Illecito endofamiliare e natura aquiliana del risarcimento ex art. 473-bis.39 c.p.c.
18 Giugno 2026
L’art. 473- bis .39 c.p.c. (che sostituisce, ampliandolo, il precedente art. 709‑ter c.p.c.) disciplina un procedimento speciale volto a contrastare gravi inadempienze, anche di natura economica (ad esempio il mancato o ritardato pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli) poste in essere da un genitore oppure atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Laddove ciò si dovesse verificare il Giudice anche d'ufficio, può modificare i provvedimenti in vigore e adottare non solo una serie di misure aventi finalità sanzionatoria e deterrente, quali:
Prima di addentrarci sulla natura di tale condanna è necessario chiarire che la responsabilità civile – ovvero l’obbligo di risarcire un danno causato ad altri – si fonda su due pilastri differenti: la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale (o aquiliana). Sebbene entrambe conducano all’obbligo di risarcimento, originano da presupposti diversi, sono regolate da norme distinte e presentano notevoli differenze pratiche in termini di onere della prova, prescrizione e quantificazione del danno. La differenza essenziale risiede nella natura del dovere violato.
La prescrizione è, di regola, decennale e il risarcimento è limitato ai danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione, salvo il caso di dolo del debitore.
Fatte tali premesse ritengo che la condanna al risarcimento dei danni pronunciata ai sensi dell'art. 473- bis .39 c.p.c. abbia natura extracontrattuale (o aquiliana, ex art. 2043 c.c.) essendo ricollegabile al c.d. illecito endofamiliare che include tutte le violazioni di doveri che si verificano all’interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine. Ad esempio, in tema di filiazione, la violazione dell’obbligo del genitore di concorrere all’educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 21 febbraio 2024, n. 4594). La condotta sanzionata dall'art. 473- bis .39 c.p.c. (ad esempio, ostacolare il diritto di visita o denigrare l'altro genitore) integra pacificamente una violazione del principio del neminem laedere in una sua specifica declinazione, ossia la lesione di interessi di rango costituzionale e dei diritti inviolabili della persona (artt. 2, 29, 30 della Costituzione), come il diritto alla bi-genitorialità e del minore al sereno sviluppo psico-fisico. La condanna scatta quando il comportamento di un genitore crea un grave pregiudizio al minore o ostruisce il legame genitoriale. L’obbligo violato dal genitore inadempiente non deriva da un rapporto sinallagmatico tra le parti, ma dalla legge stessa che norma i doveri genitoriali o dai provvedimenti del giudice che ne regolano l'esercizio. La violazione di tali doveri non costituisce, quindi, inadempimento di un'obbligazione contrattuale, ma un fatto illecito che lede diritti fondamentali, in primis quelli del minore, e l'interesse dell'altro genitore al corretto adempimento dei doveri familiari. Ormai da tempo anche la giurisprudenza (cfr. Cass. civ. 18 marzo 2024, n. 7171) riconosce la risarcibilità del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di coniugio o da quello di filiazione, secondo uno schema principalmente ricondotto a quello della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2059 c.c., anche se non sono mancate ricostruzioni che hanno inquadrato tali condotte nell’ambito della responsabilità contrattuale (in ragione della presenza di una disciplina ex lege di diritti e doveri in seno a rapporti giuridicamente rilevanti). Con particolare riferimento ai doveri dei genitori nei confronti dei figli, è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 30 Cost. e i previgenti artt. 147e 148 c.c. (per i figli nati in costanza di matrimonio), oltre che l’art. 261 c.c. (per i figli nati fuori del matrimonio), ora sostituiti dall’art. 315-bis c.c. (introdotto dall’art. 1, l. n. 219/2012). Si consideri poi che l’art. 473- bis .39 c.p.c. ha previsto un modello unitario per le controversie in materia di persone, minori e famiglia, includendovi espressamente anche le azioni di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari e attraendo così al rito “familiare” anche domande risarcitorie endofamiliari connesse per oggetto o per titolo, superando i limiti prima posti dall’art. 40 c.p.c. al simultaneus processus tra separazione/divorzio e domanda aquiliana. La suddetta norma stabilisce infatti che le nuove disposizioni si applicano, tra gli altri, "alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari". Il fatto che il legislatore abbia qualificato l'azione come risarcimento per "violazione dei doveri familiari" colloca chiaramente la fattispecie al di fuori dell'ambito contrattuale, riconducendola a un illecito che viola obblighi imposti dalla legge a tutela di interessi superiori. Nei casi di violazione dei doveri coniugali e/o genitoriali, la prospettiva è peraltro radicalmente mutata già con le pronunce della Corte di Cassazione, n. 9801/2005 e Cass. n. 18853/2011, nelle quali è stato per la prima volta affermato che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”. La responsabilità che sorregge la condanna al risarcimento ex art. 473-bis .39 c.p.c. resta, dunque sul piano della struttura, una responsabilità da fatto illecito (endo‑familiare) ex art. 2043 c.c.; la cornice processuale speciale non trasforma la fonte dell’obbligazione, ma consente al Giudice della famiglia di conoscere e definire, con rito semplificato, una tipica domanda aquiliana con funzione prevalentemente compensativo‑riparatoria, cui possono concorrere funzioni deterrenti e, in parte, sanzionatorie. |