Manifestazioni di attività automatizzate e spessore provvedimentale

Redazione Scientifica
12 Giugno 2026

Affinché possa essere riconosciuto spessore provvedimentale ad una manifestazione di attività automatizzata è necessario che esista evidenza dell’intervento di una persona fisica che è con l’ente in rapporto di immedesimazione organica che ne ratifichi l’operato, appropriandosene ed esprimendo, in tal modo, una chiara volontà procedimentale. Circostanza che non può essere desunta dalla mera predisposizione di un elenco delle offerte anomale da parte del sistema.

“11.1.4. Innanzitutto, il fatto che il sistema messo a disposizione da Consip ed utilizzato dal Ministero dell’Interno abbia “elaborato” un elenco con le offerte anomale non indicava che il committente si fosse senz’altro determinato per la loro esclusione e ben poteva essere interpretato come il risultato di quel primo segmento di attività – il “calcolo” della soglia di anomalia – di cui si è detto sub 10, privo di valore provvedimentale. Va ricordato, infatti, che, ai sensi dell’art. 30, co. 3, del codice, «Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: […] b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata», per cui, affinché possa essere riconosciuto spessore provvedimentale ad una manifestazione di attività automatizzata è necessario che esista evidenza dell’intervento di una persona fisica che è con l’ente in rapporto di immedesimazione organica che ne ratifichi l’operato, appropriandosene ed esprimendo, in tal modo, una chiara volontà procedimentale. Circostanza che non può essere desunta dalla mera predisposizione di un elenco delle offerte anomale da parte del sistema”

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.