Divorzio e TFR: limiti alla compensazione del credito del coniuge beneficiario dell’assegno divorzile

Gabriele Scuffi
12 Giugno 2026

Dopo il divorzio, alla moglie è riconosciuto l’assegno divorzile. Il marito, una volta incassato il TFR, riceve dalla moglie la richiesta del 40% di tale somma. Il marito oppone in compensazione un credito a lui ceduto da un terzo, con finalità strumentale. Il credito TFR è compensabile con altro controcredito?

Ai sensi dell’art. 12-bis l. n. 898/1970 (Legge sul divorzio) il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Dall'esame della predetta normativa si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in concreto solo coevamente alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge.

Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota trattamento di fine rapporto presuppone, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato quest'ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.

Solo se sono soddisfatte tali condizioni al coniuge spetta il diritto a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge.

Il fondamento di tale diritto è lo stesso dell'assegno divorzile, rispondendo a finalità sia assistenziali che perequativo-compensative (Cfr. Cass. civ., sez. un. 7 marzo 2024, n. 6229; Cass. civ., sez. un., n. 18287/2018) riconoscendo il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche sacrificate.

La questione centrale posto dal quesito è se il credito rivendicato dalla moglie, titolare di assegno divorzile, avente ad oggetto il 40% del TFR dell’ex marito possa essere compensato con altro credito che quest’ultimo assume di vantare, ma che gli è stato solo strumentalmente ceduto da terzi.

Si precisa che la compensazione costituisce una modalità di estinzione dell'obbligazione, diversa dall'adempimento, che opera quando due persone sono obbligate reciprocamente l'una verso l'altra.

I debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. La compensazione legale, in particolare, richiede che i crediti reciproci siano omogenei, liquidi ed esigibili.

Tuttavia, l'ordinamento pone dei limiti all'operatività della compensazione.

L’art. 1246 c.c. elenca infatti i casi in cui la compensazione non si verifica.

Di particolare interesse per il caso in esame è il n. 3, che vieta la compensazione per i crediti dichiarati impignorabili dalla legge.

Si pone quindi il problema di capire se per il diritto al 40% del TFR riconosciuto dall’art. 12-bis l. 898/1970 possa ritenersi credito impignorabile o credito sottoposto alle regole generali sulla compensazione (artt. 1241 ss. c.c.).

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che rappresenta una forma di retribuzione differita, gode di una pignorabilità limitata ai sensi dell'art. 545 c.p.c.

Tale norma stabilisce, infatti, che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate, ma solo entro determinati limiti.

Di conseguenza, ritengo che il divieto di compensazione possa operare nel caso di specie nei limiti della impignorabilità del credito.

La compensazione eccepita dal marito non potrebbe pertanto estinguere l'intero credito della moglie, ma potrebbe operare solo sulla parte pignorabile, ovvero un quinto della quota di TFR a lei spettante.

La funzione assistenziale e perequativo-compensativa del diritto ex art. 12-bis l. 898/1970 rende, del resto, incompatibile una sua totale neutralizzazione tramite compensazione, che ne svuoterebbe la finalità protettiva.

Si consideri inoltre che una cessione del controcredito in favore dell’ex marito, intervenuta solo per neutralizzare la pretesa della ex moglie sul TFR, rischia di essere esposta al giudizio di frode alla legge o ai creditori.

Ciò consentirebbe al Giudice di escludere la compensazione, preservando l’integrità del diritto della ex moglie al 40% del TFR.

Ritengo, quindi, che l'eccezione di compensazione sollevata dal marito non sia fondata e abbia scarse probabilità di essere accolta integralmente.

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