Responsabilità per uso acritico dell’intelligenza artificiale negli atti processuali
18 Giugno 2026
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di merito, anche più recente – che il tribunale condivide - la condotta della parte che cita nei propri atti precedenti giurisprudenziali non pertinenti e con contenuti virgolettati inesistenti o inserisca in una memoria una serie di massime attribuite a pronunce di legittimità, partitamente indicate, in relazione ad argomenti estranei alla controversia, integra una colpa grave, idonea a disporre la condanna ex art. 96 c.p.c., potendo soltanto ipotizzarsi che l'inserimento delle suddette massime sia dipeso dal ricorso all'ausilio dell’intelligenza artificiale nella redazione della memoria, senza la necessaria verifica della correttezza del procedimento e, soprattutto, dei risultati (da ultimo, Trib. Siracusa, sent., n. 338/2026, Trib. Mantova, sent., n.165/2026, Trib. Torino, sent., n. 2120/2025). (Nel caso di specie, pare alquanto difficile smentire l'utilizzo acritico di strumenti di intelligenza artificiale, come evidenziato dalla difesa della convenuta, considerato che la difesa attorea ha citato due pronunce inesistenti (Cass. civ., sez. III, sent. n. 12117/2022 e Cass. civ., sez. III, ord. n. 14346/2023: cfr. pag. 6 memoria n.1 attore) delle quali ha però citato, tra virgolette, degli estratti, altrettanto inesistenti, e altre undici sentenze di legittimità, tutte prive di qualsivoglia pertinenza alla querela di falso in sede civile e di cui alcune pronunciate dalla Corte di cassazione sezione penale e non civile, o da diversa sezione rispetto a quella indicata. Anche di tali pronunce vengono peraltro riportati estratti, virgolettati, il cui testo e principi non sono affatto oggetto del contenuto di dette sentenze). |