unione (v. sentenza del 13 giugno 2002, Ferrer de Moncada/Commissione, T‑74/01, EU:T:2002:158, punto 58 e giurisprudenza citata; sentenza del 23 marzo 2022, NV/eu-LISA, T‑661/20, EU:T:2022:154, punto 142); di conseguenza l’interpretazione della nozione di «interessi dell’Unione» sulla quale la Corte dei conti fonda il suo diniego non è conforme alla lettura restrittiva stabilita dalla giurisprudenza di tale nozione. La Corte dei conti, prosegue il Tribunale, non poteva validamente sostenere che l’immunità di cui beneficiavano le persone sottoposte all’indagine corrispondesse a un’esigenza connessa alla salvaguardia di interessi essenziali dell’Unione che potrebbe giustificare il suo rifiuto di autorizzare i dodici funzionari a testimoniare nell’ambito di detta indagine. Ove tale argomento della Corte dei conti fosse infatti suscettibile di accoglimento, ciò equivarrebbe a consentire a qualsiasi istituzione investita di una richiesta di revoca di immunità di valutare la qualificazione dei fatti oggetto di un’indagine e di determinare le condizioni alle quali la Procura europea è autorizzata a condurre tale indagine, il che avrebbe l’effetto di privare quest’ultima della possibilità di esercitare pienamente i poteri attribuitile dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 istitutivo della Procura stessa. Al contrario, è nell’interesse stesso dell’Unione consentire alla Procura europea, per tutto il corso dell’indagine, di raccogliere prove, anche mediante testimonianze di funzionari dell’Unione, affinché essa possa eventualmente decidere di archiviare quest’ultima. DI conseguenza il Tribunale conclude affermando che la presa di posizione impugnata viola la nozione di «interessi dell’Unione» che può giustificare, ai sensi dell’articolo 19, primo comma, seconda frase, dello Statuto, il diniego di revoca del dovere di riservatezza e ha conseguentemente annullato la presa di posizione impugnata. |