Contratto d’appalto condominiale senza delibera: effetti e rimedi
17 Giugno 2026
In tema di condominio, la delibera che approva opere di manutenzione straordinaria deve prevedere la costituzione del fondo speciale ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.; la sua mancanza nel verbale assembleare non comporta nullità ove risulti, in concreto, che l’amministratore abbia istituito un conto dedicato e che i versamenti dei condomini siano stati convogliati in un fondo separato rispetto alla gestione ordinaria, così realizzandosi la funzione di garanzia e separazione della contabilità perseguita dal legislatore. L’amministratore non può stipulare validamente, in nome del condominio, un contratto di appalto per lavori straordinari in assenza di preventiva autorizzazione assembleare o di successiva ratifica, salvo il caso di urgenza effettiva, che va rigorosamente provata. In difetto, il contratto non è opponibile ai condomini, non sorge alcun obbligo contributivo a loro carico e gli effetti negoziali restano circoscritti al rapporto tra appaltatore e amministratore, il quale risponde personalmente verso il terzo ai sensi dell’art. 1398 c.c. per avere ecceduto i limiti del mandato. I pagamenti eseguiti dall’amministratore in assenza di delibera autorizzativa o di ratifica sono privi di titolo nei confronti del condominio e ripetibili ex art. 2033 c.c. dall’appaltatore, che non può invocare la buona fede quando conosca o possa agevolmente conoscere la difformità tra prezzo contrattuale e delibera assembleare e l’anticipazione ingiustificata dei pagamenti rispetto alle scadenze pattuite. |