Azione di regresso dell’assicuratore e limiti dell’art. 2049 c.c.
17 Giugno 2026
L’art. 2049 c.c. disciplina la responsabilità del preponente verso i terzi danneggiati per fatto del preposto, secondo un criterio di imputazione oggettiva del fatto altrui, e non già per culpa in eligendo o in vigilando. Ne consegue che la norma opera nel solo rapporto esterno tra danneggiato e preponente (nella specie, tra clienti e compagnia assicuratrice), consentendo al terzo di agire direttamente contro il preponente. Nei rapporti interni, una volta che il preponente abbia risarcito integralmente il terzo, egli ha azione di regresso per l’intero contro l’autore materiale del fatto illecito, non essendo configurabile una ripartizione parziale fondata su un preteso concorso colposo del preponente medesimo, il quale, in quanto responsabile per fatto altrui ex lege, è estraneo alla produzione del danno. Nel caso di gravi illeciti dell’agente (polizze inesistenti, appropriazioni, falsificazioni documentali) che generano diffuse condanne dell’assicuratore verso i clienti, il danno patrimoniale va quantificato tenendo conto sia delle pronunce già considerate dal CTU sia delle ulteriori condanne documentate, potendo così superare significativamente la stima peritale. Il danno non patrimoniale da lesione dell’immagine dell’impresa assicurativa, accertato in giudicato quanto all’an debeatur, può essere liquidato in via equitativa in percentuale del danno patrimoniale, con personalizzazione in aumento in ragione dell’ampiezza del clamore mediatico e della pluralità degli illeciti. Quando gli appellanti principali prestano acquiescenza alle statuizioni di primo grado in ordine alla sussistenza della condotta illecita, alla responsabilità risarcitoria e all’esistenza di danno patrimoniale e non patrimoniale, l’oggetto dell’appello resta circoscritto alla sola quantificazione del danno e agli eventuali profili di concorso di colpa, con formazione di giudicato interno sulle restanti questioni. |