Le novità in materia penale
Come anticipato, l’intervento del legislatore attraverso la l. n. 75/2026 è consistito, sul piano sostanziale, nella ristrutturazione del Titolo VII del Codice penale, la cui rubrica è stata integrata e fa oggi riferimento ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare.
A questi ultimi è infatti dedicato, come anticipato, il nuovo Capo II-bis, ad aprire il quale è l’art. 517-quater c.p., che disciplina il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.
La fattispecie è stata introdotta con l. 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e successivamente integrata con d.lgs. 2 aprile 2026, n. 51, di adeguamento al Regolamento (UE) n. 2411/2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che ha esteso la fattispecie a tali tipologie di prodotti.
La l. n. 75/2026 ha nuovamente modificato il testo dell’art. 517-quater c.p., a partire dalla rubrica, “Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari”, dalla quale viene espunto il riferimento ai prodotti artigianali e industriali.
Il legislatore ha altresì disposto un considerevole aumento delle pene previste per la fattispecie in esame, che passano dalla reclusione fino a due anni alla pena della reclusione da uno a quattro anni, cui si affianca la multa da 10.000 a 50.000 euro, in luogo della multa fino a 20.000 euro previgente.
Nessun intervento ha invece riguardato il comma 1 dell’articolo, che continua a punire chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali. In relazione alla condotta criminosa, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è necessario che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo il reato finalizzato a proteggere l'interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni (Cass. pen., sez. III, 8 luglio 2016, n. 28354). Come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, il delitto ex art. 517-quater c.p. è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto. (Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 2019, n. 49889).
Viene, al contrario, sostituito il comma 2 dell’articolo, che oggi prevede la medesima cornice edittale per la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.
Si registra dunque un ampliamento, irretroattivo, dell’ambito applicativo della norma incriminatrice, che faceva riferimento in precedenza alle sole condotte di chi “detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione” i predetti prodotti. Viene infatti specificato dal legislatore che l’introduzione nel territorio dello Stato può avvenire anche in custodia temporanea o in deposito doganale, estendendo nel contempo la punibilità alle condotte di spedizione in transito, esportazione e trasporto.
Viene infine abrogato il comma 3 dell’articolo, relativo a circostanze e pene accessorie, che trovano oggi una più organica disciplina nelle nuove disposizioni introdotte dalla riforma.
La riforma del 2026 ha altresì introdotto nuove fattispecie criminose, agli artt. 517-sexies e 517-septies c.p., che disciplinano rispettivamente i delitti di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci.
La prima disposizione punisce con la pena della reclusione da due mesi a un anno e della multa da euro 1.000 a euro 4.000 chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito.
La norma incriminatrice prevede una duplice clausola di riserva, che esclude l’applicazione dell’art. 517-sexies c.p. quando ricorrano gli estremi del delitto di commercio di alimenti con segni mendaci, ex art. 517-septies c.p., ovvero in ogni altra ipotesi in cui il fatto non è previsto come più grave reato.
Si tratta dunque di un reato di mera condotta, che presuppone che il fatto sia stato realizzato nell’esercizio di taluna delle suindicate attività. La fattispecie è costruita come reato a condotta alternativa, prendendo in considerazione una pluralità di segmenti delle attività imprenditoriali in cui si iscrive il reato, sicché deve escludersi la configurabilità di una pluralità di reati in caso di realizzazione da parte dello stesso agente, nel medesimo contesto e con riguardo allo stesso oggetto materiale, di più condotte tra quelle descritte (Cass. pen., sez. IV, 6 maggio 2024, n. 17861, in relazione ad altra fattispecie a condotte alternative).
L’oggetto materiale della condotta criminosa viene individuato in “alimenti, acque e bevande”, con una portata omnicomprensiva di qualunque prodotto agroalimentare. Deve trattarsi di prodotti non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.
Sul piano soggettivo, il soggetto agente deve essere consapevole di tali caratteristiche illecite e deve aver agito al duplice scopo di indurre in errore il compratore e di trarne profitto.
Trattasi dunque di un reato di pericolo, dal momento che non è necessario accertare che il consumatore finale sia stato tratto in inganno, essendo invece sufficiente che, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, il soggetto agente abbia realizzato taluna delle condotte alternative in relazione ai prodotti in questione. Ne consegue l’esclusione della configurabilità del tentativo.
Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 517-sexies c.p., la punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, risulti di lieve entità. Ferma l’operatività dell’art. 131-bis c.p., alla luce della cornice edittale prevista per il delitto, va evidenziato che il presupposto dell’esimente di cui al comma 2 non è la particolare tenuità dell’offesa ma la lieve entità del fatto nel suo complesso, sicché non si tratta di istituti sovrapponibili o alternativi, né operano in relazione ad essa i limiti e i requisiti di cui all’art. 131-bis c.p.
La seconda fattispecie introdotta dalla novella, all’art. 517-septies c.p., punisce invece, con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a 20.000 euro, chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli, al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.
Anche in questo caso, si tratta dunque di un reato di mera condotta, che presuppone che l’utilizzo dei segni distintivi o delle indicazioni false o ingannevoli avvenga nell’esercizio di taluna delle suindicate attività. Non è tuttavia richiesto che sia l’imprenditore in senso stretto, ex art. 2082 c.c., a realizzare la condotta criminosa, purché quest’ultima sia posta in essere, anche se da taluno dei dipendenti o collaboratori, nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Si tratta di un reato a forma libera, assumendo rilevanza ogni forma di utilizzo, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche.
La nuova fattispecie criminosa presenta natura di reato di pericolo, assumendo rilievo il sol fatto dell’utilizzo di segni distintivi o indicazioni falsi o ingannevoli, senza che sia richiesto l’accertamento dell’effettiva induzione in errore dei consumatori. Ne consegue l’esclusione della configurabilità del tentativo.
Sul piano soggettivo il delitto è infatti punito a titolo di dolo (doppiamente) specifico, essendo richiesto che il soggetto agente abbia realizzato la condotta “al fine di trarne profitto” nonché al fine di indurre in errore il compratore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti. Sarà dunque necessario e sufficiente stabilire che il fatto sia stato realizzato a tale duplice scopo, non occorrendo accertare l’effettivo conseguimento di un ingiusto profitto o la frode del consumatore finale.
Anche in questo caso, il legislatore rimarca infine la necessità che, sul piano della rappresentazione, il soggetto agente sia consapevole della falsità o del carattere ingannevole dei segni distintivi o delle indicazioni utilizzate, sì da escludere la responsabilità di chi, nell’ambito dell’organizzazione d’impresa, ne abbia materialmente fatto utilizzo ma senza aver consapevolezza della natura fraudolenta degli stessi.
Resta invece sostanzialmente invariato il testo dell’art. 517-quinquies c.p., che disciplina la circostanza attenuante speciale della collaborazione da parte del reo con l’autorità di polizia a giudiziaria nella ricostruzione dei fatto o nell’individuazione o cattura dei concorrenti, o ancora nella individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti o dei profitti conseguiti. Per effetto della riforma la circostanza attenuante viene tuttavia estesa alle nuove fattispecie ex artt. 517-sexies e 517-septies c.p.
La disciplina delle circostanze aggravanti speciali, così come delle pene accessorie (in precedenza disciplinate dall’abrogato art. 517-bis c.p.) è oggi dettata dal neo-introdotto art. 518-octies c.p., ai sensi del cui comma 1, nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Viene meno, rispetto alla previgente disciplina, la possibilità per il giudice di revocare i titoli amministrativi necessari per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
Le circostanze aggravanti speciali sono invece disciplinate ai commi 2 e ss. e ricorrono, con aumento della pena fino a un terzo, se:
1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito;
4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.
Ai sensi del comma 3, qualora concorrano due o più delle circostanze previste dal comma 2, l’aumento complessivo della pena è da un terzo alla metà.
L’ultimo comma dell’art. 517-octiesprevede infine che, per le medesime fattispecie, la pena sia aumentata da un terzo alla metà quando le condotte criminose risultino realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati. La disposizione in commento fa tuttavia salvi i casi in cui ricorrano le fattispecie associative di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., sicché deve ritenersi che l’aggravante non richieda un’associazione di persone bensì una organizzazione di mezzi e l’esercizio continuativo dell’attività criminosa.
Ulteriori modifiche hanno interessato la disciplina del Capo III del Titolo VII, dedicato alle disposizioni comuni ai capi precedenti.
In primo luogo, l’art. 518 c.p., che prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, è stato esteso alle condotte ex art. 517-quater c.p. e alle nuove fattispecie ex artt. 517-sexies e 517-septies c.p., nonché ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis, se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui agli artt. 517-quater e ss. c.p. Viene invece meno il riferimento all’abrogato art. 516 c.p.
Il legislatore ha altresì introdotto due nuovi articoli, dedicati rispettivamente alle pene accessorie e alla confisca.
In particolare, l’art. 518-1 c.p., rubricato “ulteriori pene accessorie”, al comma 1, prevede oggi che, nel caso di condotte realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, aggravate quindi ai sensi dell’art. 518-octies, comma 4, c.p., nonché nei casi di delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., diretti alla commissione di delitti contro il patrimonio agroalimentare, trovino applicazione la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte, ex art. 30 c.p., nonché quella del divieto, da un mese a cinque anni, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 518.1 c.p., nei medesimi casi è possibile per il giudice disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.
Qualora il fatto risulti contemporaneamente di particolare gravità e commesso da soggetto gravato da recidiva specifica, sarà possibile disporre altresì la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.
L’ultimo comma dell’art. 518.1 c.p. prevede infine che le medesime pene accessorie trovino applicazione le pene accessorie di cui al comma 1 (interdizione e divieti) in caso di condanna per il delitto di contraffazione ex art. 517-quater c.p., qualora aggravato ai sensi dell’art. 518-octies c.p.
L’art. 518.2 c.p. disciplina infine la confisca obbligatoria e per equivalente, disponendo che sia sempre ordinata nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies, sulle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto. La disposizione in commento fa salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno ed esclude la confisca dei beni che siano appartenenti a persona estranea al reato.
Ai sensi dell’ultimo periodo della neo-introdotta disposizione, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 474-bis, commi 2 e 4, c.p.
Il comma 2 del citato articolo, oltre a prevedere la possibilità di aggredire, per equivalente, i beni nella disponibilità del reo, richiama l’art. 322-ter c.p., il cui ultimo comma prevede che il giudice, con la sentenza di condanna, determini le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
Ai sensi del comma 4, la confisca per equivalente, oltre che diretta, opera anche nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 e ss. c.p.p. (c.d. patteggiamento).