CEDU: confisca per equivalente e responsabilità solidale sotto esame
12 Giugno 2026
Con la sentenza Petrignani e altri c. Italia del 28 maggio 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo è intervenuta su uno dei temi più dibattuti della giurisprudenza penale italiana: la legittimità della confisca per equivalente dell’intero profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, sulla base del principio della responsabilità solidale. Il caso riuniva tre distinti ricorsi riguardanti soggetti condannati o destinatari di applicazione della pena su richiesta per reati tributari e contro la pubblica amministrazione. In tutti i procedimenti le autorità nazionali avevano disposto la confisca per equivalente di beni di valore corrispondente all’intero profitto illecito conseguito dal gruppo dei concorrenti, ritenendo ciascun compartecipe responsabile dell’intera somma e lasciando all’interessato la possibilità di rivalersi successivamente nei confronti degli altri coautori mediante azione di regresso. La Corte di Strasburgo ha anzitutto confermato che la confisca per equivalente possiede natura sostanzialmente punitiva e rientra pertanto nell’ambito di applicazione dell’art. 7 CEDU. Tuttavia, con riferimento ai ricorrenti Petrignani e Carbone, ha escluso che la misura integri una punizione per il fatto altrui. Secondo i giudici europei, la responsabilità personale dei ricorrenti per i reati contestati era stata accertata e la confisca era stata giustificata dal loro contributo causale alla produzione dell’intero profitto illecito. Ne consegue l’assenza di una violazione del principio di personalità della responsabilità penale. Diversa la conclusione raggiunta nel caso Curci. La Corte ha rilevato che né le disposizioni legislative applicate né la giurisprudenza nazionale offrivano, all’epoca dei fatti, una base sufficientemente chiara e prevedibile per giustificare una confisca fondata sulla responsabilità solidale. La persistente oscillazione della giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto, culminata nella decisione delle Sezioni Unite n. 13783 del 2025 che ha escluso il principio della solidarietà confiscatoria, impediva infatti di considerare prevedibile la sanzione. Per tale ragione è stata accertata la violazione dell’art. 7 CEDU. La Corte ha inoltre ravvisato, nei confronti di tutti i ricorrenti, la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1. La confisca di importi eccedenti la quota di profitto effettivamente riconducibile a ciascun concorrente è stata ritenuta sproporzionata rispetto alle finalità perseguite. In particolare, Strasburgo ha censurato l’automatica applicazione della responsabilità solidale e il trasferimento sui singoli imputati dell’onere di recuperare dai coautori le rispettive quote di profitto, evidenziando come tale meccanismo determini un sacrificio patrimoniale eccessivo e incompatibile con il giusto equilibrio richiesto dalla Convenzione. |