Accesso indebito a dispositivi di comunicazione: concorso morale tra connivenza e partecipazione consapevole
15 Giugno 2026
Massima In tema di accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti (art. 391-ter, comma 3, c.p.), la condotta del soggetto esterno che intrattenga un rapporto comunicativo stabile e consapevole con il detenuto può integrare concorso morale, ove si traduca in un contributo idoneo a rafforzare o stimolare l’altrui proposito criminoso, non essendo sufficiente, per escludere la responsabilità, la qualificazione della condotta come mera connivenza passiva.. Il caso La vicenda trae origine dall’annullamento, da parte del Tribunale del riesame di Catanzaro, dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti dell’indagato, accusato di concorso nel delitto di cui all’art. 391-ter, comma 3, c.p. Secondo l’impostazione accusatoria, il prevenuto aveva intrattenuto reiterati contatti telefonici con un detenuto, il quale utilizzava, sistematicamente ed indebitamente, dispositivi di comunicazione all’interno dell’istituto penitenziario, contribuendo, attraverso tali interlocuzioni, al mantenimento e alla prosecuzione dell’attività illecita. Il Tribunale del riesame, pur dando atto della pluralità e della continuità delle conversazioni, aveva escluso la rilevanza penale della condotta del soggetto esterno, qualificandola come mera connivenza non punibile, in quanto priva di un contributo attivo alla realizzazione del reato. Avverso tale decisione proponeva ricorso il pubblico ministero, lamentando che il giudice di merito avesse omesso di valorizzare il contenuto delle conversazioni e la funzione concretamente svolta dalle stesse nel rafforzamento del proposito criminoso del detenuto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero e ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame calabrese. La questione In quali casi le conversazioni intrattenute con un detenuto attraverso dispositivi di comunicazioni introdotti illecitamente in carcere costituiscono condotte penalmente rilevanti ovvero costituiscono condotte penalmente neutre? La questione sottoposta alla Corte di Cassazione concerne, dunque, la possibilità di configurare un concorso morale nel reato proprio di cui all’art. 391-ter, comma 3, c.p. in capo al soggetto che, pur non partecipando materialmente all’introduzione o all’utilizzo del dispositivo, intrattenga con il detenuto un rapporto comunicativo sistematico e consapevole. In particolare, si tratta di stabilire se tale condotta possa essere qualificata come contributo penalmente rilevante, ovvero se debba rimanere confinata nell’ambito della connivenza non punibile, con conseguente esclusione di responsabilità. Le soluzioni giuridiche La Corte di cassazione accoglie il ricorso del pubblico ministero, ritenendo che il provvedimento impugnato sia affetto da vizio di motivazione, avendo il giudice del riesame operato una indebita “dissociazione” tra la ricostruzione del fatto e la qualificazione giuridica della condotta. Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, la Corte ricorda che il delitto di cui all’art. 391-ter c.p., introdotto dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, mira a reprimere in modo efficace l’introduzione e l’utilizzo illecito di dispositivi di comunicazione all’interno degli istituti penitenziari, prevedendo una disciplina articolata che include anche la responsabilità del detenuto utilizzatore salvo che il fatto costituisca un più grave reato. Muovendo da tali premesse, la Suprema Corte ribadisce che il reato proprio non è sottratto alla disciplina del concorso di persone, essendo applicabile anche in tali ipotesi la regola generale di cui all’art. 110 c.p., purché il contributo del concorrente sia dotato di rilevanza causale ed esprima una partecipazione consapevole alla realizzazione del fatto. Il nucleo della motivazione si concentra tuttavia sul criterio distintivo tra connivenza e concorso morale. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la connivenza non punibile presuppone un comportamento meramente passivo, privo di qualsiasi incidenza causale, mentre il concorso si configura ogniqualvolta la condotta, anche solo sul piano psicologico, sia idonea a rafforzare o incentivare il proposito criminoso dell’autore principale. In questa prospettiva, il contributo concorsuale può assumere forme atipiche, traducendosi non soltanto in una attività di istigazione, ma anche in un sostegno morale, in una adesione consapevole o in una agevolazione che si realizzi attraverso la creazione o il mantenimento di un contesto favorevole alla commissione del reato. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva come il Tribunale del riesame abbia omesso di valutare adeguatamente alcuni elementi decisivi, consistenti nella reiterazione delle conversazioni, nella loro durata e nel loro contenuto, dal quale emergeva un’interazione non neutra, ma idonea a incidere sulla determinazione del detenuto a proseguire nell’utilizzo illecito del telefono. La motivazione del provvedimento impugnato appare, pertanto, secondo la Corte, contraddittoria, nella misura in cui, a fronte di un quadro fattuale che evidenziava un rapporto comunicativo stabile e funzionale alla prosecuzione dell’attività illecita, esclude apoditticamente la sussistenza di un contributo concorsuale. La Cassazione ha proceduto, quindi, all’annullamento con rinvio, affinché il giudice di merito proceda a una nuova valutazione della condotta, verificando, alla luce dei principi enunciati, se essa integri gli estremi del concorso morale nel reato. Osservazioni Plurime conversazioni telefoniche intercorse tra l’indagato e il detenuto nella disponibilità di un dispositivo cellulare possono costituire un condotta rilevante ex art. 110 c.p.? La pronuncia in esame si segnala per la chiarezza con cui affronta un tema di crescente rilievo pratico, quale quello del ruolo dei soggetti esterni nella realizzazione di reati commessi da detenuti attraverso strumenti di comunicazione illecitamente detenuti. L’interesse della decisione risiede, anzitutto, nella valorizzazione del profilo relazionale del contributo concorsuale. La Corte, infatti, riconosce che il concorso morale può realizzarsi anche attraverso modalità non tradizionali, che si sviluppano lungo l’asse della comunicazione interpersonale e che trovano nella reiterazione dei contatti un elemento qualificante. In tal senso, la decisione si colloca nel solco di un’evoluzione giurisprudenziale che tende ad ampliare la nozione di apporto concorsuale, includendovi condotte che, pur non traducendosi in un intervento materiale, risultano funzionalmente collegate alla realizzazione del fatto. Come noto, la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 c.p., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare. Cassazione penale, sez. I, 21/11/2024, n. 8400, ha affermato, di recente, che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramemente passivo, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo — morale o materiale — all'altrui condotta croiminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggior senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. Al riguardo deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Cassazione (S.U. n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226101) hanno evidenziato che, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) dovendo il giudice di merito motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti. Sicché all’affermazione della penale responsabilità dei concorrenti, che non abbiano compiuto l’azione tipica, si può pervenire, ricorrendone i presupposti applicativi, mediante la norma sul concorso di persone, la quale comporta una estensione della tipicità, consentendo così di punire anche azioni atipiche che, rispetto all’azione tipica rivestano contributo agevolatore (ex plurimis, Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021, R., Rv. 281968 – 01; Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, dep. 2015, Pg, Rv. 261893 – 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310 - 01 Sez. 6, n. 39030 del 05/07/2013, Pagano,Rv. 256608 - 01). Non rientra, dunque, nel concorso morale il comportamento di chi assiste passivamente alla commissione del reato senza in alcun modo contribuirvi alla stregua dei principi sopra indicati ed al di fuori della sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento, ai sensi dell’art. 40, comma secondo, c.p..; in via generale, deve dunque ribadirsi che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all’altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953 - 01). La decisione della Corte in commento stigmatizza l’ordinanza impugnata nella “misura” in cui non ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto risultava accertato che tra il detenuto e l’extraneus erano frequenti e sistematiche le conversazioni telefoniche e, quindi, il comportamento dell’indagato rafforzava nel detenuto in possesso del telefono cellulare abusivo il proposito di continuare nella conversazioni telefoniche facendo affidamento sulla disponibilità di questi nel ricevere le telefonate. La sentenza in commento offre, quindi, indicazioni rilevanti sul piano metodologico, sottolineando la necessità che il giudice di merito proceda a una valutazione complessiva e non atomistica del comportamento dell’agente, considerando non soltanto la natura formale della condotta, ma anche il contesto in cui essa si inserisce e gli effetti che è concretamente idonea a produrre. Non può tuttavia essere trascurato il rischio, insito in una siffatta impostazione, di un’eccessiva espansione dell’area del penalmente rilevante. La qualificazione come concorso morale di condotte meramente comunicative richiede infatti un accertamento particolarmente rigoroso, volto a escludere che si attribuisca rilevanza penale a meri rapporti interpersonali privi di effettiva incidenza causale. Sotto tale profilo, assume rilievo centrale il richiamo, operato dalla stessa Corte, al principio di personalità della responsabilità penale, che impone di evitare ogni forma di responsabilità per fatto altrui e di ancorare la punibilità alla verifica di un contributo consapevole e causalmente rilevante. In definitiva, la decisione contribuisce a delineare un equilibrio tra esigenze di effettività della tutela penale e rispetto dei principi fondamentali del sistema, offrendo al giudice di merito criteri interpretativi idonei a orientare la valutazione di fattispecie complesse e sempre più frequenti nella prassi applicativa. |