Tutela dei prodotti alimentari italiani: le novità in materia sostanziale e processuale

17 Giugno 2026

La l. 21 aprile 2025, n. 75, entrata in vigore il 29 maggio 2026 interviene in materia penale, sostanziale e processuale, ridisegnando la struttura del Titolo VIII del Codice penale, attraverso l’introduzione di un nuovo Capo II-bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, mediante la previsione di nuove fattispecie delittuose e la riorganizzazione della disciplina delle circostanze speciali e delle pene accessorie. Il legislatore ha nel contempo modificato il testo del Codice di procedura penale, con particolare riferimento alla destinazione dei beni in sequestro o confiscati, nonché alla disciplina di intercettazioni e incidente probatorio, e ha integrato il catalogo delle fattispecie di reato da cui discenda la responsabilità degli enti, ai sensi del d.lgs. n. 231/2021.

Il quadro normativo originario

La l. 21 aprile 2026, n. 75, entrata in vigore il 29 maggio 2026, interviene sul Titolo VIII del Codice penale, che disciplina i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, introducendo un nuovo Capo II-bis, dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Il legislatore ha infatti abrogato le disposizione di cui agli artt. 516, che disciplinava il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, e 517-bis, che disciplinava le circostanze aggravanti e le pene accessorie per le condotte punite dagli articoli precedenti, aventi ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità fossero protette dalle norme vigenti.

In particolare, il delitto ex art. 516 c.p. sanzionava chiunque ponesse in vendita o mettesse altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, configurando un delitto di danno, di mera condotta, a dolo generico.

In relazione alla fattispecie abrogata, al pari di quelle vigenti di cui agli artt. 515 (Frode nell'esercizio del commercio) e 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) c.p., trovavano applicazione le disposizioni dell’art. 517-bis c.p., anch’esso eliminato dalla riforma, con un aumento di pena fino a un terzo nel caso in cui, come anticipato, le condotte criminose avessero ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità fossero protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, ai sensi del comma 2 dell’art. 517-bis c.p., era consentito al giudice, quando il fatto fosse ritenuto di particolare gravità, ovvero nelle ipotesi di recidiva specifica, disporre la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto fosse stato commesso ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consentisse lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

Come si avrà modo di osservare nel prosieguo, la l. 75/2026 ha modificato e ricollocato la disciplina abrogata nelle disposizioni del nuovo Capo II-bis, introducendo nuove fattispecie criminose, che ricalcano ed estendono quella previgente, e disciplinando in maniera più organica le circostanze speciali e le pene accessorie per i delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Le novità in materia penale

Come anticipato, l’intervento del legislatore attraverso la l. n. 75/2026 è consistito, sul piano sostanziale, nella ristrutturazione del Titolo VII del Codice penale, la cui rubrica è stata integrata e fa oggi riferimento ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare.

A questi ultimi è infatti dedicato, come anticipato, il nuovo Capo II-bis, ad aprire il quale è l’art. 517-quater c.p., che disciplina il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.

La fattispecie è stata introdotta con l. 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e successivamente integrata con d.lgs. 2 aprile 2026, n. 51, di adeguamento al Regolamento (UE) n. 2411/2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che ha esteso la fattispecie a tali tipologie di prodotti.

La l. n. 75/2026 ha nuovamente modificato il testo dell’art. 517-quater c.p., a partire dalla rubrica, “Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari”, dalla quale viene espunto il riferimento ai prodotti artigianali e industriali.

Il legislatore ha altresì disposto un considerevole aumento delle pene previste per la fattispecie in esame, che passano dalla reclusione fino a due anni alla pena della reclusione da uno a quattro anni, cui si affianca la multa da 10.000 a 50.000 euro, in luogo della multa fino a 20.000 euro previgente.

Nessun intervento ha invece riguardato il comma 1 dell’articolo, che continua a punire chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali. In relazione alla condotta criminosa, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è necessario che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo il reato finalizzato a proteggere l'interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni (Cass. pen., sez. III, 8 luglio 2016, n. 28354). Come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, il delitto ex art. 517-quater c.p. è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto. (Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 2019, n. 49889).

Viene, al contrario, sostituito il comma 2 dell’articolo, che oggi prevede la medesima cornice edittale per la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.

Si registra dunque un ampliamento, irretroattivo, dell’ambito applicativo della norma incriminatrice, che faceva riferimento in precedenza alle sole condotte di chi “detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione” i predetti prodotti. Viene infatti specificato dal legislatore che l’introduzione nel territorio dello Stato può avvenire anche in custodia temporanea o in deposito doganale, estendendo nel contempo la punibilità alle condotte di spedizione in transito, esportazione e trasporto.

Viene infine abrogato il comma 3 dell’articolo, relativo a circostanze e pene accessorie, che trovano oggi una più organica disciplina nelle nuove disposizioni introdotte dalla riforma.

La riforma del 2026 ha altresì introdotto nuove fattispecie criminose, agli artt. 517-sexies e 517-septies c.p., che disciplinano rispettivamente i delitti di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci.

La prima disposizione punisce con la pena della reclusione da due mesi a un anno e della multa da euro 1.000 a euro 4.000 chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito.

La norma incriminatrice prevede una duplice clausola di riserva, che esclude l’applicazione dell’art. 517-sexies c.p. quando ricorrano gli estremi del delitto di commercio di alimenti con segni mendaci, ex art. 517-septies c.p., ovvero in ogni altra ipotesi in cui il fatto non è previsto come più grave reato.

Si tratta dunque di un reato di mera condotta, che presuppone che il fatto sia stato realizzato nell’esercizio di taluna delle suindicate attività. La fattispecie è costruita come reato a condotta alternativa, prendendo in considerazione una pluralità di segmenti delle attività imprenditoriali in cui si iscrive il reato, sicché deve escludersi la configurabilità di una pluralità di reati in caso di realizzazione da parte dello stesso agente, nel medesimo contesto e con riguardo allo stesso oggetto materiale, di più condotte tra quelle descritte (Cass. pen., sez. IV, 6 maggio 2024, n. 17861, in relazione ad altra fattispecie a condotte alternative).

L’oggetto materiale della condotta criminosa viene individuato in “alimenti, acque e bevande”, con una portata omnicomprensiva di qualunque prodotto agroalimentare. Deve trattarsi di prodotti non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

Sul piano soggettivo, il soggetto agente deve essere consapevole di tali caratteristiche illecite e deve aver agito al duplice scopo di indurre in errore il compratore e di trarne profitto.

Trattasi dunque di un reato di pericolo, dal momento che non è necessario accertare che il consumatore finale sia stato tratto in inganno, essendo invece sufficiente che, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, il soggetto agente abbia realizzato taluna delle condotte alternative in relazione ai prodotti in questione. Ne consegue l’esclusione della configurabilità del tentativo.

Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 517-sexies c.p., la punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, risulti di lieve entità. Ferma l’operatività dell’art. 131-bis c.p., alla luce della cornice edittale prevista per il delitto, va evidenziato che il presupposto dell’esimente di cui al comma 2 non è la particolare tenuità dell’offesa ma la lieve entità del fatto nel suo complesso, sicché non si tratta di istituti sovrapponibili o alternativi, né operano in relazione ad essa i limiti e i requisiti di cui all’art. 131-bis c.p.

La seconda fattispecie introdotta dalla novella, all’art. 517-septies c.p., punisce invece, con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a 20.000 euro, chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli, al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.

Anche in questo caso, si tratta dunque di un reato di mera condotta, che presuppone che l’utilizzo dei segni distintivi o delle indicazioni false o ingannevoli avvenga nell’esercizio di taluna delle suindicate attività. Non è tuttavia richiesto che sia l’imprenditore in senso stretto, ex art. 2082 c.c., a realizzare la condotta criminosa, purché quest’ultima sia posta in essere, anche se da taluno dei dipendenti o collaboratori, nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Si tratta di un reato a forma libera, assumendo rilevanza ogni forma di utilizzo, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche.

La nuova fattispecie criminosa presenta natura di reato di pericolo, assumendo rilievo il sol fatto dell’utilizzo di segni distintivi o indicazioni falsi o ingannevoli, senza che sia richiesto l’accertamento dell’effettiva induzione in errore dei consumatori. Ne consegue l’esclusione della configurabilità del tentativo.

Sul piano soggettivo il delitto è infatti punito a titolo di dolo (doppiamente) specifico, essendo richiesto che il soggetto agente abbia realizzato la condotta “al fine di trarne profitto” nonché al fine di indurre in errore il compratore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti. Sarà dunque necessario e sufficiente stabilire che il fatto sia stato realizzato a tale duplice scopo, non occorrendo accertare l’effettivo conseguimento di un ingiusto profitto o la frode del consumatore finale.

Anche in questo caso, il legislatore rimarca infine la necessità che, sul piano della rappresentazione, il soggetto agente sia consapevole della falsità o del carattere ingannevole dei segni distintivi o delle indicazioni utilizzate, sì da escludere la responsabilità di chi, nell’ambito dell’organizzazione d’impresa, ne abbia materialmente fatto utilizzo ma senza aver consapevolezza della natura fraudolenta degli stessi.

Resta invece sostanzialmente invariato il testo dell’art. 517-quinquies c.p., che disciplina la circostanza attenuante speciale della collaborazione da parte del reo con l’autorità di polizia a giudiziaria nella ricostruzione dei fatto o nell’individuazione o cattura dei concorrenti, o ancora nella individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti o dei profitti conseguiti. Per effetto della riforma la circostanza attenuante viene tuttavia estesa alle nuove fattispecie ex artt. 517-sexies e 517-septies c.p.

La disciplina delle circostanze aggravanti speciali, così come delle pene accessorie (in precedenza disciplinate dall’abrogato art. 517-bis c.p.) è oggi dettata dal neo-introdotto art. 518-octies c.p., ai sensi del cui comma 1, nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Viene meno, rispetto alla previgente disciplina, la possibilità per il giudice di revocare i titoli amministrativi necessari per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Le circostanze aggravanti speciali sono invece disciplinate ai commi 2 e ss. e ricorrono, con aumento della pena fino a un terzo, se:

1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;

2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;

3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito;

4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.

Ai sensi del comma 3, qualora concorrano due o più delle circostanze previste dal comma 2, l’aumento complessivo della pena è da un terzo alla metà.

L’ultimo comma dell’art. 517-octiesprevede infine che, per le medesime fattispecie, la pena sia aumentata da un terzo alla metà quando le condotte criminose risultino realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati. La disposizione in commento fa tuttavia salvi i casi in cui ricorrano le fattispecie associative di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., sicché deve ritenersi che l’aggravante non richieda un’associazione di persone bensì una organizzazione di mezzi e l’esercizio continuativo dell’attività criminosa.

Ulteriori modifiche hanno interessato la disciplina del Capo III del Titolo VII, dedicato alle disposizioni comuni ai capi precedenti.

In primo luogo, l’art. 518 c.p., che prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, è stato esteso alle condotte ex art. 517-quater c.p. e alle nuove fattispecie ex artt. 517-sexies e 517-septies c.p., nonché ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis, se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui agli artt. 517-quater e ss. c.p. Viene invece meno il riferimento all’abrogato art. 516 c.p.

Il legislatore ha altresì introdotto due nuovi articoli, dedicati rispettivamente alle pene accessorie e alla confisca.

In particolare, l’art. 518-1 c.p., rubricato “ulteriori pene accessorie”, al comma 1, prevede oggi che, nel caso di condotte realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, aggravate quindi ai sensi dell’art. 518-octies, comma 4, c.p., nonché nei casi di delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., diretti alla commissione di delitti contro il patrimonio agroalimentare, trovino applicazione la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte, ex art. 30 c.p., nonché quella del divieto, da un mese a cinque anni, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 518.1 c.p., nei medesimi casi è possibile per il giudice disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Qualora il fatto risulti contemporaneamente di particolare gravità e commesso da soggetto gravato da recidiva specifica, sarà possibile disporre altresì la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

L’ultimo comma dell’art. 518.1 c.p. prevede infine che le medesime pene accessorie trovino applicazione le pene accessorie di cui al comma 1 (interdizione e divieti) in caso di condanna per il delitto di contraffazione ex art. 517-quater c.p., qualora aggravato ai sensi dell’art. 518-octies c.p.

L’art. 518.2 c.p. disciplina infine la confisca obbligatoria e per equivalente, disponendo che sia sempre ordinata nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies, sulle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto. La disposizione in commento fa salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno ed esclude la confisca dei beni che siano appartenenti a persona estranea al reato.

Ai sensi dell’ultimo periodo della neo-introdotta disposizione, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 474-bis, commi 2 e 4, c.p.

Il comma 2 del citato articolo, oltre a prevedere la possibilità di aggredire, per equivalente, i beni nella disponibilità del reo, richiama l’art. 322-ter c.p., il cui ultimo comma prevede che il giudice, con la sentenza di condanna, determini le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Ai sensi del comma 4, la confisca per equivalente, oltre che diretta, opera anche nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 e ss. c.p.p. (c.d. patteggiamento).

Le novità in materia processuale penale

In particolare, il legislatore è intervenuto sul testo dell’art. 246 c.p.p., che disciplina le ispezioni di luoghi o di cose, introducendo il comma 2-bis, ai sensi del quale, qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo, c.p.p.

Sarò dunque possibile procedervi omettendo del tutto l’avviso al difensore, salva, in ogni caso, la facoltà per quest’ultimo di intervenire.

Un ulteriore intervento da parte del legislatore della novella si registra in relazione alla disciplina del sequestro di cose deperibili.

È stato infatti modificato il comma 3 dell’art. 260 c.p.p., ai sensi del quale, se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione nonché, a seguito della novella, la diversa destinazione prevista dalla legge. È infatti previsto dall’ultimo periodo del comma 3, aggiunto dal legislatore del 2026, che, in caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa. Si evita così che possano andare sprecate derrate alimentari idonee al consumo, destinandole invece all’utilizzo in beneficenza.

Tra le modifiche al Codice di procedura penale devono altresì menzionarsi l’integrazione dell’elenco di fattispecie delittuose che consentono, anche al di sotto dei limiti edittali, l’attivazione di intercettazioni, ai sensi dell’art. 266, comma 1, c.p.p., annoverandovi, alla lett. f-ter) i nuovi delitti di frode alimentare, ex art. 517-sexies c.p., e di commercio di alimenti con segni mendaci, ex art. 517-septies c.p.

Anche la disciplina dell’incidente probatorio è stata interessata dalla novella, estendendo i casi in cui può essere disposto. In particolare alla lett. f), il legislatore ha esteso la possibilità di procedere a incidente probatorio nei casi di perizia o esperimento giudiziale quando la prova riguardi non più soltanto una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile ma altresì un alimento deteriorabile.

Con riferimento invece alle modifiche intervenute sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), deve darsi atto dell’introduzione dell’art. 86-ter, rubricato “Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati”, ai sensi del quale, in caso di confisca di prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, il giudice debba disporne l’assegnazione, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa. Le medesima destinazione è prevista, ai sensi del comma 2, in relazione ai prodotti alimentari idonei al consumo animale.

Il comma 3 dell’articolo sancisce che la destinazione di tali prodotti a finalità diverse da quelle benefiche è punita a titolo di malversazione di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 316-bis c.p., ai sensi del quale chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Un’ultima modifica ha inoltre interessato il comma 1 dell’art. 223 disp. att., che disciplina le attività di analisi di campioni e le garanzie per l'interessato. La disposizione in commento prevede che sia dato avviso all’interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, con facoltà di presenziare personalmente o avvalendosi di un consulente tecnico. La disposizione oprava qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza si dovessero eseguire analisi di campioni per le quali non sia prevista la revisione. Per effetto della novella, le medesime garanzie operano se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi.

Le novità in materia di responsabilità degli enti

Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della l. n. 75/2026, è stato integrato l’elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti dipendente da reato.

Più nello specifico, la novella ha modificato la lett. a) del comma 1 dell’art. 25 del Decreto, affiancando alla fattispecie ex art. 517-quater c.p. le ipotesi aggravate di cui all’art. 517-octies, comma 4, c.p., che ricorrono, come si è avuto modo di osservare, qualora talune delle condotte criminose sanzionate dagli artt. 517-sexies o 517-septies c.p. siano realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Ne consegue che l’ente potrà essere chiamato a rispondere dei delitti di frode alimentare o di commercio di alimenti con segni mendaci nelle sole ipotesi in cui la condotta criminosa risulta aggravata nei termini appena precisati, ai sensi dell’art. 517-octies, comma 4, c.p. e non già in caso di condotta base o della ricorrenza delle aggravanti di cui al comma 2 del citato articolo.

Si tratta di disposizioni irretroattive, destinate pertanto a trovare applicazione in relazione ai soli fatti commessi a far data dal 29 maggio 2026.

In conclusione

La l. n. 75/2026 segna dunque un importante cambiamento nella tutela penale del comparto agroalimentare, perché supera la frammentarietà del quadro previgente e costruisce un assetto più organico, nel quale la protezione dell’autenticità, della genuinità e della corretta presentazione dei prodotti alimentari assume una collocazione autonoma. La riforma non si limita infatti ad aggravare il trattamento sanzionatorio, ma ridefinisce l’area del penalmente rilevante, amplia le condotte punibili lungo l’intera filiera commerciale e logistica, valorizza la dimensione digitale della circolazione dei prodotti e coordina in modo più stretto gli strumenti sostanziali con quelli processuali.

Sotto il profilo applicativo, la novella rafforza la capacità di intervento dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria, predisponendo strumenti investigativi più adeguati alla natura spesso seriale, organizzata e transnazionale delle frodi alimentari. Nello stesso tempo, introduce soluzioni che mostrano una maggiore attenzione alla concreta gestione dei beni sequestrati o confiscati, consentendo, quando possibile, la destinazione benefica dei prodotti idonei al consumo e scongiurando inutili dispersioni. Si delinea così una disciplina che, oltre alla repressione, persegue finalità di razionalizzazione, effettività e utilità sociale.

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